In tema di “falso innocuo” negli appalti
il falso è innocuo quando non attribuisce una posizione di vantaggio, nemmeno sotto il profilo morale, ovvero non è nemmeno potenzialmente in grado di attribuirla: ad avviso del Consiglio di Stato, nell’ambito dei rapporti amministrativi la relativa valutazione deve essere compiuta “ex ante”.
Il falso quindi non deve essere neanche potenzialmente in grado di incidere sul procedimento, e non può essere considerato innocuo il falso potenzialmente in grado di incidere sulle determinazioni dell’Amministrazione
L’appellante quindi implicitamente richiama la teoria del “falso innocuo”, compiutamente elaborata in ambito penalistico, ed applicabile anche nell’ambito dei rapporti amministrativi al fine non di affermare una responsabilità penale (evidentemente) ma di accertare la rilevanza di una dichiarazione non veritiera, resa al fine di ottenere un vantaggio dall’Amministrazione.
Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?
decisone numero 4436 dell’ 8 lulgio 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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