Sentenza integrale
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA | SENTENZA | 28 | 2013 | RESPONSABILITA’ | 25/01/2013 |
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati:
dott. Salvatore CILIA Presidente
dott. Luciana SAVAGNONE Consigliere
dott. Salvatore CULTRERA Consigliere
dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore
dott. Giuseppa CERNIGLIARO Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N.28/A/2013
nel giudizio in materia di responsabilità amministrativa iscritto al n. 4051 del registro di segreteria promosso ad istanza di DM_ Gianfranco e DM_ PREZIOSI di DM_ Gianfranco & C. s.n.c., in persona del socio amministratore pro-tempore Calcedonio Antonio Catanzaro, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Genco, nei confronti del Procuratore Generale, per la riforma della sentenza n. 3612/2011 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.
Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato l’8 febbraio 2012.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013 il relatore Consigliere Pino Zingale, l’avv. Fabrizio Genco per l’appellante, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Gianluca Albo.
F A T T O
A seguito di un servizio d’iniziativa del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Trapani, avente ad oggetto eventuali indebite percezioni di finanziamenti comunitari di cui alla L. 488/1992, è emerso che la DM_ PREZIOSI di DM_ Gianfranco & C. s.n.c., costituita il 4 aprile 1997, aveva chiesto, in data 16 marzo 1998 e, quindi, ottenuto, con decreto del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato del 14 settembre 1998, un finanziamento per la realizzazione di un nuovo impianto, rientrante nel terzo bando del 1998, progetto 26594/1998, ammesso, in via provvisoria, per l’importo di L.2.705.610.000.
Il programma di investimenti riteneva ammissibili, sempre in via provvisoria, spese per L. 4.349.000.000, successivamente documentate a consuntivo per L. 4.737.735.063.
Di tale importo risultava aver percepito tre quote, per totali L. 2.435.040.000, pari ad Euro 1.257.593,20, mentre la restante parte sarebbe stata erogata all’atto del collaudo.
Il progetto sarebbe dovuto entrare a regime il 28 dicembre 2002.
All’atto della costituzione della società assumevano la qualità di soci DM_ Gianfranco e DM_ Giuseppe, il primo assumendo la carica di amministratore.
In data 13 maggio 1999 il DM_ Giuseppe ha ceduto la sua quota a Burrafato Francesco il quale, a sua volta, ha ceduto la propria quota in data 8 aprile 2003 a DM_ Vincenzo, fratello di Gianfranco. Infine, in data 17 ottobre 2003 il DM_ Vincenzo ha ceduto la sua quota a M_ Fabio.
La DM_ PREZIOSI s.n.c. aveva acquistato i macchinari per lo svolgimento delle attività dalla Di. Sa. Costruzioni s.r.l., con sede in Castelvetrano.
Dai controlli effettuati è emerso che il padre ed il fratello di Gianfranco DM_ avevano ricoperto per la Di. Sa. Costruzioni s.r.l. la carica di amministratore unico tra il 12 novembre 1992 ed il 10 novembre 1998 e, successivamente, era subentrata nella carica la loro madre.
La Di. Sa. Costruzioni aveva emesso, a favore della DM_ PREZIOSI s.n.c., una serie di fatture, negli anni 2000 – 2001, per la forniture delle apparecchiature utili allo svolgimento dell’attività, per un importo di Lire 4.280.000.000, facendo riferimento ad un contratto “chiavi in mano” stipulato tra le due aziende in data 2 agosto 1999.
Da un controllo effettuato presso gli stabilimenti della DM_ PREZIOSI s.n.c., però, era risultato che i medesimi erano da tempo abbandonati ed i macchinari, asseritamente acquistati dalla Di. Sa. Costruzioni s.r.l., erano presenti solo in parte e tutti accatastati in prossimità dell’abitazione di DM_ Gianfranco, ciò a seguito del furto subito di recente dall’azienda.
Lo stabilimento, di fatto, non era mai entrato in funzione.
La DI.SA. Costruzioni s.r.l., già esercente attività diversa da quella di commercializzazione di beni nel settore orafo, risultava dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Marsala del 29 aprile 2002.
Alcuni dei macchinari, acquistati dalla DM_ PREZIOSI s.n.c., erano stati forniti alla Di. Sa. Costruzioni dalla “Luigi Dal Trozzo di Rossana Dal Trozzo & C. s.n.c.”, con sede in Milano, in virtù di una scrittura privata datata 23 febbraio 2001, per un’offerta di macchinari, per un importo totale di Lire 1.166.667.000 + IVA.
Nella contabilità della Di. Sa. Costruzioni erano annotate quattro fatture emesse dalla “Luigi Dal Trozzo di Rossana Dal Trozzo & C. s.n.c.”.
Dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza è emerso che la “Luigi Dal Trozzo di Rossana Dal Trozzo & C. s.n.c.” aveva effettivamente fornito i beni di che trattasi e, quindi, emesso le fatture a favore della Di.Sa. Costruzioni s.n.c., ma, in realtà, le fatture emesse dalla “Luigi Dal Trozzo di Rossana Dal Trozzo & C. s.n.c.” a favore della Di.Sa. Costruzioni s.n.c., erano cinque e non quattro, come risultava dalla contabilità di quest’ultima. L’ulteriore fattura emessa dalla “Luigi Dal Trozzo di Rossana Dal Trozzo & C. s.n.c.” a favore della Di.Sa. Costruzioni, per un importo di L. 600.000.000, non era stata mai pagata dalla Di. Sa. Costruzioni e, per quest’ultima, la “Luigi Dal Trozzo di Rossana Dal Trozzo & C. s.n.c.” era stata ammessa al passivo della Di. Sa. Costruzioni.
Nella contabilità della Di. Sa. Costruzioni, poi, risultava annotata un’autofattura dell’importo di L. 600.000.000, evenienza non coerente con il sistema tributario, che consente tale possibilità solo quando l’alienante non voglia o non possa emettere fattura.
Dal raffronto operato tra le fatture annotate e la movimentazione bancaria acquisita dal P.M., è emerso, poi, che la fattura n. 3 del 15 gennaio 2001 dell’importo di L. 1.336.000.000, emessa dalla Di. Sa. Costruzioni nei confronti della DM_ PREZIOSI s.n.c. per l’acquisto delle attrezzature di che trattasi, dalla contabilità risultava pagata con ben undici versamenti, effettuati dal 2 gennaio 2001 al 4 gennaio 2001. Dai movimenti bancari è risultato che la sig.ra Cuttone Antonietta, nella qualità di amministratore della Di. Sa. Costruzioni, in data 2 gennaio 2001, ha trasferito mediante bonifico la somma di L. 200.000.000 dal conto della società sul proprio conto e, quindi, personalmente, ha effettuato un ulteriore bonifico per trasferire la suddetta somma dal suo conto a quello del di lei figlio DM_ Gianfranco. Quest’ultimo, con un ulteriore bonifico, lo ha trasferito sul conto intestato alla DM_ PREZIOSI s.n.c., assicurando, quindi, a quest’ultima, fondi per pagare la Di. Sa. Costruzioni.
Analogo meccanismo risulta attivato per il pagamento della fattura n. 16 del 16 febbraio 2001 di L. 900.000.000.
Per il pagamento della fattura n. 22 del 28 febbraio 2001 di L. 370.000.000, che in contabilita’ risulta pagata in due trance, una di L. 270.000.000 in data 27 febbraio 2001 ed una di L. 100.000.000 del 28 febbraio 2001, la sig.ra Cuttone Antonietta, nella qualità di amministratore della Di. Sa. Costruzioni, ha trasferito mediante bonifico la somma di L. 270.000.000 dal conto della società sul proprio conto e, quindi, personalmente, ha effettuato un ulteriore bonifico per trasferire la suddetta somma dal suo conto a quello del di lei figlio DM_ Gianfranco. Quest’ultimo effettuava un successivo bonifico per trasferire i fondi dal suo conto personale a quello della DM_ PREZIOSI s.n.c. e, da ultimo, nella qualità di amministratore di quest’ultima, ha effettuato il pagamento a favore della Di. Sa. Costruzioni. Stesso iter veniva assicurato per il pagamento della residua somma di L. 100.000.000.
Dall’esame dei movimenti bancari di cui sopra emergeva, quindi, che le fatture n. 3 del 15 gennaio 2001, la n. 16 del 16 febbraio 2001 e la n. 22 del 28 febbraio 2001 corrispondevano, di fatto, ad operazioni inesistenti.
Per il pagamento delle opere murarie la Di. Sa. Costruzioni ha emesso tre fatture: la 118 del 17 ottobre 2000 per L. 1.098.000.000, la n. 149 del 31 dicembre 2000 per L. 454.000.000 e la 19 del 21 febbraio 2001 per L. 800.000.000.
La prima pagata in contabilità in tre soluzioni, mentre, dell’ultima trance, risulta un duplice trasferimento di denaro tra i diversi conti correnti, rispettivamente intestati alla Di. Sa. Costruzioni, alla sig.ra Cuttone Antonietta ed al sig. DM_ Gianfranco.
La seconda fattura, invece, risulta in contabilità, quietanzata in due soluzioni: dai movimenti bancari emerge, invece, che l’ultimo pagamento abbia soddisfatto tanto quest’ultima fattura quanto la precedente fattura n. 118 del 17 ottobre 2000.
L’ultima fattura, infine, risulta quietanzata, in contabilità, in un’unica soluzione. Dalla documentazione bancaria, invece, risulta un passaggio di denaro che dal conto intestato alla Di. Sa. Costruzioni transita a quello personale della sig.ra Cuttone, nonché per il conto del di lei figlio, DM_ Gianfranco ed, infine, per il conto intestato alla DM_ PREZIOSI s.n.c., per poi finire nuovamente nel conto corrente intestato alla Di. Sa. Costruzioni.
Su tali fatti è intervenuto il Giudice penale in diverse sedi.
Con procedimento aperto a seguito della dichiarazione di Fallimento della Di. Sa. Costruzioni, il GIP presso il Tribunale di Marsala ha condannato DM_ Gianfranco per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con interdizione decennale dall’esercizio dell’impresa e dallo svolgimento di incarichi direttivi in qualsiasi altra impresa ed ha assolto lo stesso unitamente al DM_ Vincenzo dal reato di bancarotta fraudolenta documentale, entrambi nella qualità di amministratore unico della società fallita, alternatisi nella carica nel corso del tempo, mentre, da parte del GIP presso il Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Castelvetrano, a seguito di rito abbreviato, veniva emesso decreto che dispone il giudizio, per i reati di cui agli articoli 110 e 640 bis c.p.(capo a) nonché per i reati di cui agli articoli 81 cpv, 2 L. 74/2000 e 61 n. 2 (capo b), contro DM_ Gianfranco e sentenza di assoluzione per DM_ Vincenzo per non aver commesso il fatto.
A fronte di tali accertamenti in sede di giurisdizione contabile, invece, è stato ravvisato un danno erariale per Euro 1.257.539,20, pari all’intero contributo percepito.
Con atto di citazione depositato il 23 ottobre 2008 il P.M. contabile, quindi, citava in giudizio la DM_ PREZIOSI s.n.c, DM_ Gianfranco, BURRAFATO Francesco (socio dal 13 maggio 1999 all’8 aprile 2003), DM_ Vincenzo (subentrato a BURRAFATO l’8 aprile 2003) e M_ Fabio (subentrato a DM_ Vincenzo il 17 ottobre 2003), per sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 1.257.539,20 in favore del Ministero delle Attività Produttive, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 3612/2001, assolvevano DM_ Vincenzo, M_ Fabio e BURRAFATO Francesco, per mancanza di prova in ordine alla circostanza che il danno fosse riconducibile alla loro condotta, e condannavano la DM_ Preziosi s.n.c. e DM_ Gianfranco, in solido tra loro, al pagamento dell’intero importo di € 1.257.539,20 in favore dell’Amministrazione danneggiata.
Il P.M. non ha interposto appello avverso i capi con statuizione assolutoria che, pertanto, sono passati in giudicato.
La DM_ PREZIOSI s.n.c., in persona dell’amministratore pro-tempore, e DM_ Gianfranco, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Fabrizio Genco, deducono che i primi giudici avrebbero errato nel non dichiarare la prescrizione e nel ritenere l’illiceità della condotta, la presenza di dolo e l’esistenza del danno, senza, peraltro, tener conto dell’avvenuta revoca del contributo.
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha preliminarmente chiesto la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, per intempestività, profilo, poi, risolto da questa Corte con motivata ordinanza di rimessione in termini n. 32/A/2012, alla quale in questa sede si rinvia, ed in subordine ha eccepito l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione, in quanto non sollevata in primo grado, e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2013, l’avv. Fabrizio Genco, per l’appellante, ha ulteriormente illustrato i motivi di gravame e confermato le domande di cui all’atto scritto, come pure il P.M., il quale ha insistito per l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
D I R I T T O
In via preliminare il Collegio dà atto del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di DM_ Vincenzo, M_ Fabio e BURRAFATO Francesco, assolutoria e non appellata dal P.M.
In via gradata – risolta positivamente la questione dell’ammissibilità del gravame, con l’ordinanza n. 32/A/2012 citata – va esaminata l’eccezione, sostanzialmente di rito, anche se con risvolti di natura sostanziale, per la quale la circostanza della sussistenza di un provvedimento di revoca del finanziamento, non impugnato, costituendo valido titolo esecutivo per il recupero delle somme erogate, precluderebbe l’introduzione di un giudizio di responsabilità.
Il profilo sollevato dalla difesa degli appellanti impinge sull’annosa questione degli effetti che il conseguimento, da parte dell’ente danneggiato, di un titolo esecutivo, per il recupero del lamentato danno erariale, può produrre in relazione ad un’analoga azione di responsabilità incardinata, per lo stesso titolo, da parte del P.M. contabile.
Questa Sezione, già da tempo, si è orientata nel senso di ritenere del tutto compatibili l’esistenza di un titolo esecutivo conseguito in altra sede con l’esperibilità dell’azione di responsabilità amministrativa, per la stessa fattispecie, da parte del P.M. (vedi, da ultimo, sent. n.17/A/2013).
La Sezione, ha messo in evidenza, in primo luogo, le peculiari caratteristiche della “responsabilità amministrativa” nell’ambito dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che tale istituto giuridico ha avuto a partire dagli anni ’90, che ha assunto una valenza, oltre (ovviamente) che risarcitoria (del danno ingiustamente cagionato ad una pubblica amministrazione da un soggetto ad essa legato da un rapporto di servizio), anche sanzionatoria di comportamenti, dolosi o gravemente colposi, idonei a ledere le risorse e gli interessi finanziari pubblici; aggiungendo poi che l’azione di responsabilità amministrativa, di competenza esclusiva della Procura regionale, pur conservando la tradizionale funzione di perseguire il ripristino dell’equilibrio patrimoniale turbato dal soggetto che ha provocato l’ingiusta lesione, è venuta ad assumere anche la funzione essenziale di strumento di tutela della fondamentale esigenza che le risorse finanziarie e patrimoniali pubbliche vengano utilizzate (legittimamente) per il perseguimento (in maniera economica, efficiente ed efficace) delle finalità istituzionali della P.A., nonché di deterrenza avverso quelle condotte che deviano da tali parametri.
Nell’attuale sistema delle “materie di contabilità pubblica” si può affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare alla P.A. danneggiata un “titolo esecutivo” che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale ) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell’ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest’ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di status, che l’ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa (si veda, ad esempio, il comma 5 dell’articolo 248, del D. Lgs, n. 267/2000, prevede che gli amministratori degli enti locali, riconosciuti dalla Corte dei conti responsabili, per dolo o colpa grave, di danni prodotti nei 5 anni precedenti il dissesto, non possono per 5 anni ricoprire incarichi di assessori, revisori e rappresentanti di enti locali, sempre che vi sia un nesso accertato tra le azioni ed omissioni di cui sono stati riconosciuti responsabili e il dissesto dell’ente).
In buona sostanza, le sentenze di condanna della Corte sono chiamate a svolgere anche una potenziale funzione inibitoria/preclusiva del conferimento di ulteriori incarichi all’interno della P.A., offrendo a quest’ultima utili elementi di valutazione nella scelta dei soggetti che essa intende utilizzare per lo svolgimento delle proprie funzioni (vedi, ad esempio, l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco ad aggiornamento biennale degli aspiranti idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione Siciliana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Concorsi, numero 1 dell’11 gennaio 2013, nel quale è espressamente previsto che il candidato debba dichiarare di non avere riportato condanne, anche non definitive, della Corte dei Conti e di non essere sottoposto a procedimenti per responsabilità amministrativa/contabile).
In tale ottica, non v’è dubbio che il diritto azionato dal P.M. dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, pur traendo origine dal medesimo fatto lesivo dei beni e degli interessi pubblici, non è identificabile né del tutto sovrapponibile con l’ordinario diritto di credito (di natura civilistica) che la singola Amministrazione potrebbe far valere (con gli strumenti riconosciuti dall’ordinamento giuridico) nei confronti del responsabile.
D’altra parte, si deve rilevare che la giurisprudenza della Corte di cassazione si è ormai decisamente orientata nel senso che l’ente pubblico danneggiato non sia legittimato ad esperire dinanzi al giudice ordinario (al di fuori della costituzione di parte civile nel processo penale e salve le deroghe espressamente sancite dalla legge) azioni di natura risarcitoria a carico dei propri amministratori e dipendenti nonché di altri soggetti che siano, comunque, ad esso legati da un rapporto di servizio, sussistendo, in materia, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti; conseguentemente, si deve concludere che la formazione di un titolo esecutivo in altri giudizi alternativi non può costituire ostacolo all’azione di responsabilità amministrativa riservata al P.M. contabile, per l’appunto, in via esclusiva; giurisdizione, quella di responsabilità ex art. 103 Cost., ormai sicuramente tale, come esplicitamente dichiarato dal legislatore con l’art. 3, comma 2, lettera r), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, che, nell’introdurre l’art. 243-quater al D.Lgs. n. 267/2000, ha previsto una speciale impugnazione innanzi alle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, “nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell’articolo 103, secondo comma, della Costituzione”.
L’azione del P.M., pertanto, è del tutto ammissibile e su di essa nessun effetto esplica il provvedimento di revoca del contributo pubblico il cui cattivo utilizzo con la medesima azione erariale si intende sanzionare e recuperare.
Sempre in via gradata va dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in questo grado di giudizio.
L’art. 345, secondo comma, c.p.c., infatti, dispone che nel giudizio d’appello non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio e, poiché l’eccezione di prescrizione è rilevabile solo ad istanza di parte, ai sensi dell’art. 2938 c.c., essa, in quanto sollevata per la prima solo in grado di appello, è inammissibile.
Nel merito, le censure sollevate dagli appellanti appaiono prive di pregio.
Per un verso appare del tutto inconducente l’impedimento alla realizzazione del programma finanziato, addotto dal DM_ Gianfranco, del suo arresto, per alcuni mesi, dal giugno 2003.
Come acutamente rilevato dal P.M. nelle conclusioni scritte, il DM_ fu arrestato nel giugno del 2003, ma l’avvio dell’investimento produttivo era fissato per il 24 agosto 1999 e, per di più, i fatti contestati si sono svolti tutti dal 1998, data di richiesta del contributo, al febbraio 2001, data in cui sono stati ultimati i pagamenti anomali; non si comprende, pertanto, quale efficienza causale impeditiva abbia potuto produrre l’arresto nel 2003, senza considerare che appare quanto meno singolare che la limitazione della libertà personale dell’amministratore di una società possa considerarsi inibente del prosieguo dell’attività imprenditoriale di una società, proprio per la naturale fungibilità della carica che nei momenti di naturale o coatta impossibilità di libero esercizio può e deve essere trasferita ad altro soggetto che assicuri il normale svolgimento della vita e dell’attività della compagine sociale.
Senza soffermarsi troppo, poi, sugli artificiosi, quanto incomprensibili, passaggi di denaro evidenziati in narrativa, e sulle valutazioni espresse dal Comitato Consultivo del Ministero dell’Industria e dell’Istituto di credito finanziatore, secondo i quali le modalità di rifornimento dei beni, “chiavi in mano”, non era conforme al programma (la Di.Sa. Costruzioni, intermediario, infatti, era priva di peculiari capacità tecniche nel settore) ed i beni medesimi non potevano considerarsi come acquistati “nuovi di fabbrica” (dato, invero, di solare evidenza), come previsto dal programma, il dato fondante della responsabilità qui azionata del P.M. si concentra su di un dato la cui oggettività non viene contestata neppure dall’appellante e, cioè, la mancata realizzazione ed avvio del nuovo impianto produttivo di lavorazione di gioielli, realizzazione che poteva dirsi compiuta solo in presenza di una struttura produttiva idonea, in concreto, alla produzione (circostanza mai realizzatasi) di gioielli, e non certo con un approssimativo accatastamento di parte delle apparecchiature, almeno quelle non oggetto di furto, come sostenuto dall’appellante; furto che di per sé non può neppure costituire esimente di responsabilità, laddove il custode, identificato nella società richiedente il contributo e nel suo amministratore, con il rigore richiesto agli agenti contabili aventi maneggio di denaro e beni della P.A., non dimostrino di avere attivato tutte le misure necessarie ad impedire che ciò accadesse, prova che nel caso di specie non risulta neppure accennata.
L’appello, in conclusione, appare, quindi, destituito di fondamento e la sentenza di condanna, emessa dai primi giudici, va integralmente confermata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il gravame e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna DM_ Gianfranco e la DM_ PREZIOSI di DM_ Gianfranco & C. s.n.c., in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 566,96 (cinquecentosessantasei/96).
Ordina che, ai sensi dell’art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest’ultimo ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2013.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.TO (Pino Zingale) F.TO (Salvatore Cilia)
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo,25/01/2013
Il Direttore della Segreteria
F.TO (Nicola Daidone)