L’art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 impone, come noto, la prestazione di garanzia, commisurata in percentuale fissa al prezzo a base di gara, nella forma di cauzione, se costituita per contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, o di fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti ad apposito albo, indicandone in modo esplicito la funzione di “copertura” del “rischio” afferente alla mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario.
Già sotto un primo profilo strettamente lessicale non può sfuggire la differenza, significativa ancorché non decisiva, tra la disposizione e quella del previgente art. 30 comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ricollegava la cauzione alla mancata sottoscrizione del contratto al “fatto dell’aggiudicatario”.
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