Riguardo al terzo motivo, va osservato che la stazione appaltante, lungi dal discostarsene, ha fatto piena applicazione dei criteri di convenienza di cui all’art. 81 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, avendo confrontato l’offerta della Ricorrente, con quella della altra concorrente **, ritenuta legittimamente “il miglior prezzo di mercato, ove rilevabile” a cui fa riferimento la disposizione codicistica citata.
Va anche respinta la censura di incompetenza, costituendo la deliberazione impugnata di non aggiudicazione esercizio – sebbene in forma negativa – del generale potere di conclusione del procedimento di gara che, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è rimesso alla competenza del Direttore Generale, essendo quelli della commissione di gara e del responsabile unico del procedimento, piuttosto, poteri interni in funzione istruttoria e preparatoria del provvedimento finale.
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