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illegittimo richiedere il possesso di un requisito di capacità economico-finanziaria pari a oltre 3 volte il valore complessivo dell’appalto

nb le direttive comunitarie limitano a due volte il valore dell'appalto

In effetti, in disparte la natura ricognitiva di principi già immanenti nel sistema (opzione che appare preferibile) o del tutto innovativa della disposizione introdotta nell’art. 41 D.Lgs. n. 163/2006 dalla L. n. 135/2012, è evidente che l’intimata Università, avendo preteso che i concorrenti avessero maturato un fatturato globale di almeno 5 milioni di Euro in ciascuno degli anni ricompresi nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, ha in sostanza preteso il possesso di un requisito di capacità economico-finanziaria pari a oltre 3 volte il valore complessivo dell’appalto


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illegittimo richiedere il possesso di un requisito di capacità economico-finanziaria pari a oltre 3 volte il valore complessivo dell’appalto Reviewed by on . In effetti, in disparte la natura ricognitiva di principi già immanenti nel sistema (opzione che appare preferibile) o del tutto innovativa della disposizione i In effetti, in disparte la natura ricognitiva di principi già immanenti nel sistema (opzione che appare preferibile) o del tutto innovativa della disposizione i Rating: 0
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