Resta fermo che i vizi accertati sono idonei ad invalidare l’intera procedura selettiva, imponendo la riedizione delle attività illegittimamente compiute a partire dall’approvazione del disciplinare di gara,
con conseguente reiezione della domanda di risarcimento danni per equivalente, rivelandosi la rinnovazione delle operazioni di gara (non essendo stato ancora stipulato il contratto) pienamente restitutoria di ogni possibilità di aggiudicazione in capo alla ricorrente.
Quanto, poi, alla domanda di risarcimento delle spese sostenute per partecipare alla gara, in disparte l’ammissibilità della relativa prova fornita solo in grado d’appello (v. documentazione prodotta il 5 marzo 2013), le stesse consistono, in buona sostanza, nella redazione di un progetto (altre spese sono trascurabili), sicuramente recuperabile in sede di rinnovazione della gara; il che consente di escludere la sussistenza del danno.
Le spese del doppio grado di giudizio séguono la soccombenza nei confronti delle Aziende appellate e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
L’effetto invalidante dell’intera procedura, scaturente dal veduto accoglimento dell’appello R.G. n. 204/2013, determina, quanto all’appello R.G. n. 8596/2012 nel quale si discute della legittimità dell’ammissione alla gara del RTI risultato aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti ed alla idoneità della fideiussione presentata a titolo di cauzione, la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta del ricorso di primo grado definito con la sentenza ivi impugnata, per carenza di interesse attuale e concreto alla decisione, che, com’è noto, deve sussistere per tutta la durata del giudizio
passaggio tratto dalla decisione numero 5060 del 18 ottobre 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato