lunedì , 25 Settembre 2023

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La Consip non poteva escutere le garanzie provvisorie:il provvedimento di incameramento della cauzione, stante il suo carattere indubbiamente afflittivo se non propriamente sanzionatorio, deve essere ricondotto al carattere di gravità del comportamento dei concorrenti, l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza, deve essere interpretata secondo un criterio logico e in relazione alla circostanza che non si debba trattare di una violazione lieve.

L’Amministrazione, infatti, in considerazione della natura sanzionatoria e comunque afflittiva dei provvedimenti conseguenti all'esclusione (escussione della cauzione, segnalazione e sospensione dell'impresa dai pubblici appalti) non può prescindere, prima della loro adozione, dall'effettuare una espressa valutazione in ordine all'effettiva responsabilità dell'impresa, dovendosi escludere l'applicazione automatica delle suddette sanzioni nei casi in cui l'impresa non sia incorsa nelle più gravi ipotesi di palese difformità, falsità o mancata dimostrazione di quanto dichiarato, ma abbia errato nell’adempimento dell’onere di diligenza, sulla stessa gravante, di provare il possesso dei richiesti requisiti, di partecipazione (cfr. TAR Lazio Sez. I bis, 20 maggio 2011 n. 4454; Sez. III, 27 ottobre 2008, n. 9172), ciò in quanto il provvedimento di incameramento della cauzione deve fondarsi sul giudizio di gravità del comportamento dell’impresa concorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 28 giugno 2004, n. 4789).

In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, i motivi aggiunti depositati il 20 aprile 2015 devono essere accolti nella parte in cui hanno ad oggetto la nota 24.3.2015 prot. 8069 con cui Consip S.p.a. ha escusso le fideiussioni presentate dalla ricorrente in sostituzione delle cauzioni provvisorie prescritte per i lotti 5 e 6 della gara de qua, di importo pari a € 1.200.000,00 per il lotto 5 e € 870.000,00 per il lotto 6.

 

passaggio tratto dalla sentenza numero 10310 del 28 luglio 2015 pronunciata dal Tar Lazio , Roma


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La Consip non poteva escutere le garanzie provvisorie:il provvedimento di incameramento della cauzione, stante il suo carattere indubbiamente afflittivo se non propriamente sanzionatorio, deve essere ricondotto al carattere di gravità del comportamento dei concorrenti, l’escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità di vigilanza, deve essere interpretata secondo un criterio logico e in relazione alla circostanza che non si debba trattare di una violazione lieve. Reviewed by on . In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, i motivi aggiunti depositati il 20 aprile 2015 devono essere accolti nella parte in cui hanno In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, i motivi aggiunti depositati il 20 aprile 2015 devono essere accolti nella parte in cui hanno Rating: 0
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