In tema di valutazione di offerte anomale uguali ai fini del cd taglio delle ali e sulla richiesta di risarcimento del danno
In base all’articolo 86, I comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (che riprende il testo dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109), “Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”._Secondo l’orientamento ermeneutico dominante in giurisprudenza, formatosi in riferimento alla previgente normativa, dal quale non vi é motivo di discostarsi, le offerte uguali, allorché si collochino “a cavallo” del limite delle ali di maggiore o di minore ribasso, vanno considerate come un’unica offerta, con la conseguenza che nessuna di esse va considerata ai fini del calcolo della media. Ciò perché la ragione del cosiddetto “taglio delle ali”, ovvero dell’esclusione dal novero delle offerte prese in considerazione di quelle collocate ai margini estremi, sta nell’intento di eliminare in radice l’influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, offerte largamente e palesemente disancorate dai valori medi, in modo da scoraggiare la presentazione di offerte finalizzate solo a condizionare la media
merita di essere segnalata la sentenza numero 1729 del 10 luglio 2008 emessa dal Tar Puglia, Bari sia per un importante principio in essa contenuto relativamente alla valutazione delle offerte anomale sia per quanto concerne il rigetto di una richiesta di risarcimento del danno
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