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Ex art 48_legittima escussione della provvisoria se non vengono comprovati i requisiti speciali

La mancata dimostrazione dei dichiarati requisiti di capacità economica e tecnica implica, in una con l’adozione del provvedimento di esclusione, anche l’applicazione delle misure dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’autorità di vigilanza il provvedimento di esclusione costituisce applicazione vincolata delle prescrizioni dettate dalla lex specialis in ragione della mancata dimostrazione del fatturato dichiarato mediante la produzione dei relativi documenti, del difetto di prova circa il possesso delle attrezzature richieste e della non inerenza della certificazione di qualità all’oggetto della garae’ del tutto legittimo che <<‘amministrazione comunicava di non aver ritenuto comprovati i requisiti richiesti dal bando e di avere escluso dalla gara la società ricorrente, preannunciando che si sarebbe proceduto all’incameramento della cauzione provvisoria depositata all’atto della domanda e alla segnalazione all’autorità di vigilanza>>

 

A cura di Sonia Lazzini 

 decisone numero 2114   del 16 aprile  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

 

Sentenza integrale

N. 02114/2013REG.PROV.COLL.

N. 10255/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10255 del 2009, proposto da:
Societa’ Officine G.Ricorrente Srl – Impianti Per Telecomunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Cianci, con domicilio eletto presso Michele Alliegro in Roma, via Ezio, n. 19;

contro

Comunita’ Montana Grand Combin, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso Giuliano Berruti in Roma, alla via Quattro Fontane, n. 161;

nei confronti di

Controinteressata Line Spa;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D’AOSTA – AOSTA: SEZIONE I n. 00076/2009, resa tra le parti, concernente l’affidamento di fornitura di moduli prefabbricati ad uso scolastico.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana Grand Combin;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare di questa sezione n. 613 del 3 febbraio 2010 che ha respinto l’istanza di sospensione degli effetti dell’impugnata sentenza;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2013 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Mario Polizzy su delega dell’avv. Stefano Cianci e Giuliano Berruti;

 

Rilevato, in punto di fatto, che :

– la società Officine ricorrente S.r.l. ha partecipato ad una gara bandita il 30 ottobre 2008 dalla Comunità montana Grand Combin per l’affidamento della fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico;

-con nota del 12 dicembre 2008, a firma del dirigente del settore tecnico, la ricorrente riceveva la comunicazione di essere stata sorteggiata tra le ditte che avrebbero dovuto comprovare i requisiti dichiarati, ai sensi dell’articolo 12 del disciplinare di gara e dell’articolo 48 del DLgs n. 163/2006;

-con nota del 31 dicembre 2008 l’amministrazione comunicava di non aver ritenuto comprovati i requisiti richiesti dal bando e di avere escluso dalla gara la società ricorrente, preannunciando che si sarebbe proceduto all’incameramento della cauzione provvisoria depositata all’atto della domanda e alla segnalazione all’autorità di vigilanza;

– con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto avverso le citate determinazioni in ragione di un vizio della notifica dell’atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto che l’infondatezza nel merito del ricorso esime il Collegio dall’approfondimento della questione pregiudiziale sulla quale si è soffermato il Primo Giudice e dall’esame dell’eccezione di improcedibilità del gravame sollevata dalla difesa comunale;

Reputato, in particolare, che il provvedimento di esclusione costituisce applicazione vincolata delle prescrizioni dettate dalla lex specialis in ragione della mancata dimostrazione del fatturato dichiarato mediante la produzione dei relativi documenti, del difetto di prova circa il possesso delle attrezzature richieste e della non inerenza della certificazione di qualità all’oggetto della gara;

Ritenuto altresì che la mancata dimostrazione dei dichiarati requisiti di capacità economica e tecnica implica, in una con l’adozione del provvedimento di esclusione, anche l’applicazione delle misure dell’escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’autorità di vigilanza; Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza per essere liquidate nella misura in dispositivo specificata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma, con diversa motivazione, la sentenza appellata.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della Comunità Montana Grand Combin, delle spese relative al presente giudizio che liquida nella misura di euro 5.000//00 (cinquemila//00), oltre accessori come per legge..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente FF

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Nicola Gaviano, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 

 

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