domenica , 1 Ottobre 2023

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Gara interamente telematica_possibilità di integrare una cauzione provvisoria erroneamente presentata

Gara telematica_diverse modalità di presentazione della cauzione provvisoria_esclusione per presentazione di cauzione provvisoria tramite un file con firma digitale del garante e del concorrente, ma con firme apposte in momenti successivi_successiva possibilità di integrazione
RINUNCIA AL RICORSO_alla ricorrente è stato assegnato termine per regolarizzare la polizza ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 163/2006 (apposizione della firma digitale con un software in grado di consentire il riconoscimento da parte della stazione appaltante)
L’art. 11.1.3 del disciplinare di gara, nel regolare le modalità di presentazione della polizza fideiussoria provvisoria, prevede alternativamente (a) un file con firma digitale del garante e del concorrente, (b) un file della polizza con sottoscrizione manuale del garante autenticata mediante firma digitale di un notaio, a cui deve essere aggiunta la firma digitale del concorrente.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza   numero 350 del 18 aprile   2013  pronunciata dal Tar Lombardia, Brescia

 

Sentenza integrale

N. 00360/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01188/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2012, proposto da:
RICORRENTE SERVIZI SRL, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Ida Leonardo e Francesca Idone, con domicilio eletto presso l’avv. Chiara Ghidotti in Brescia, via Solferino 55;

contro

SACBO SPA, rappresentata e difesa dagli avv. Franco Bertacchi e Cristina Cominelli, con domicilio eletto presso la seconda in Brescia, contrada del Cavalletto 25;

per l’annullamento

– del provvedimento datato 3 ottobre 2012 recante l’esclusione dalla gara per l’appalto del servizio di pulizie presso l’aeroporto di Orio al Serio;

– del provvedimento del 17 ottobre 2012, con il quale è stato precisato il motivo di esclusione;

– dell’art. 11.1.3 del disciplinare di gara, nel quale sono regolate le modalità di presentazione della polizza fideiussoria provvisoria;

– dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante sulla cauzione provvisoria;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sacbo spa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2013 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

1. Con bando del 20 luglio 2012 Sacbo spa ha indetto una procedura aperta ex art. 220 del Dlgs. 12 aprile 2006 n. 163, gestita interamente in via telematica, per l’appalto triennale del servizio di pulizie presso l’aeroporto di Orio al Serio (valore stimato € 6.850.000 Iva esclusa).

2. L’art. 11.1.3 del disciplinare di gara, nel regolare le modalità di presentazione della polizza fideiussoria provvisoria, prevede alternativamente (a) un file con firma digitale del garante e del concorrente, (b) un file della polizza con sottoscrizione manuale del garante autenticata mediante firma digitale di un notaio, a cui deve essere aggiunta la firma digitale del concorrente.

3. La ricorrente Ricorrente Servizi srl ha presentato cauzione provvisoria tramite la prima modalità, ma con firme apposte in momenti successivi. Sacbo spa ha ritenuto insussistente la sottoscrizione digitale e ha disposto l’esclusione con provvedimento datato 3 ottobre 2012 e confermato il 17 ottobre 2012.

4. Contro l’esclusione e contro il disciplinare di gara la ricorrente ha proposto impugnazione con atto notificato il 25 ottobre 2012 e depositato il 5 novembre 2012. Le censure sono così sintetizzabili: (i) erronea applicazione della lex specialis, in quanto la polizza riporta entrambe le firme digitali richieste; (ii) erronea interpretazione delle modalità di inoltro della polizza come formalità sostanziali della stessa; (iii) violazione dell’art. 46 del Dlgs. 163/2006 e mancato esercizio del potere di soccorso.

5. Sacbo spa si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso ma evidenziando altresì che alla ricorrente era stato assegnato termine per regolarizzare la polizza ai sensi dell’art. 77 del Dlgs. 163/2006 (apposizione della firma digitale con un software in grado di consentire il riconoscimento da parte della stazione appaltante).

6. Con memoria depositata il 18 marzo 2013 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito, avendo ottenuto la riammissione alla gara.

7. Tenuto conto del carattere formale dell’esclusione può essere disposta la compensazione delle spese di giudizio, come chiesto dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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