Tar Abruzzo, L’Aquila sentenza numero 345 dell’ 1 giugno 2016
Salvi i casi di errori colpevoli imputabili al trasmittente, pertanto, ove la trasmissione sia stata impedita o danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio non può che ricadere sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara con dette modalità (cfr. Cons. di Stato, n.4811/2013).
Il rischio del malfunzionamento e degli esiti anomali dei sistemi informatici di cui la P.A. si avvalga, peraltro, non può, anche con riguardo al principio di leale collaborazione tra P.A. e privati, che farsi ricadere sulla stessa P.A., essendo evidente che l’agevolazione che deriva (proprio alla P.A.) dall’uso delle piattaforme informatiche sul fronte organizzativo interno debba recare, quale contrappeso, l’onere di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possano verificarsi e di eliminare le anomalie che rendessero impossibile la relazione (cfr. TAR Puglia, Bari, n.1094/2015).
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |