passaggio tratto dalla sentenza numero 301 del 22 aprile 2013 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna
Sentenza integrale
N. 00301/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 1025 del 2011 proposto da Società L’Ricorrente di Z_ Romina & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante Romina Z_, difesa e rappresentata dall’avv. Stefano Beltrami ed elettivamente domiciliata in Bologna, strada Maggiore n. 47, presso lo studio dell’avv. Beatrice Belli;
contro
l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Renato Serra” di Cesena, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;
nei confronti di
ditta Pavolucci Pier Paolo, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del verbale prot. n. 3508/C14d in data 14 giugno 2011, recante l’esclusione della ricorrente dalla gara per la concessione di locali dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Renato Serra” di Cesena finalizzata alla gestione del servizio di bar interno e recante l’aggiudicazione provvisoria alla ditta Pavolucci Pier Paolo;
della delibera del Consiglio d’Istituto del 28 giugno 2011, recante l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Pavolucci Pier Paolo;
per quanto possa occorrere e per quanto di ragione, del capitolato di gara;
degli atti ad essi presupposti, connessi e conseguenti;
………………….…..per la condanna………………
dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, in forma specifica e per equivalente monetario.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Renato Serra” di Cesena;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 4 aprile 2013 i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Indetta dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Renato Serra” di Cesena una gara per la concessione di locali dell’istituto finalizzata alla gestione del servizio di bar interno, la ditta ricorrente formulava la propria offerta e all’esito della selezione veniva collocata alla prima posizione della graduatoria provvisoria (verbale del 23 maggio 2011), per essere però successivamente esclusa dalla gara in ragione della mancata compilazione dei punti 39) e 40) della “dichiarazione” presentata all’atto dell’offerta, con conseguente aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Pavolucci Pier Paolo (verbale prot. n. 3508/C14d in data 14 giugno 2011), ditta che ha poi anche beneficiato dell’aggiudicazione definitiva (v. delibera del Consiglio d’Istituto del 28 giugno 2011).
Avverso gli atti di gara ha proposto impugnativa la ditta ricorrente. Assume insussistente l’irregolarità accertata dall’Amministrazione, in quanto l’assenza di altri soci accomandatari e di altri direttori tecnici così come la carenza di analoghe figure cessate nel triennio precedente faceva sì che non ci fossero nominativi da indicare in quelle parti del modello; nega, poi, che dalle istruzioni ivi contenute si potesse desumere l’obbligo di indicazione dei soci accomandanti, perché non considerati dall’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi fonte di illegittimità in parte qua delle norme di gara ove le stesse dovessero intendersi estese ai soci accomandanti delle società in accomandita semplice; denuncia, altresì, la disparità di trattamento rispetto alla ditta aggiudicataria, avendo anch’essa omesso di completare il punto 40) della “dichiarazione”; imputa, infine, all’Amministrazione di avere ingiustificatamente omesso di promuovere la regolarizzazione ex art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, e di avere mancato di dare avviso all’interessata del procedimento di rettifica dell’aggiudicazione provvisoria così precludendo alla stessa la possibilità di presentare proprie osservazioni. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni, in forma specifica e per equivalente monetario.
Si è costituito in giudizio l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Renato Serra” di Cesena, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.
L’istanza cautelare della ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio dell’8 settembre 2011 (ord. n. 765/2011).
All’udienza del 4 aprile 2013, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale per carenza di interesse della ditta ricorrente all’annullamento dell’esclusione della stessa da una gara che, in ragione del difetto del requisito della regolarità contributiva, essa non avrebbe comunque potuto vedersi aggiudicata. Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (v., tra le altre, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 1° settembre 2011 n. 4283), il requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 163 del 2006 (insussistenza, a carico dell’impresa concorrente, di “…violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali …”) implica che l’impresa sia in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto, sicché il requisito deve essere posseduto già a partire dalla partecipazione alla gara – restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva – e va conservato per tutto il tempo in cui l’impresa mantiene rapporti con l’ente appaltante fino all’estinzione del contratto, con l’ulteriore precisazione che, poiché il d.u.r.c. si presenta come dichiarazione di scienza da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica Amministrazione nonché fidefacienti fino a querela di falso, in capo alle stazioni appaltanti non residuano margini di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso riportati, e non incombe, quindi, l’obbligo di svolgere un’apposita istruttoria per verificare l’effettiva entità e gravità delle irregolarità contributive; in particolare, è stato chiarito che anche nel testo vigente anteriormente al decreto-legge n. 70 del 2011 la nozione di “violazione grave” (contenuta nell’art. 38, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 163/2006) non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, di modo che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica Amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (d.u.r.c.) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (v. Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012 n. 8). Nella fattispecie, quindi, non avendo la ditta ricorrente contestato (v. art. 64, comma 2, cod.proc.amm.) la circostanza della pendenza di debiti insoluti presso l’INPS di Forlì alla data del 28 giugno 2011 – secondo quanto risulta dal d.u.r.c. depositato in giudizio dall’Avvocatura dello Stato –, si presenta tale fatto in sé automaticamente ostativo all’aggiudicazione della gara alla ditta, e quindi preclusiva di qualsiasi utilità per la stessa risulta l’eventuale sua riammissione alla selezione; né, per gli stessi motivi, si può configurare un qualche pregiudizio patrimoniale ristorabile in sede risarcitoria.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate, a fronte della peculiarità della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2013, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Calvo, Presidente
Alberto Pasi, Consigliere
Italo Caso, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)