sentenza numero 323 del 29 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Lombardia, MIlano
il Collegio prende atto che la scheda tecnica relativa a detto prodotto non è stata effettivamente allegata in sede di gara, che tale omissione risulta tuttavia l’unica nell’ambito dei 411 articoli richiesti, e che comunque, in sede di offerta economica, il codice CS2, riferito al prodotto di che trattasi, è stato effettivamente indicato, e quotato con il suo relativo prezzo unitario.
A fronte di quanto precede la stazione appaltante ha evidenziato, in sede procedimentale, che “in ragione della mole di documentazione prodotta, più di 400 schede tecniche, la commissione non ha proceduto all’esclusione in caso di mancanza occasionale e non essenziale di una scheda tecnica di prodotto. Questa unica modalità di procedura è stata attuata nei confronti di tutti i concorrenti a partire dalla stessa società Ricorrente, in assenza della scheda tecnica riferita al liofilizzato di manzo (cod. prodotto PI1)”
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