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il formalismo delle dichiarazioni sostitutive non ha più alcuna funzione strategica nell’ordinamento interno

nel quale è stata ormai adottata l’impostazione sostanzialistica, come emerge chiaramente dalle recenti modifiche al Dlgs. 163/2006.

sentenza numero 2 del 7 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

In particolare, il comma 2-bis dell’art. 38, inserito dall’art. 39 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90, stabilisce che in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive il concorrente è obbligato al pagamento, a favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara. Il versamento della sanzione consente la regolarizzazione delle dichiarazioni entro un termine breve

 


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il formalismo delle dichiarazioni sostitutive non ha più alcuna funzione strategica nell’ordinamento interno Reviewed by on . sentenza numero 2 del 7 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia In particolare, il comma 2-bis dell’art. 38, inserito dall’art. 39 comma 1 del DL 24 sentenza numero 2 del 7 gennaio 2015 pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia In particolare, il comma 2-bis dell’art. 38, inserito dall’art. 39 comma 1 del DL 24 Rating: 0
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