secondo la giurisprudenza, l’interpretazione della norma di cui all’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (che consente di derogare alle ordinarie procedure in materia di scelta del contraente) deve essere particolarmente rigorosa, potendo ammettersi la procedura negoziata senza pubblicazione del bando solo in casi eccezionali che non consentano l’indugio degli incanti e della licitazione privata, previa esposizione delle ragioni giustificative della deroga, e a condizione che l’estrema urgenza dei lavori risulti da eventi imprevedibili per la stazione appaltante e non dipenda invece da un ritardo di attivazione dei procedimenti ad essa imputabile
Alla luce di tali orientamenti giurisprudenziali si deve escludere che possa costituire legittima motivazione della determinazione di avvalersi della procedura negoziata quella dell’imminente esaurimento della vasca attualmente impiegata per il trattamento dei rifiuti conferiti (trattandosi di evento sicuramente prevedibile da parte della stazione appaltante), mentre invece appare rispettoso del disposto del succitato art. 57 del D.Lgs. n. 163 del 2006, ed idoneo a sorreggere la statuizione la cui legittimità è contestata in questa sede, l’altro assunto motivazionale contenuto nella succitata determinazione n. 2/2008 del 13.2.2008, concernente la necessità del rispetto del termine per l’esercizio dell’opzione di acquisto dei terreni su cui dovranno sorgere le nuove opere.
sentenza numero 928 del 30 settembre 2009, emessa dal Tar Marche, Ancona
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