infatti, i provvedimenti impugnati (sia l’esclusione dalla gara, sia l’escussione della cauzione) risultano giustificati dalla circostanza che l’impresa ricorrente ha prodotto certificati camerali poi risultati falsi;
che, in particolar,e la Camera di commercio di Roma, su richiesta della Acquedotto Pugliese s.p.a., ha dichiarato, con nota del 24.2.2006, di non avere mai rilasciato i certificati prodotti nel corso della gara dalla mandante Nuova Super SETTE s.r.l.;
che la falsità dei certificati camerali prodotti certamente giustifica, a prescindere da ogni ulteriore indagine sulla effettiva sussistenza dei requisiti per partecipare alla gara, tanto il provvedimento di esclusione, quanto l’escussione della cauzione provvisoria
decisione numero 8717 del 10 dicembre 2010 pronunciata dal Consiglio di Stato
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