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La disposizione della lex specialis deve essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis

L’esclusione è illegittima per la nullità del richiamato punto 6 del disciplinare di gara, conseguenza della violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, in quanto la dichiarazione dei progettisti non sarebbe prescritta da alcuna disposizione di legge o di regolamento. Infatti nell’appalto integrato, ove l’operatore economico non si presenti in raggruppamento con i professionisti, i progettisti sono solo indicati nell’offerta, ma non possono essere considerati quali concorrenti e quindi non sono assoggettabili agli obblighi dichiarativi previsti per i concorrenti alla gara.

 

La dimostrazione dei requisiti dei progettisti indicati in sede di offerta è, quindi, acquisita con la dichiarazione prodotta in gara dal legale rappresentante della offerente, nel caso di specie dalla RICORRENTE. S.p.A. . 

Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce la nullità del punto 6 del disciplinare di gara, sopra richiamato, per contrasto con l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici. 

Secondo l’art. 53, comma 3, del codice dei contratti, nel caso in cui l’operatore economico, concorrente, non possiede i requisiti prescritti per i progettisti può, alternativamente, presentarsi in gara in raggruppamento con progettisti qualificati; ovvero avvalersi delle prestazioni di progettisti in possesso dei requisiti richiesti dal bando. In questa seconda ipotesi, i progettisti (indicati nell’offerta) non assumono la qualifica di concorrenti; e quindi non possono essere assoggettati agli obblighi dichiarativi imposti agli operatori economici che partecipano alla gara. 

Ne deriva come conseguenza che la dichiarazione sostitutiva imposta, ai sensi del punto 6 del disciplinare della gara in esame, ai progettisti, non corrisponde, in queste ipotesi, ad alcun adempimento prescritto dalla legge o dal regolamento. Pertanto, la disposizione della lex specialis deve essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, cit 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla sentenza   numero 5del 09 gennaio  2013  pronunciata dal Tar Sardegna,Cagliari

 

Sentenza integrale

N. 00005/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00481/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2012, proposto da:
Impresa RICORRENTE. – Sarda Costruzioni Ricorrente S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Maria Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, via Salaris n. 29;

contro

l’Agenzia Regionale per il Lavoro, in persona del direttore e legale rappresentante in carica;
la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Pani e Floriana Isola, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione, in Cagliari, viale Trento, n. 69;

per l’annullamento

– del provvedimento contenuto nella comunicazione prot. 18510 del 27.6.2012, emesso dall’Agenzia Regionale per il Lavoro, con la quale viene disposta l’esclusione della ricorrente dalla gara d’appalto per l’ampliamento e il risanamento della sede dell’Agenzia;

– della comunicazione prot. 17548 del 12.6.2012 ove viene comunicato che non verrebbero dimostrati i requisiti richiesti ;

– di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali con riserva di motivi aggiunti.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Sardegna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Cecilia Savona per la ricorrente e gli avv.ti Mattia Pani e Floriana Isola per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. La società RICORRENTE. S.p.A. ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato per l’ampliamento della sede dell’Agenzia regionale per il Lavoro, di Cagliari, risultando esclusa per la insufficienza dei requisiti di qualificazione richiesti per le prestazioni di progettazione.

2. Con ricorso avviato alla notifica il 6 luglio 2012 e depositato il successivo 12 luglio, la RICORRENTE. S.p.A. chiede l’annullamento del provvedimento di esclusione, meglio indicato in epigrafe, deducendo la violazione dell’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

3. Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto in quanto infondato.

4. Con ordinanza collegiale del 18 luglio 2012, n. 245, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente, sospendendo gli effetti dell’atto di esclusione impugnato.

5. All’udienza pubblica del 14 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In linea di fatto va precisato che il disciplinare di gara (al punto 6) richiedeva, a pena di esclusione, la dichiarazione resa dai progettisti indicati dal concorrente (ai sensi dell’art. 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in tema di appalto integrato), per il caso in cui l’operatore economico non fosse in possesso dei requisiti relativi alla progettazione. Una delle dichiarazioni dei progettisti, prodotte in gara dalla ricorrente, indicava un importo per lavori appartenenti alla classe I categoria “C”, inferiore a quanto prescritto come requisito minimo.

2. Sulla base di tale rilievo, la stazione appaltante ha comunicato alla RICORRENTE. S.p.A. (con nota del 12 giugno 2012) la non ammissione alla procedura di gara in quanto “l’importo delle progettazioni eseguite in classe 1 Categoria C risulta inferiore al limite richiesto di euro 3.000.000,00=”. Con la medesima comunicazione, peraltro, l’amministrazione invitava la RICORRENTE. S.p.A. a presentare chiarimenti sul punto, ai sensi dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici. A seguito dei chiarimenti, l’Agenzia Regionale confermava l’esclusione in quanto “il documento prodotto (dichiarazione SOGEAAL) … non può essere considerato un chiarimento ma bensì un’integrazione ad una omissione nella documentazione di gara.” (cfr. comunicazione prot. 18510 del 27.6.2012, doc. n. 9 della produzione documentale Regione Sardegna).

3. Con un unico e articolato motivo, la ricorrente sostiene che l’esclusione è illegittima per la nullità del richiamato punto 6 del disciplinare di gara, conseguenza della violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, in quanto la dichiarazione dei progettisti non sarebbe prescritta da alcuna disposizione di legge o di regolamento. Infatti – si argomenta – nell’appalto integrato, ove l’operatore economico non si presenti in raggruppamento con i professionisti, i progettisti sono solo indicati nell’offerta, ma non possono essere considerati quali concorrenti e quindi non sono assoggettabili agli obblighi dichiarativi previsti per i concorrenti alla gara. La dimostrazione dei requisiti dei progettisti indicati in sede di offerta è, quindi, acquisita con la dichiarazione prodotta in gara dal legale rappresentante della offerente, nel caso di specie dalla RICORRENTE. S.p.A. .

Deduce, altresì, la violazione dell’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici, in quanto l’amministrazione ha erroneamente considerato i chiarimenti (richiesti dalla stessa stazione appaltante e) forniti dalla ricorrente come inammissibile integrazione della documentazione di gara, mentre si trattava di documentazione che dava conto e spiegazione di un evidente errore di digitazione o trascrizione di un importo relativo ad un incarico di progettazione sicuramente eseguito dal progettista dichiarante.

4. Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce la nullità del punto 6 del disciplinare di gara, sopra richiamato, per contrasto con l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici.

Secondo l’art. 53, comma 3, del codice dei contratti, nel caso in cui l’operatore economico, concorrente, non possiede i requisiti prescritti per i progettisti può, alternativamente, presentarsi in gara in raggruppamento con progettisti qualificati; ovvero avvalersi delle prestazioni di progettisti in possesso dei requisiti richiesti dal bando. In questa seconda ipotesi, i progettisti (indicati nell’offerta) non assumono la qualifica di concorrenti; e quindi non possono essere assoggettati agli obblighi dichiarativi imposti agli operatori economici che partecipano alla gara.

Ne deriva come conseguenza che la dichiarazione sostitutiva imposta, ai sensi del punto 6 del disciplinare della gara in esame, ai progettisti, non corrisponde, in queste ipotesi, ad alcun adempimento prescritto dalla legge o dal regolamento. Pertanto, la disposizione della lex specialis deve essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, cit.

5. Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione della RICORRENTE. S.p.A. .

6. La disciplina delle spese giudiziali segue la soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di cui alla comunicazione prot. 18510 del 27 giugno 2012, dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, avente per oggetto l’esclusione della RICORRENTE. S.p.A. dalla procedura aperta per l’appalto integrato dei lavori di ampliamento e risanamento della sede dell’Agenzia.

Condanna l’Agenzia Regionale per il Lavoro al pagamento delle spese giudiziali a favore della ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila), oltre la rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente

Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore

Gianluca Rovelli, Primo Referendario

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

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