Oneri di urbanizzazione: non vi è l’obbligo di escussione
LA fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione costituisce unicamente una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore
L’appello va quindi respinto, con ciò rendendo impossibile per la Sezione soffermarsi sulla domanda risarcitoria proposta, infondata in quanto il comportamento del Comune deve ritenersi legittimamente posto in essere
Con il secondo motivo di diritto, viene evidenziata la violazione degli art. 1175 e 1227 del codice civile, in relazione alla circostanza che il Comune avrebbe dovuto previamente escutere la fideiussione bancaria del dante causa dell’appellante per conseguire il pagamento degli oneri prima di poter richiedere il detto pagamento alla società subentrante.
Anche la detta censura si scontra con le affermazioni della prevalente giurisprudenza e deve essere respinta.
Va, infatti, ricordato come la fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituisce unicamente una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore. Infatti, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, senza che questo determini un minor impegno del soggetto tenuto al pagamento, in quanto da un lato non incide sui doveri di diligenza incombenti sul debitore o sul suo avente causa, e dall’altro non estingue di per sé l’obbligazione principale.
Queste ragioni escludono che possa considerarsi esistente un obbligo da parte dell’amministrazione, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione.
A cura di Sonia Lazzini
Riportiamo qui di seguito la decisione numero 2037 dell’1 aprile 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
N. 02037/2011REG.PROV.COLL.
N. 02673/2004 02673/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello n. 2673 del 2004, proposto da Società immobiliare Ricorrente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Sartorato e Fabio Lorenzoni, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via del Viminale n. 43, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;
contro
Comune di Treviso, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Coniglione, Alessandra Tagliasacchi, Giampaolo De Piazzi e Celestino Biagini, ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Belsiana n. 90, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
nei confronti di
CONTROINTERESSATA. Società controinteressata s.r.l., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 6305 del 23 dicembre 2003;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2011 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni e Biagini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 2673 del 2004, la Società immobiliare Ricorrente s.r.l. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, n. 6305 del 23 dicembre 2003 con la quale è stato respinto il ricorso proposto contro il Comune di Treviso per l’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo in capo a Ricorrente s.r.l. di corrispondere la sanzione pecuniaria per ritardato pagamento degli oneri concessori richiesti dall’amministrazione comunale con provvedimenti rispettivamente prot. n. 74647 e prot. 74650 del 21 novembre 2000 ed in via subordinata per l’accertamento del colposo comportamento tenuto dal Comune di Treviso in ordine al rapporto obbligatorio afferente i contributi concessori e per l’effetto per la condanna del Comune di Treviso a tenere indenne la ricorrente da tutti i danni conseguenti all’eventuale pagamento della sanzione, quantificati in misura corrispondente alla stessa.
Con ricorso dell’ottobre 2003 la Ricorrente S.r.l. aveva adito il T.A.R. del Veneto perche venisse dichiarata I’inesistenza in capo allia stessa dell’obbligo di corrispondere la sanzione pecuniaria per ritardato pagamento degli oneri concessori richiesti dall’amministrazione comunale con provvedimenti rispettivamente prot. n. 74647 e prot. 74650 del 21 novembre 2000, nonché per I’accertamento del colposo comportamento tenuto dal Comune di Treviso in ordine al rapporto afferente i contributi concessori e per I’effetto per ottenere la condanna del Comune di Treviso a tenere indenne la ricorrente da tutti i danni conseguenti all’eventuale pagamento dellia sanzione, quantificati in misura corrispondente alla stessa.
Con sentenza in forma semplificata n. 6305 del 17 dicembre 2003, depositata il 23 dicembre 2003, il TAR del Veneto ha respinto il ricorso, evidenziando la correttezza del comportamento dell’amministrazione.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia come il T.A.R. abbia omesso di pronunciarsi su tutte le domande proposte, sottolineando l’erroneità della ricostruzione in fatto ed in diritto operata.
Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di Treviso, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 27 maggio 2004, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 2448/2004.
Alla pubblica udienza del giorno 1 febbraio 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
DIRITTO
1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
Il ricorso si articola su due diverse ragioni di censura, deducibili dalla lettura dell’atto sebbene non espressamente numerate come tali. Con la prima di queste, viene dedotta la violazione dell’art. 3 della legge n. 689 del 1981, nonché l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti. Il sostegno teorico di tale difesa consiste nel fatto che le conseguenze del mancato pagamento degli oneri concessori devono essere ritenute sanzioni amministrative e pertanto devono essere applicate nei confronti dell’effettivo soggetto inadempiente, e cioè la CONTROINTERESSATA. Società controinteressata s.r.l., dante causa dell’appellante. Ciò in ragione del fatto che non esiste nell’ordinamento un principio di subingresso nella sanzione amministrativa, valendo al contrario l’opposta ragione della personalità della sanzione.
1.1. – La doglianza non può essere condivisa.
Giova evidenziare come la ricostruzione da cui parte la difesa appellante non è condivisa in giurisprudenza. La lettura dei precedenti in argomento, su cui si è più specificamente soffermato il giudice di primo grado, conferma invece l’assunto della sentenza gravata, secondo la quale “l’obbligazione di pagamento delle sanzioni per ritardato pagamento degli oneri concessori va configurata come ‘propter rem’ e, quindi, da porsi a carico del soggetto che, in un determinato momento, si trova in una relazione qualificata con la cosa”.
Infatti, la stretta connessione evidentemente sussistente tra titolarità dell’immobile ed obblighi derivanti dalla concessione rende questi ultimi assimilabili alle obbligazioni propter rem, rendendo evidente l’esistenza di una situazione caratterizzata dal fatto che l’obbligato è individuabile in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene. Ne consegue il trasferimento di tali obblighi contestualmente al diritto reale cui accedono (da ultimo T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 12 novembre 2010, n. 24057; vedi anche T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 5 agosto 2010, n. 3266).
Pertanto, al soggetto subentrante, che gode della titolarità della concessione edilizia a lui trasferita, spetta anche l’onere di adempiere le obbligazioni relative connesse.
Il fatto che la dante causa si sia poi contrattualmente impegnata a corrispondere le sanzioni in questione è vicenda di stretto sapore civilistico, avente riguardo ai rapporti intercorrenti tra le parti e non certamente in grado di vincolare il terzo, nella fattispecie il Comune di Treviso.
2. – Con il secondo motivo di diritto, viene evidenziata la violazione degli art. 1175 e 1227 del codice civile, in relazione alla circostanza che il Comune avrebbe dovuto previamente escutere la fideiussione bancaria del dante causa dell’appellante per conseguire il pagamento degli oneri prima di poter richiedere il detto pagamento alla società subentrante.
2.1. – Anche la detta censura si scontra con le affermazioni della prevalente giurisprudenza e deve essere respinta.
Va, infatti, ricordato come la fideiussione che accompagna gli obblighi di pagamento degli oneri di urbanizzazione non ha la finalità di agevolare l’adempimento del soggetto obbligato al pagamento, ma costituisce unicamente una garanzia personale prestata unicamente nell’interesse dell’amministrazione, sulla quale non incombe alcun obbligo di preventiva escussione del fideiussore. Infatti, la garanzia sussidiaria serve a scongiurare che il Comune possa irrimediabilmente perdere un’entrata di diritto pubblico, senza che questo determini un minor impegno del soggetto tenuto al pagamento, in quanto da un lato non incide sui doveri di diligenza incombenti sul debitore o sul suo avente causa, e dall’altro non estingue di per sé l’obbligazione principale.
Queste ragioni escludono che possa considerarsi esistente un obbligo da parte dell’amministrazione, a fronte del ritardato pagamento degli oneri concessori, di escutere la fideiussione, evitando in tal modo di applicare la sanzione.
3. – L’appello va quindi respinto, con ciò rendendo impossibile per la Sezione soffermarsi sulla domanda risarcitoria proposta, infondata in quanto il comportamento del Comune deve ritenersi legittimamente posto in essere. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 2673 del 2004;
2. Condanna Società immobiliare Ricorrente s.r.l. a rifondere al Comune di Treviso le spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2011, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – con la partecipazione dei signori:
Anna Leoni, Presidente FF
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere, Estensore
Andrea Migliozzi, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)