decisione numero 137 del 14 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
INSERISCI QUI LA SENTENZA INTEGRALE
N. 00137/2013REG.PROV.COLL.
N. 03835/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3835 del 2012, proposto da:
Ricorrente Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso Giancarlo Viglione in Roma, via Lungotevere dei Mellini n. 17;
contro
– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– la Prefettura di Caserta U.T.G., in persona del Prefetto p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– il Comune di Villa Literno, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
– la Stazione Appaltante Unica per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
nei confronti di
Controinteressata Costruzioni S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n. 653 dell’8 febbraio 2012, resa tra le parti, concernente la risoluzione di contratto di appalto a seguito di informativa antimafia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 novembre 2012 il Cons. Dante D’Alessio e uditi per le parti l’avv. Francesco Di Lorenzo e l’avvocato dello Stato Paola Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La società Ricorrente Costruzioni aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Campania i provvedimenti con i quali il Comune di Villa Literno aveva provveduto alla revoca dell’aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione delle facciate degli edifici comunali, con la risoluzione del contratto già stipulato, ed alla successiva aggiudicazione dei lavori alla Controinteressata Costruzioni S.r.l., nonché la presupposta informativa antimafia della Prefettura di Caserta n. 4/2010/SUAP/12b.16/ANT/AREA 1^ del 7 marzo 2011.
2.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, con sentenza della Sezione I n. 653 dell’8 febbraio 2012, ha respinto il ricorso.
Il T.A.R. ha ritenuto che, nel caso di specie, «gli accertamenti condotti sulla società ricorrente, pur non facendo palesare situazioni di effettiva e conclamata infiltrazione mafiosa, hanno dato conto della presenza di circostanze poste alla soglia, giuridicamente rilevante, dell’influenza e del condizionamento latente dell’attività d’impresa da parte delle organizzazioni criminali», assumendo «valore pregnante, come fattori di controindicazione, i seguenti aspetti:
1) le ripetute frequentazioni del figlio dell’amministratore unico con elementi riconducibili al locale clan camorristico;
2) il rapporto, se non di convivenza, almeno di coabitazione all’interno del medesimo edificio (definito “paterno”) esistente tra l’amministratore unico ed il figlio».
In particolare, secondo il T.A.R., i casi accertati di frequentazione del sig. Amedeo Controinteressata, figlio dell’amministratore unico della società signor Controinteressata Alfonso Mario, «pur involgendo pregiudicati diversi, sono molteplici», con la conseguenza che «deve essere escluso il loro carattere occasionale».
Né può essere trascurata la rilevanza del legame di parentela tra l’amministratore unico ed il figlio, perché «se è vero che il rapporto di parentela non costituisce in sé indizio sufficiente del tentativo di infiltrazione mafiosa, è altrettanto vero che tale tentativo deve ritenersi sussistente quando al dato dell’appartenenza familiare si accompagni la frequentazione, la convivenza o la comunanza di interessi con l’individuo sospetto – rammentandosi che nel caso di specie comunque sussiste una forma di frequentazione rappresentata dalla coabitazione nello stesso edificio paterno – tali da palesare, pertanto, la contiguità con gli ambienti della criminalità».
3.- La società Ricorrente Costruzioni ha ora appellato l’indicata sentenza.
Con nota del 26 ottobre 2012 la Ricorrente Costruzioni ha tuttavia rinunciato, ai sensi dell’art. 84 del c.p.a., a tutti i motivi di appello riguardanti la risoluzione del contratto di appalto stipulato con il Comune di Villa Literno nonché a quelli riguardanti l’aggiudicazione definitiva della gara alla ditta Controinteressata Costruzioni S.r.l., ed ha chiarito di avere ancora interesse solo all’annullamento dell’interdittiva antimafia che rappresenta causa ostativa alla stipulazione di futuri contratti.
4.- Ciò precisato si devono innanzitutto condividere i principi generali che, in materia, sono stati affermati nella appellata sentenza del T.A.R. per la Campania.
Con riferimento alla cd. interdittiva antimafia “tipica”, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) anche questa Sezione (sentenze n. 5995 del 12 novembre 2011 e n. 5130 del 14 settembre 2011) ha affermato:
– che l’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;
– che, trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;
– che tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
– che, essendo il potere esercitato espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
– che, anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
– che di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti;
– che, infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.
5.- Ciò premesso ritiene la Sezione che gli elementi indiziari, indicati nel relativo provvedimento dal Prefetto di Caserta, non siano in grado di giustificare l’impugnata interdittiva.
5.1.- In primo luogo nel provvedimento impugnato non viene evidenziato alcun precedente penale specifico nei confronti del signor Controinteressata Alfonso Mario, amministratore unico della società, né rapporti di frequentazione dello stesso con ambienti della criminalità organizzata.
In particolare non può avere rilievo, ai fini dell’interdittiva, l’unico precedente penale indicato dagli organi di polizia, costituito da una vecchia denuncia per una vicenda riguardante la violazione di norme Irpef ed Iva e subappalto non autorizzato (del 17 aprile 2000), tenuto anche conto che, come evidenziato dall’appellante ed attestato da certificato del Tribunale di Latina, in data 24 febbraio 2004, l’interessato non era stato poi nemmeno rinviato a giudizio, essendo stato emesso decreto di archiviazione il 16 novembre 2002.
5.2.- L’interdittiva ha trovato pertanto il suo presupposto più rilevante nelle accertate “frequentazioni” del signor Controinteressata Amedeo, figlio di Controinteressata Alfonso Mario, controllato per cinque volte, fra il 2001 e il 2007, in compagnia di soggetti risultati affiliati a clan malavitosi.
In proposito occorre peraltro rilevare che, come sostenuto dall’appellante, il signor Controinteressata Amedeo, nei confronti del quale non risultano precedenti condanne penali, era stato “controllato” dagli organi di polizia con “soggetti associati e promotori di sodalizi malavitosi locali” in casi isolati (ed anche abbastanza lontani nel tempo) e che non è stata dimostrata (con ulteriori elementi) una vera e propria frequentazione dello stesso con ambienti della criminalità organizzata.
5.3.- A ciò si deve aggiungere che non risulta dimostrato nemmeno che da tali frequentazioni (che avrebbero potuto avere rilievo nella eventuale valutazione della attività imprenditoriale del signor Controinteressata Amedeo) possa essere stata influenzata l’attività dell’impresa paterna.
Né, in tale contesto, può assumere rilievo l’affermata convivenza del signor Controinteressata Alfonso Mario con il figlio tenuto anche conto che, come risulta dagli atti, il figlio Amedeo dal 2005 (anno del suo matrimonio) ha un suo autonomo nucleo familiare, svolge una sua autonoma attività imprenditoriale, ha propri interessi economici e non risulta aver mai fatto parte della compagine sociale della Ricorrente Costruzioni.
In conseguenza anche il legame di parentela fra Amedeo Controinteressata con il padre Alfonso Mario, non può assumere, in assenza di ulteriori elementi, particolare significatività sotto il profilo della contiguità con ambienti malavitosi e, quindi, del rischio di possibile sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti della Società Ricorrente Costruzioni.
6.- Sulla base di tali considerazioni l’interdittiva antimafia del 7 marzo 2011 non appare sorretta da sufficienti elementi indiziari, con la conseguenza che le conclusioni alle quali è giunto il T.A.R. non possano essere condivise.
7.- Del resto anche i rapporti informativi della Guardia di Finanza di Caserta e della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli (rispettivamente del 18 febbraio 2011 e del 25 novembre 2010), avevano riferito che non emergevano elementi di riscontro ai fini della normativa antimafia, anche se poi evidentemente, come sostenuto dal T.A.R., tali informative, oggetto di specifica valutazione in sede di riunione del Nucleo Investigativo Interforze, erano state ritenute non decisive in relazione alle diverse valutazioni compiute dagli altri organi di polizia.
8.- L’appello, nei limiti dell’interesse dichiarato dalla parte, risulta quindi fondato e, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n. 653 dell’8 febbraio 2012, l’interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta del 7 marzo 2011 deve essere annullata.
Sono naturalmente fatti salvi ulteriori eventuali provvedimenti dell’amministrazione.
9.- In considerazione della particolare natura della vicenda le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti dell’interesse dichiarato dalla parte, e per l’effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione I, n. 653 dell’8 febbraio 2012, annulla l’interdittiva antimafia del Prefetto di Caserta del 7 marzo 2011.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente
Salvatore Cacace, Consigliere
Dante D’Alessio, Consigliere, Estensore
Alessandro Palanza, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)