fermo l’onere di impugnare tempestivamente il bando nella parte lesiva, l’interesse così azionato deve essere comprovato dalla presentazione della domanda di partecipazione nel termine fissato dal bando
il soggetto che non ha presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara o di concorso non ha un interesse qualificato e differenziato ad impugnare gli atti della procedura quando l’interesse fatto valere dal ricorrente sia, come nel caso in esame, esattamente quello di potere prendere parte alla procedura malgrado il bando non lo consenta
sentenza numero 969 del 16 marzo 2010 emessa dal Tar Puglia, Bari
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