domenica , 1 Ottobre 2023

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Fideiussione per necessario ripristino delle condizioni del suolo

Quanto al pagamento di una cauzione, questa è insita in tutte le concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici a garanzia della realizzazione a regola d’arte dell’intervento programmato e del necessario ripristino delle condizioni del suolo (salvo svincolo entro un prefissato periodo dall’effettuazione del collaudo, che, nel caso di specie è pari a sei mesi, sicché non vi è alcun indebito arricchimento né l’ammontare e le modalità di restituzione richieste appaiono palesemente ingiustificate).
Gli obblighi di pagare un canone e una cauzione, a fronte dell’utilizzo del bene, a carico del concessionario derivano, più in generale, dal contratto disciplinante il rapporto che accede alla concessione di beni, ove gli aspetti pubblicistici, nonostante la disciplina negoziale, rappresentano il tratto caratterizzante.
Con riferimento, invece, alla previsione di controlli e collaudi a carico della richiedente in relazione agli interventi realizzati, gli stessi rientrano nel generale regime di controllo e vigilanza da parte degli enti territoriali sull’attività oggetto di concessione in relazione ai preminenti interessi pubblici sottesi all’utilizzazione del bene. Il controllo, che si realizza attraverso un’attività preventiva di direzione e con interventi successivi volti a sindacare l’operato del concessionario, di natura discrezionale, può essere sia di carattere tecnico (es. opere su suolo pubblico) che economico. Vige, poi, il principio secondo cui la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, il quale è pertanto responsabile per eventuali danni arrecati dall’esercizio dell’attività sia nei confronti dei terzi che della stessa pubblica amministrazione.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla  sentenza numero 305 del 13 febbraio  2013  pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

 

Sentenza integrale

 

N. 00305/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00579/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce – Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2010, proposto da:
Ricorrente Distribuzione Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Tanzariello, Gaetano Grandolfo e Raffaele Nicolì, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via Rubichi, 6;

contro

Comune di Porto Cesareo, non costituito;

per l’annullamento

– della nota 14 gennaio 2010 prot. n. 559 del Responsabile del V Settore del Comune di Porto Cesareo;

– del “Regolamento per l’esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale e di uso pubblico”, approvato dal Consiglio Comunale di Porto Cesareo con deliberazione n. 82 del 30 dicembre 2009.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2012 la dott.ssa Gabriella Caprini e sentito nelle preliminari l’avv. Nicolì per la ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per il territorio nazionale, impugna la nota di riscontro alla richiesta di alcuni allacciamenti alla rete nazionale con la quale l’Amministrazione comunale ha comunicato che “il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 82 del 30/12/2009 ha approvato il Regolamento per l’esecuzione d’interventi nel sottosuolo stradale e di uso pubblico” sicché ha inviato alla ricorrente “oltre alla citata deliberazione e i suoi allegati, anche lo schema di domanda predisposto da questo ufficio, ove sono state recepite le nuove disposizioni consiliari e indicati gli elementi necessari per l’esatta istruttoria di competenza di questo ufficio”, invitando la stessa ad adeguarsi a tali nuove regole “sia per le nuove richieste che per quelle già presentate e per le quali questo Ente non ha rilasciato il titolo edilizio abilitativo”.

I.1. In particolare, il Regolamento prevede che:

– il richiedente, al momento della presentazione della domanda dovrà provvedere al versamento dei diritti di segreteria pari a €. 100,00 per istruttoria della pratica” e “allegare l’atto d’obbligo in bollo … allegato al … regolamento” (art. 3);

– “Sono … a carico del richiedente gli oneri derivanti all’Amministrazione comunale per le spese relative a controlli e collaudi effettuati in relazione agli interventi disciplinati dal presente regolamento” (art. 4);

– “Al momento del rilascio dell’autorizzazione, il richiedente dovrà depositare, in una delle forme previste dalla legge ed anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, idonea cauzione in misura pari a €. 100,00 (euro cento) per ogni metro lineare di scavo previsto a garanzia della realizzazione a regola d’arte dell’intervento e del ripristino delle condizioni del suolo. 2. Lo svincolo di tale ultima quota sarà effettuato entro mesi sei dalla data del collaudo” (art. 6).

II.2. L’atto d’obbligo, approvato con la suddetta deliberazione, impone l’impegno, tra gli altri, di allegare alla domanda: “Copia del titolo edilizio … che giustifichi la liceità della provenienza urbanistico-edilizia dell’immobile”.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del d.lgs. n. 285/1992, dell’art. 66 del d.P.R. n. 495/1992, della Direttiva del Ministero dei lavori pubblici del 3 marzo 1999 e della l. n. 241/1990;

b) eccesso di potere per falsità del presupposto, violazione del principio di affidamento, difetto di motivazione, contraddittorietà e irrazionalità dell’azione amministrativa e disparità di trattamento.

III. All’udienza pubblica del 13 dicembre 2012, fissata per la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

V.2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione della direttiva del Ministero LL.PP. 3 marzo 1999, recante misure volte alla “Razionale sistemazione del sottosuolo degli impianti tecnologici” che, in esecuzione dell’art. 25 cod. strada e dell’art. 66 del relativo regolamento di attuazione, impone ai soggetti gestori di strade o suolo pubblico l’apertura di una fase partecipativa con le aziende prima della stesura del regolamento disciplinante la realizzazione d’interventi nel sottosuolo.

V.2.1. La censura è infondata.

V.2.2. Le norme richiamate attengono esclusivamente al momento che precede la pianificazione degli interventi finalizzati alla sistemazione d’impianti tecnologici nel sottosuolo, ferma la prevalenza dell’interesse pubblicistico, e nulla hanno a che vedere con gli oneri correlati alla loro esecuzione, anche in applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, ovvero ad altri adempimenti documentali richiesti dall’Amministrazione per il rilascio delle autorizzazioni edilizie.

V.3. Con specifico riferimento agli impegni richiesti, non si ravvisano gli elementi di irrazionalità evidenziati.

V.3.1. Quanto al pagamento di una cauzione, questa è insita in tutte le concessioni traslative di poteri o facoltà su beni pubblici a garanzia della realizzazione a regola d’arte dell’intervento programmato e del necessario ripristino delle condizioni del suolo (salvo svincolo entro un prefissato periodo dall’effettuazione del collaudo, che, nel caso di specie è pari a sei mesi, sicché non vi è alcun indebito arricchimento né l’ammontare e le modalità di restituzione richieste appaiono palesemente ingiustificate).

Gli obblighi di pagare un canone e una cauzione, a fronte dell’utilizzo del bene, a carico del concessionario derivano, più in generale, dal contratto disciplinante il rapporto che accede alla concessione di beni, ove gli aspetti pubblicistici, nonostante la disciplina negoziale, rappresentano il tratto caratterizzante.

V.3.2. Con riferimento, invece, alla previsione di controlli e collaudi a carico della richiedente in relazione agli interventi realizzati, gli stessi rientrano nel generale regime di controllo e vigilanza da parte degli enti territoriali sull’attività oggetto di concessione in relazione ai preminenti interessi pubblici sottesi all’utilizzazione del bene. Il controllo, che si realizza attraverso un’attività preventiva di direzione e con interventi successivi volti a sindacare l’operato del concessionario, di natura discrezionale, può essere sia di carattere tecnico (es. opere su suolo pubblico) che economico. Vige, poi, il principio secondo cui la concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, il quale è pertanto responsabile per eventuali danni arrecati dall’esercizio dell’attività sia nei confronti dei terzi che della stessa pubblica amministrazione.

V.3.3. Per quanto concerne la produzione del titolo edilizio dell’immobile cui i lavori sono strumentali, la disposizione, giustificata dalla necessità di prevenire e reprimere gli abusi edilizi, trova la propria fonte normativa nell’art. 48 del d.P.R. n. 380/2001 che non solo vieta a tutte le aziende erogatrici di pubblici servizi di somministrare le forniture per opere prive di permesso di costruire, ma fa obbligo alle medesime aziende di comunicare al Comune ove è ubicato l’immobile con indicazione della concessione edilizia (comma 3 ter) comminando in assenza di tali comunicazioni, oltre la nullità del relativo contratto, l’irrogazione di sanzioni pecuniarie in capo al funzionario della medesima azienda cui sia addebitabile l’omessa dichiarazione o sia imputabile la stipulazione in violazione di legge (commi 3 e 3 ter).

La circostanza che l’attuale ricorrente, ex lege, a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico, svolga essenzialmente attività di distributore e non anche di diretto erogatore di energia elettrica agli utenti, non esime la stessa dall’adempimento dell’obbligo di legge, essendo la realizzazione dell’impianto strumentale alla somministrazione.

V.3.4. Quanto al versamento dei diritti di segreteria, premessa la natura discrezionale della quantificazione degli oneri legati all’espletamento dell’attività amministrativa, l’ammontare indicato non appare sproporzionato o eccessivo in relazione all’intervento edilizio richiesto che presuppone, altresì, la concessione per l’uso del bene pubblico e la predisposizione di un atto unilaterale d’obbligo.

V.4. Con ultimo motivo di ricorso la parte lamenta le disparità di trattamento, evidenziando che lo stesso Comune abbia seguito una diversa procedura per l’allacciamento di una propria utenza.

La censura è parimenti infondata.

V.4.1. Premesso che le fattispecie, pur presentando elementi in comune non sono equiparabili, per esempio, quanto all’accertamento dell’esistenza del titolo edilizio che giustifichi la provenienza urbanistico edilizia dell’immobile di proprietà comunale sul quale eseguire l’allacciamento della pubblica illuminazione, anche nel caso citato (autorizzazione n. 13 del 9 febbraio 2010), tuttavia, “si rammentano all’azienda gli obblighi derivanti dall’art. 48, comma 3 ter, del d.P.R. n. 380/2001” e si subordina il ritiro del titolo all’esibizione dell’ “attestazione di pagamento di €. 100,00, … con la causale “Diritti di Segreteria” per il rilascio dell’autorizzazione”.

Più in generale, non appare ultroneo osservare che l’illegittimità di un provvedimento già emesso non esime dal rispetto delle norme regolamentari ogniqualvolta se ne verifichino i presupposti.

V.5. La censura relativa alla violazione dell’art. 23 Cost. circa l’assenza di alcun fondamento normativo che subordini il rilascio dell’autorizzazione allo scavo a somme di qualsiasi tipo è inammissibile in quanto introdotta con memoria difensiva del 12 novembre 2012.

VI. Sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

VII. Attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata nulla, si dispone per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012 con l’intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere

Gabriella Caprini, Referendario, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

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