E occorre notare, con precipuo riguardo al caso di specie, che la regola della non risarcibilità dei danni evitabili con l’impugnazione del provvedimento e con la diligente utilizzazione degli altri strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, oggi sancita dall’art. 30, comma 3 codice del processo amministrativo, non è altro che la ricognizione di principi già evincibili alla stregua di un’interpretazione evolutiva dell’art. 1227, comma 2, cod.civ. Pertanto, l’omessa attivazione, nel termine di legge, degli strumenti di tutela, nel quadro del comportamento complessivo delle parti, può ben costituire dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini anche dell’esclusione, o della semplice mitigazione, del danno evitabile con l’ordinaria diligenza, e questo non più come preclusione di rito ma come fatto da considerare in sede di merito ai fini del giudizio sulla sussistenza e consistenza del pregiudizio risarcibile
Orbene, poiché, anche nel caso di specie, l’utilizzazione tempestiva del rimedio dato dalla domanda di annullamento sarebbe stata idonea, secondo il paradigma della causalità ipotetica basata sul giudizio probabilistico, ad evitare il pregiudizio, visto che nel novero dei comportamenti esigibili dal destinatario di un provvedimento lesivo è sussumibile, ai sensi del richiamato art. 1227, comma 2, cod. civ., anche l’esperimento, nel termine di decadenza, di siffatto rimedio, la domanda della ricorrente, in definitiva, non può essere accolta.
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale con la decisione numero 222 del 29 febbraio 2012