passaggio tratto dalla sentenza numero 8315 del 17 settembre 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Sentenza integrale
N. 08315/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06536/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel giudizio introdotto con il ricorso 6536/12, proposto da Ricorrente Costruzioni Generali S.p.A., nonché da Studio Ricorrente 2 S.r.l. e da RICORRENTE 3. S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, assistiti e difesi dagli avv. ti Brugnoletti e Botrugno, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Bertoloni 26/B;
contro
Il Commissario pro tempore delegato ex O.P.C.M. 3861/10,
la Presidenza del consiglio dei ministri,
l’Amministrazione della giustizia
l’Amministrazione dell’interno
l’Amministrazione dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti assistiti e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;
per l’annullamento
– del provvedimento di esclusione, sconosciuto negli estremi, comunicato con nota del 27 giugno 2012, prot. 02141 – CD/2012, con cui l’Ufficio del Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3861/10, ha deciso di non ammettere alle successive fasi di gara l’impresa ricorrente, concorrente alla procedura aperta d’urgenza per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 200 posti presso la Casa Circondariale e di Reclusione di Lecce
– della nota del 25 luglio 2012 prot. 02862-CD/2012, ricevuta il successivo 26 luglio 2012, con cui l’Ufficio del Commissario Delegato, ha deciso di rigettare le motivazioni addotte dal ricorrente nella informativa di preavviso di ricorso ex art. 243 bis del d.lgs. 163 del 2006
– di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi agli atti impugnati, ivi compresi i verbali della commissione in cui sono stati annotati le ragioni dell’esclusione; dell’eventuale aggiudicazione nonché del contratto se nel frattempo intercorsi;
per la declaratoria di nullità, previa concessione di misure cautelari:
– in parte qua del bando e del disciplinare della gara bandita dall’Ufficio del Commissario Delegato per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 200 posti presso la Casa circondariale di reclusione di Lecce.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario pro tempore delegato ex O.P.C.M. 3861/10, della Presidenza del consiglio dei ministri, dell’Amministrazione della giustizia, dell’Amministrazione dell’interno, dell’Amministrazione dell’economia e delle finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con il D.P.C.M. 13 gennaio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, conseguente all’eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, e con la successiva O.P.C.M. 19 marzo 2010, n. 3861, sono state emesse le relative disposizioni urgenti di protezione civile.
1.2. È stato così nominato un Commissario delegato, che ha predisposto un Piano d’interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, nonché la riorganizzazione, l’adeguamento ed il potenziamento delle infrastrutture già esistenti; è stato altresì stabilito che lo stesso commissario, nell’espletamento del suo incarico, potesse derogare ad un’ampia serie di disposizioni.
1.3. È stata poi avviata, tra le altre, la procedura aperta d’urgenza per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo padiglione detentivo da 200 posti presso la casa circondariale e reclusione di Lecce.
1.4. A questa ha chiesto di partecipare Ricorrente Costruzioni Generali S.p.A.: la quale, possedendo la sola attestazione abilitativa alla costruzione dell’opera, ha indicato, quale progettista incaricato della progettazione esecutiva, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra Studio Ricorrente 2 S.r.l. (mandante al 40%) e da RICORRENTE 3. S.r.l. (mandataria al 60%).
2.1. La concorrente, incluso il raggruppamento progettista, è stata sorteggiata, ex art.48 del d. lgs. 163/2006, per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando e dal disciplinare della gara, dalla quale, peraltro, è stata esclusa con provvedimento comunicato il 27 giugno 2012 per:
« – Insussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera 38 del D.lgs. 163 / 2006 e ss.mm.ii., in quanto a carico dell’impresa mandante (Studio Ricorrente 2 S.r.l.), del raggruppamento temporaneo di progettazione indicato dal candidato, è stato rilevato DURC [documento unico di regolarità contributiva] non regolare;
– Non conformità, rispetto a quanto previsto dall’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010, delle mansioni assegnate al giovane professionista presente nell’a.t.i. di progettisti indicato dal candidato;
– Mancata comprova, sulla base della documentazione prodotta da codesto candidato, e richiesta da questo Ufficio ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Igs.163/06 e ss.mm.ii., del requisito di cui al punto 5.5. lettera x) del Disciplinare di Gara, in osservanza dell’art. 253, comma l, lettera d), del D.P.R. 207/2010».
2.2. Veniva inoltre anticipata la decisione di escutere la cauzione provvisoria e segnalare la circostanza all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per i provvedimenti di cui all’art. 6, comma II, e per l’eventuale inserimento di iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 1, del menzionato D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
2.3. Compiuto negativamente il tentativo di composizione amministrativa, ex art. 243-bis del d.lgs. 163/06, la Ricorrente ha presentato il ricorso in esame, ed il T.A.R., con ordinanza 31 agosto 2012, n.3016, ne ha disposto l’ammissione alla gara con riserva.
2.4. La ricorrente non è risultata vincitrice, ma conserva comunque interesse all’accoglimento del ricorso, ad evitare il pregiudizio derivante dall’escussione della cauzione e dagli ulteriori provvedimenti prima ricordati.
2.5. Nel giudizio si sono costituiti, concludendo per la reiezione, la Presidenza del consiglio dei ministri, e il Commissario delegato, che, della prima è un organo straordinario.
3.1. Il ricorso è fondato.
3.2. Invero, per quanto riguarda il primo profilo di esclusione, come ricordato da parte ricorrente anche nell’ultima memoria (che, comunque, riproduce i profili essenziali del ricorso introduttivo) i documenti unici di regolarità contributiva, emessi nuovamente in autotutela, dagli istituti previdenziali, che avevano originariamente certificato un mancato pagamento degli oneri INPS relativi al 2007, per € 167,82 recano ora un ineccepibile status di regolarità, riferito alle posizioni certificate alla data di presentazione dell’offerta.
Inoltre, ex art. 38, I comma, lett. i), sono esclusi dalle procedure di gara i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti: nel caso, lo scostamento non aveva carattere di oggettiva gravità, ex art. 8, III comma, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, n. 28578.
3.3. Per quanto riguarda il secondo profilo, il disciplinare chiedeva di indicare, ex art. 90, VII comma, del d. lgs. 163/06 , il giovane professionista abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, facente parte del raggruppamento di progettazione.
La norme è stata in effetti osservata, nella persona dell’architetto Elena Rizzica, la quale possiede i requisiti richiesti (inclusa la soglia di fatturazione), di cui, nella domanda di partecipazione, si specifica che essa avrebbe fatto parte del gruppo di progettazione.
3.4. Per quanto poi riguarda il terzo profilo di esclusione, si può riconoscere che, in concreto, è stato dimostrato già in corso di gara, come ognuna delle società riunite nel raggruppamento temporaneo di progettazione avesse potuto contare, nel triennio di interesse, su di un numero di unità di personale tecnico per anno coerente con quello minimo richiesto dal disciplinare.
4. Il ricorso va dunque accolto, peraltro limitatamente all’annullamento del provvedimento di esclusione 27 giugno 2012 – l’unico per il quale parte ricorrente conservi interesse – ma sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio addì 10 aprile 2013 con l’intervento dei signori magistrati:
Calogero Piscitello, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)