A prescindere dall’entrare nel merito della dedotta carenza di professionalità in capo ai componenti della Commissione, questa, nella sua composizione originaria, risulta essere stata costituita in violazione del comma 4 dell’art. 84 del d. lgs. 163/2006. Nella prima seduta, infatti, la commissione di gara ha visto la presenza, come componente, del ragioniere, il quale è stato nominato anche responsabile del procedimento di aggiudicazione in questione.
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