passaggio tratto dalla sentenza numero 908 del 23 aprile 2013 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo
Sentenza integrale
N. 00908/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00563/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 563 del 2011, proposto da:
EDITORIALE RICORRENTE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carmelo Briguglio, con domicilio eletto in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio dell’avv. Alessandra Allotta;
contro
– l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana;
– la Capitaneria di Porto di Messina;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, sono per legge domiciliati;
per l’accertamento
della responsabilità dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana per non avere tempestivamente proceduto al rilascio della concessione demaniale chiesta dalla società ricorrente;
e, per l’effetto, per la condanna
del medesimo Assessorato al risarcimento dei danni subiti dalla predetta in dipendenza delle revoche di contributi pubblici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e della Capitaneria di Porto di Messina;
Vista la documentazione e le deduzioni difensive prodotte dalle resistenti amministrazioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario dott. Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso notificato il 9 marzo 2011 e depositato il successivo 15 marzo, la società ricorrente ha evocato in giudizio l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e la Capitaneria di Porto di Messina, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa del mancato rilascio della richiesta concessione demaniale, cui è conseguita la revoca di due contributi pubblici.
Espone:
– di essere stata ammessa a due contributi regionali per investimenti da effettuarsi su un’area demaniale, in località Capo Peloro (ME), ottenuti, l’uno, con D.D.G. n. 859/2006 dell’Assessorato Regionale Turismo (Misura 4.19 POR 2000-2006) per la realizzazione del progetto “Riuso dei manufatti ex Seaflight in località Capo Peloro (ME)”; l’altro, con D.D.G. n. 5988/2007 dell’Assessorato regionale Beni Culturali e Ambientali (Misura 2.03 POR 2000-2006) per la realizzazione del progetto “Contenitore culturale multifunzionale Capo Peloro”;
– di avere ottenuto già a maggio del 2006, per l’area demaniale oggetto dell’intervento, la comunicazione di esito favorevole per il rilascio della concessione demaniale da parte dell’intimato Assessorato;
– di avere rappresentato sia all’Assessorato regionale sia alla Capitaneria di Porto, a marzo del 2007, taluni dubbi sulla perimetrazione della porzione di particella n. 748 del foglio di mappa 47 del Comune di Messina, oggetto del procedimento concessorio.
Espone, altresì, che – a seguito di ulteriori integrazioni della documentazione, e previa comunicazione, ad agosto 2008, di buon esito della pratica da parte dell’Assessorato – riceveva, tuttavia, notiziaa della non accoglibilità della richiesta di concessione demaniale a seguito della modifica dell’oggetto ed anche in ragione dell’esistenza, nella porzione di particella indicata, di concessioni già rilasciate ad altre due ditte.
Si duole, quindi, della circostanza che, nelle more di tale iter procedimentale, sia stato avviato e definito a danno della stessa il procedimento di revoca dei suddetti finanziamenti, con invito alla restituzione delle somme già erogate.
Assume che i danni cagionati – consistenti sia nella perdita dei contributi, sia nella mancata percezione del reddito annuo netto derivante dall’iniziativa economica mai intrapresa – sarebbero direttamente ascrivibili all’intimato Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, per non avere tempestivamente proceduto al rilascio della concessione demaniale marittima; e, altresì, per avere contestualmente rilasciato, per la medesima porzione di area demaniale inclusa nel progetto, concessioni demaniali a terzi.
Chiede, pertanto, che l’intimato Assessorato sia condannato al risarcimento di tutti i danni patiti, da quantificarsi in misura pari ai contributi revocati, nonché al reddito annuo netto conseguibile, da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
B. – Si sono costituiti in giudizio l’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e la Capitaneria di Porto di Messina, depositando documentazione.
C. – In vista della discussione del ricorso nel merito le resistenti amministrazioni hanno chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, in quanto infondata, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva della Capitaneria di Porto di Messina.
D. – Alla pubblica udienza del giorno 26 marzo 2013, il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, presenti come da verbale, è stato posto in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso con cui la società odierna istante ha chiesto il risarcimento dei danni che avrebbe subito per il mancato rilascio, da parte del competente Assessorato, della concessione demaniale marittima richiesta, cui è seguita la revoca di due contributi pubblici.
B. – L’infondatezza nel merito del gravame consente di prescindere dall’esame delle preliminari eccezioni sollevate dalla difesa dell’Assessorato.
B.1. – Giova premettere che, nella prospettazione della ricorrente, il danno causato dalla revoca dei finanziamenti sarebbe stato determinato non già da una condotta alla stessa imputabile, bensì da un comportamento addebitabile al resistente Assessorato regionale, il quale, per un verso, non avrebbe rilasciato la concessione già positivamente esitata nel mese di maggio 2006; per altro verso, avrebbe rilasciato, su una porzione dell’area in interesse, due concessioni demaniali a terzi, per la durata di sei anni, in palese contrasto con il progetto d’impresa della ricorrente.
La complessità, in punto di fatto, della vicenda contenziosa impone una sia pur breve ricostruzione dei fatti di causa.
E’, invero, accaduto che, con una prima nota del 04.05.2006 l’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente ha dato disposizioni alla Capitaneria di Porto di predisporre gli atti necessari al rilascio, in favore della ricorrente, del titolo concessorio già a suo tempo rilasciato al Comune di Messina, per mq 14.300,00, identificativi dell’area già data in concessione quadriennale al citato ente locale, e gestita dalla ricorrente ai sensi dell’art. 45 bis del Codice della Navigazione.
E’, poi, accaduto che, all’interno di tale iter procedimentale, parte ricorrente ha presentato una richiesta di chiarimenti sull’oggetto della concessione stessa, con riferimento ad una parte della particella 748 del foglio di mappa 47, la quale, come è dato evincere dai documenti in atti, faceva parte come porzione dell’area già concessa al Comune di Messina (v. nota n. 22645/06 della Capitaneria di Porto, e nota della ricorrente del 06.03.2007, di richiesta di esatta perimetrazione dell’area).
Rispetto, quindi, all’iter originariamente avviato, la richiesta di chiarimenti sull’esatta estensione dell’area era stata esitata, da parte del resistente Assessorato, con un mero rinvio alla perimetrazione della vecchia concessione demaniale (v. nota n. 30317/2007, all. n. 21 al ricorso).
A questo punto, il procedimento per il rilascio del titolo concessorio ha subito una battuta di arresto, in quanto si è appurato che una porzione della particella 748 prospiciente l’area ex Sea Flight, della quale parte ricorrente prevedeva l’inclusione nella nuova concessione, formava oggetto di due concessioni a terzi; mentre, tenendo conto della riperimetrazione effettuata dalla ricorrente, questa porzione sarebbe dovuta rientrare nella nuova concessione demaniale in corso di istruttoria.
Si è, quindi, appreso che, su tale porzione della particella 748 insistevano già dall’annno 1999 – ed insistono – gli interessi di due ditte (lidi Cammarata e Bossa), alle quali, nel frattempo e parallelamente all’istruttoria avviata per la ricorrente, era stata, o stava per essere rilasciata, la relativa concessione demaniale marittima.
A conclusione dell’iter, e per le ragioni appena esposte, sono, quindi, emersi elementi ostativi al rilascio della concessione demaniale nella misura in cui la ricorrente aveva sostanzialmente richiesto un ampliamento dell’area da assoggettare.
La ricorrente, pertanto, è risultata destinataria di due paralleli procedimenti di revoca dei contributi ottenuti, conclusisi entrambi con i preannunciati provvedimenti negativi.
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda risarcitoria, formulata anche come danno da ritardo, non può trovare accoglimento.
Va, al riguardo, rammentato che l’art. 30, co. 3, cod. proc. amm. esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento dei mezzi di tutela previsti: la norma fa applicazione di un principio civilistico ben noto, contenuto nell’art. 1227, co. 2, cod. civ., secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
A tale principio va affiancato quello, di carattere generale, espressamente enunciato dal comma 1 del medesimo art. 1227, secondo cui se il fatto colposo del danneggiato ha concorso a produrre il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate: sottesa a detto principio è l’esigenza che il soggetto ritenuto responsabile non venga chiamato a rifondere il danno che non sia a lui causalmente imputabile.
Ciò premesso, va subito chiarito che non risulta da nessun atto di causa che alla ricorrente stia per essere rilasciato il titolo concessorio a suo tempo richiesto: sicché, già tale dato depone in senso sfavorevole alla configurabilità di un danno da ritardo.
Ma ciò che va maggiormente sottolineato, nel senso di elidere qualsivoglia nesso di causalità tra l’ipotetico danno e la condotta tenuta dalla p.a., è il contegno tenuto dall’odierna istante, la quale, pur consapevole dell’esistenza di due concessioni rilasciate in favore di terzi sulla porzione della particella 748 cui aspirava, non ha azionato alcuno strumento di tutela.
Invero, come già chiarito, nella prospettazione di parte, detta porzione di particella dovrebbe rientrare ab origine nella concessione demaniale a suo tempo rilasciata al Comune di Messina.
In consequenziale aderenza a tale tesi difensiva, ritiene il Collegio che fosse preciso onere della ricorrente contestare ritualmente nelle opportune sedi giudiziarie le due concessioni rilasciate, per quella porzione di area demaniale, alle ditte Cammarata e Bossa (l’una, rilasciata il 20.5.2008; l’altra, il 30.3.2008).
E ciò, tenendo conto anche della sicura conoscenza di quei dati, desumibili con immediatezza dalla nota n. 26779 del 22.10.2008 della Capitaneria di Porto – estesa per conoscenza anche alla ricorrente – con la quale si relazionava proprio su tale aspetto, con l’arresto, seppure provvisorio, del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima articolata con le modifiche sostanzialmente richieste dalla ricorrente, perché contrastanti con le concessioni già rilasciate a terzi.
A conferma va richiamata la nota n. 95115 del 23.12.08, con cui il resistente Assessorato, per un verso, ha ritenuto non accoglibile la richiesta della ricorrente, di inglobare la porzione di area nell’emananda concessione, proprio in ragione dell’essere state rilasciate due concessioni su quella a terzi soggetti; per altro verso, ha ritenuto che l’area oggetto di concessione non avrebbe potuto essere che quella originariamente concessa al Comune di Messina, eventualmente decurtata della parte ceduta, nel frattempo, dalla ricorrente al predetto ente locale (all. 28 al ricorso).
Ad ulteriore riprova della non configurabilità della dedotta colpevole inerzia della p.a., risulta dagli atti di causa che la stessa ricorrente, a fronte dei rilievi sulle modifiche proposte, ha chiesto quantomeno il rilascio della concessione per l’area già oggetto del precedente atto, decurtata della porzione ceduta al Comune (v. nota del 12.5.2009, all. n. 30 al ricorso).
Quale che sia il senso della richiesta, è evidente, senza neppure annettere a quella effetti novativi, che, quanto meno dalla data del 12 maggio 2009 l’odierna istante avesse piena consapevolezza dell’esistenza di una situazione di sostanziale insuperabilità, quanto meno nel medio periodo, delle aspirazioni concessorie sulla porzione di particella 748.
Ciò comprova quanto sin qui osservato circa gli effetti dell’omessa contestazione delle concessioni assentite ai su indicati soggetti.
Va peraltro rammentato che, una volta autorizzato, da parte dell’Assessorato, il rilascio della concessione nei termini appena descritti (v. nota n. 58135 del 27 luglio 2009), la Capitaneria, con nota n. 5/23596/L del 31 luglio 2009, ha comunicato all’odierna ricorrente che il rilascio della concessione sessennale era subordinato al previo versamento della somma a titolo di canone per il periodo 01.01.2007-31.12.2009: se ne deduce che la richiesta di concessione demaniale marittima per l’area originaria, come, peraltro, ridotta a causa della parte ceduta al Comune, era quindi stata accolta (v. all. 32 al ricorso) con indubbi effetti sull’autolimitazione formulata dalla richiedente.
Chiariti gli esatti termini della questione, il mancato rilascio di detto titolo va, in definitiva, addebitato esclusivamente alla ricorrente: risulta invero dalla documentazione versata in atti dalla p.a. in data 12.5.2011, che la predetta non ha mai corrisposto le somme richieste, per la definizione della pratica concessoria, a titolo di canoni demaniali per il periodo 01.01.2007-31.12.2009 (v. nota della Capitaneria di Porto del 25.01.2011).
Nessuna incidenza, inoltre, avrebbe potuto avere sul procedimento di rilascio della concessione l’intervenuta stipula, con il Comune di Messina, di un protocollo di intesa, datato 16.04.2007, comportante la cessione all’ente locale, da parte dell’odierna ricorrente, di una porzione di area ricadente in quella già oggetto della richiesta concessione, atteso che sia l’Assessorato che la Capitaneria di Porto erano rimasti estranei a tale accordo (v. nota prot. n. 00720 del 13.01.2009 della Capitaneria di Porto, all. n. 29 al ricorso).
Il diverso esito dell’iter procedurale avviato è, pertanto, dipeso soprattutto dai mutamenti richiesti dalla ditta – e per nulla scontati nel loro esito – anche nella considerazione che la ricorrente prendeva le mosse dal presupposto – sconfessato dalla produzione della medesima – che la” porzione della particella 748” prospiciente il mare, facesse già parte della concessione rilasciata a suo tempo al Comune di Messina.
Tale circostanza si evince anche dalla nota della ricorrente del 18.09.2008 (all. n. 10 al ricorso), in cui la predetta indica all’ufficio competente, in seno al procedimento di revoca dei contributi, le ragioni del ritardo, ascrivibili, in quel contesto, anche alla inerenza dell’area oggetto dell’intervento proposto all’interno di un’area demaniale interessata dal PIT 12, con incidenza della procedura avviata dal Comune di Messina quale capofila.
Ritiene, quindi, il Collegio che nessuna condotta gravemente colposa è stata posta in essere dalle resistenti amministrazioni; e che è stata, di contro, la ricorrente a fare incautamente affidamento sul rilascio non già della vecchia concessione, ma sostanzialmente di un nuovo titolo relativo ad un’area parzialmente diversa e coincidente, nella specie, con quella oggetto di riperimetrazione effettuata dalla medesima ricorrente senza il coinvolgimento dei soggetti pubblici competenti e, in particolare, della Capitaneria di Porto.
Quanto, poi, alle doglianze mosse avverso le due concessioni rilasciate a terzi, le stesse avrebbero dovuto trovare ingresso nella naturale sede dell’impugnazione davanti al Giudice amministrativo in sede di legittimità: la mancata tempestiva impugnazione di tali atti elide il nesso di causalità tra il contegno – peraltro non colposo – tenuto dalla p.a. procedente e il danno che si assume cagionato da tali condotte.
C. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso non merita accoglimento.
D. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore delle resistenti amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la EDITORIALE RICORRENTE s.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore dell’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana e della Capitaneria di Porto di Messina, quantificandole in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di ciascuna parte, oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Filoreto D’Agostino, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)