Tar Sicilia, Catania sentenza numero 1744 del 26 ottobre 2009
Con il quarto motivo di ricorso incidentale si sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver “prodotto una fideiussione priva della sottoscrizione del contraente e, peraltro, perché sottoscritta da due soggetti privi del potere di firma e, dunque, di obbligare l’istituto di credito”.
tale motivo è infondato.
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