Poiché il requisito di correntezza contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva
La statuizione della stazione appaltante di esclusione dalla gara non si configura pertanto irragionevole – in raffronto ai parametri che in via ordinaria presiedono il rilascio del d.u.r.c. – né sproporzionata al fine perseguito dalla disciplina sui requisiti di ammissione alle gare pubbliche che, con riguardo alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad elemento di affidabilità della ditta contraente il corretto assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne rafforza l’ adempimento a salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore
Si giunge, quindi, al nucleo centrale della presente controversia che investe la connotazione di gravità delle violazioni degli obblighi di correntezza contributiva.
Oppone il ricorrente che la stazione appaltante non ha motivato in ordine alla sussistenza degli estremi di gravità dell’ inadempienza contributiva – per di più in prosieguo sanata con ravvedimento operoso – e che, nello specifico, non ricorrono le condizioni di cui all’ art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 del 2006 per disporre l’ esclusione dalla gara.
decisione numero 2100 del 4 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Per leggere interamente l'articolo...
Effettua il login |
Accedi gratuitamente per 15 giorni |