sabato , 23 Settembre 2023

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E’ IRRAZIONALE ED INUTILMENTE VESSATORIO PRETENDERE L’ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: E PERCIÒ DA RICHIEDERE (EVENTUALMENTE) SOLO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

E’ IRRAZIONALE ED INUTILMENTE VESSATORIO PRETENDERE L’ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: E PERCIÒ DA RICHIEDERE (EVENTUALMENTE) SOLO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.

 

Il Consiglio di Stato afferma che la copertura assicurativa sulla responsabilità civile per danni a terzi assume rilievo solo in sede di prestazione del servizio e non di partecipazione alla procedura., va quindi accetta l’impresa che ha presentato solo l’impegno di una Compagnia a sottoscrivere la polizza in caso di aggiudicazione

Invero, sia il bando di gara (Sez. III, punto 2.1. con riferimento alle condizioni minime di carattere economico e tecnico da dimostrare , a pena di esclusione), sia il Capitolato d’oneri e condizioni per l’appalto (art. 11- requisiti di partecipazione alla gara, punto 4) prevedevano espressamente, a pena d’esclusione, per l’ammissione alla gara, tra l’altro, una “polizza assicurazione RCT per copertura assicurativa lavoratori somministrati di importo minimo di euro 1.500.000,00”._Né si pone nella presente controversia un problema di determinazione del corretto contenuto della clausola (assicurazione per i lavoratori ordinariamente somministrati da parte del somministratore o limitatamente ai lavoratori da somministrare alla provincia di Latina), aspetto sul quale si soffermano sia l’appellante che le parti resistenti, in quanto la ricorrente non ha prodotto alcuna polizza assicurativa, ma solo si è dichiarata disponibile a farlo in caso di aggiudicazione della gara._ .Peraltro la richiesta di detto requisito in sede di ammissione alla gara deve ritenersi illegittima, come dedotto dall’appellante, in quanto in contrasto con i principi che regolano i requisiti di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, con la conseguenza che è invalida per l’illegittimità derivata l’esclusione della ricorrente ._ Al riguardo il Collegio non ha motivi per discostarsi da una recente decisione della Sezione (n. 37/2007), che si è pronunciata su una fattispecie analoga, con l’affermazione del principio secondo cui la copertura assicurativa sulla responsabilità civile per danni a terzi assume rilievo solo in sede di prestazione del servizio._Tale principio va confermato nel caso in esame in cui la finalità perseguita, attraverso la prescrizione della copertura assicurativa della responsabilità civile, alla quale si riconnette l’obbligazione della compagnia assicurativa a favore del soggetto che contrae l’assicurazione (somministratore), concerne i rischi arrecati ai terzi dall’attività svolta dal prestatore di lavoro in somministrazione nell’esercizio delle sue mansioni e della quale in mancanza dell’assicurazione dovrebbe rispondere l’utilizzatore ai sensi dell’art. 26 D. L.vo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni.. appare senz’altro irrazionale ed inutilmente vessatorio pretendere l’accertamento della copertura assicurativa come requisito di partecipazione alla gara, in funzione trasversale di dimostrazione di una determinata capacità economica e finanziaria dell’offerente o della sua capacità tecnica, trattandosi di rischio connesso unicamente allo svolgimento delle specifico servizio e perciò da richiedere (eventualmente) solo a seguito dell’aggiudicazione della gara.

Merita di essere segnalata la decisone numero 4283 dell’ 8 settembre 2008 , emessa dal Consiglio di Stato


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E’ IRRAZIONALE ED INUTILMENTE VESSATORIO PRETENDERE L’ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: E PERCIÒ DA RICHIEDERE (EVENTUALMENTE) SOLO A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA Reviewed by on . E’ IRRAZIONALE ED INUTILMENTE VESSATORIO PRETENDERE L’ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE E’ IRRAZIONALE ED INUTILMENTE VESSATORIO PRETENDERE L’ACCERTAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: COME REQUISITO DI PARTECIPAZIONE Rating: 0
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