Né può mettersi in dubbio la facoltà di ricorrere all’avvalimento per il requisito relativo al fatturato globale, di carattere economico – finanziario, posto che lo stesso art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 163 del 2006 ricomprende tutti i “requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA” tra quelli che possono essere soddisfatti avvalendosi di altre imprese (cfr, in tal senso, anche Consiglio di Stato, Sez. V, 17 marzo 2009, n. 1589).
ai fini della corretta configurazione dell’avvalimento, viene in considerazione “unicamente l’esigenza che la Stazione appaltante sia posta in condizione di acquisire piena certezza in ordine alla disponibilità dei requisiti tecnici ed organizzativi ed economico – finanziari apportati al concorrente mediante l’avvalimento”
sentenza numero 314 del 26 novembre 2010 pronunciata dal Tar Trentino Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano
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