passaggio tratto dalla sentenza numero 422 del 27 maggio 2013 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
Sentenza integrale
N. 00422/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00089/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 89 del 2013, proposto da:
Ricorrente S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto in Cagliari, presso il loro studio, in via Garibaldi n. 105;
contro
l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, in persona del Direttore generale e legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. Franco Pilia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Sonnino n. 128;
nei confronti di
Controinteressata s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via L. Ariosto n. 11;
Controinteressata 2 s.r.l., Controinteressata 3 Energie s.r.l., Controinteressata 4 Impianti s.r.l., non costituiti in giudizio.
per l’annullamento
– della deliberazione n. 1764 del 12.12.2012, prot. PG/2012/0027279 con la quale l’ASL n.7 di Carbonia ha ratificato i lavori della commissione giudicatrice nominata per l’affidamento dell’appalto integrato inerente i lavori di realizzazione dell’impianto solare integrato nelle strutture e nelle componenti edilizie del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia e del Presidio Ospedaliero Santa Barbara di Iglesias e definitivamente aggiudicato alla controinteressata;
– di tutti i verbali di gara ed in particolare del n. 2 del 9.10.2012, del n. 1 della seduta privata del 26.12.2012, del n. 2 del 29.10.2012, del n.3 del 6.11.2012;
– della nota prot. 21409 del 12.10.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.S.L. n° 7 di Carbonia e di Controinteressata Srl;
Visto l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Controinteressata Srl, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Avino Murgia, con domicilio eletto presso Antonio Avino Murgia in Cagliari, via Ariosto N.11;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 maggio 2013 il dott. Giorgio Manca e uditi l’avv. Mauro Barberio per la ricorrente, l’avv. Franco Pilia per la ASL n° 7 e l’avv. Antonio Avino Murgia per la controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera n. 336 del 2 marzo 2012, l’Azienda Sanitaria Locale n. 7, con sede in Carbonia, disponeva di indire una procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto solare integrato nelle strutture e nelle componenti edilizie degli ospedali Sirai di Carbonia e dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara prendevano parte otto imprese, tra cui la Ricorrente S.p.A., odierna ricorrente.
Nella seduta pubblica del 25 settembre 2012 (doc. n° 3, produzione documentale Ricorrente), la Commissione giudicatrice, dopo aver provveduto alla verifica della documentazione amministrativa, procedeva al sorteggio delle imprese tenute a comprovare, ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 163/2006), i requisiti di partecipazione. Veniva estratta la società Controinteressata s.r.l., alla quale veniva inviata comunicazione dell’obbligo di presentare la documentazione entro il termine delle ore 12 dell’8 ottobre 2012 (doc. n° 11, produzione documentale Ricorrente).
La Controinteressata riscontrava tale richiesta con nota del 9 ottobre 2012.
Nel corso della seduta pubblica del 9 ottobre 2012, fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la Commissione rilevava che la documentazione presentata dalla Controinteressata non consentiva di “appurare quanto dichiarato in termini di importo lavori progettati” e riteneva di ammettere l’impresa “con riserva di verifica da condursi nell’ambito di un supplemento istruttorio giustificato dal favor partecipationis” (doc. n° 4, produzione documentale Ricorrente).
Alla seduta del 26 ottobre 2012, fissata per l’esame delle offerte tecniche, la Commissione – con riguardo alle offerte presentate dalle imprese Controinteressata 2 s.r.l., Controinteressata 4 Impianti s.r.l. e Controinteressata 3 Energie s.r.l. – rilevava, per quanto interessa in questa sede, che “la documentazione contenuta si presenta estremamente sintetica e ha una connotazione atipica rispetto a quella prevista dal D.P.R. 207/2010; questa non consente di individuare univocamente l’esistenza di soluzioni tecniche relative al soddisfacimento dei bisogni posti a base di gara (connessioni centralizzate nel power center di presidio, misuratori dei consumi ascrivibili ai circuiti luce); ciò potrebbe richiedere una verifica di anomalia” (doc. n° 5, produzione documentale Ricorrente).
Ad esito della seduta del 29 ottobre 2012, dopo aver completato l’esame delle offerte, la Commissione procedeva all’elaborazione della graduatoria: Controinteressata s.r.l. risultava prima classificata; Controinteressata 2 s.r.l. si collocava al secondo posto; Ricorrente, odierna ricorrente, otteneva la terza posizione. Le imprese Controinteressata 3 Energie s.r.l. e Controinteressata 4 Impianti s.r.l si collocavano, rispettivamente, al quarto e all’ottavo posto in graduatoria.
Con determinazione n. 1764, del 13 dicembre 2012, il Direttore generale della Asl n. 7 ratificava i lavori della Commissione ed aggiudicava alla Controinteressata s.r.l. l’appalto in questione.
2. Con ricorso, avviato alla notifica il 17 gennaio 2013, e depositato il successivo 28 gennaio, Ricorrente S.p.A. ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, nonché degli ulteriori atti meglio indicati in epigrafe, deducendo quattro motivi.
3. Con atto depositato in data 13 febbraio 2013, si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, chiedendo che il ricorso sia respinto.
4. Con memoria depositata in data 16 febbraio 2013, si è costituita in giudizio la controinteressata Controinteressata s.r.l., concludendo per la reiezione del ricorso.
5. La controinteressata ha proposto, altresì, ricorso incidentale, avviato alla notifica il 19 febbraio 2013 e depositato in data 13 marzo, con cui ha impugnato gli atti di gara, limitatamente alle parti in cui non hanno disposto l’esclusione della Ricorrente, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.
6. Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2013, con ordinanza collegiale n. 97/2013, questa Sezione ha sospeso la stipula del contratto, fino al deposito del dispositivo di sentenza, disponendo anche incombenti istruttori, al fine di acquisire le offerte presentate dalle imprese Controinteressata 3 Energie s.r.l. e Controinteressata 4 Impianti s.r.l.
7. Alla pubblica udienza dell’ 8 maggio 2013 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere esaminato, prioritariamente, il ricorso incidentale proposto dalla Controinteressata s.r.l., limitatamente ai motivi (primo e quarto), volti al conseguimento dell’esclusione dalla gara della ricorrente principale Ricorrente S.p.A. (in applicazione dei principi statuiti da Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 7 aprile 2011, n. 4).
2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, la Controinteressata deduce la violazione dell’art. 46, comma 1-bis del codice dei contratti pubblici, nonché il vizio di eccesso di potere.
Osserva la ricorrente incidentale che l’offerta di Ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa per difetto di elementi essenziali. In particolare, tale impresa avrebbe presentato – con ciò contravvenendo alle disposizioni della lex specialis che richiedevano la produzione, in sede di offerta, del progetto definitivo – un progetto preliminare.
2.1. La censura è infondata.
Difatti, nonostante l’intestazione degli elaborati grafici (ove effettivamente è contenuta la denominazione “progetto preliminare”), dall’esame dell’offerta si evince che essa contiene tutte le relazioni, le tavole e gli elaborati previsti dall’art. 24, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (cfr. doc. n° 4, produzione documentale Ricorrente).
3. Il secondo motivo di ricorso incidentale non può essere esaminato con priorità, non contenendo censure volte a stigmatizzare l’illegittima ammissione di Ricorrente alla gara.
Verrà, dunque, scrutinato unitamente al terzo motivo del ricorso principale, cui è correlato.
4. Con il quarto motivo di ricorso incidentale, Controinteressata formula una censura in via subordinata, per l’ipotesi, cioè, in cui il disciplinare di gara venga inteso nel senso della esistenza dell’obbligo del progettista di comprovare il possesso dei requisiti (ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici), osservando che se così fosse, anche l’offerta della Ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa, stante la mancata compilazione, ad opera del progettista, del modello GAP (previsto dall’art. 2 della legge 726/1982 e della legge 410/1991, ed ai sensi del punto 10.6 del disciplinare di gara).
4.1. Il motivo è, peraltro, infondato, dal momento che la compilazione del modello GAP è richiesta, come evidenziato dallo stesso disciplinare di gara, punto 10.0 e ss., alla sola impresa aggiudicataria definitiva, ai fini (e nell’imminenza) della stipula del contratto.
5. Passando all’esame del ricorso principale, giova precisare che la ricorrente Ricorrente si è collocata, ad esito della gara, al terzo posto in graduatoria, con la conseguenza che – ai fini dell’accoglimento del ricorso – è necessaria la positiva valutazione (non solo) delle censure proposte avverso l’aggiudicataria Controinteressata s.r.l., ma anche di quelle rivolte nei confronti della seconda in graduatoria (Controinteressata 2 s.r.l.).
È evidente, difatti, che soltanto nell’ipotesi di accoglimento delle censure spiegate anche nei confronti dell’impresa collocatasi al secondo posto, la Ricorrente S.p.A. (terza classificata) possa vantare un interesse diretto, concreto ed attuale a contestare l’aggiudicazione (il principio è pacifico: cfr. CGA Sicilia, sentenza 12 marzo 2012, n. 301; Tar Lazio, Roma, sez. III, sentenza 12 luglio 2011, n. 6278).
5.1. Con il primo motivo di ricorso principale, Ricorrente S.p.A. deduce la violazione dell’art. 48 del codice dei contratti pubblici, lamentando la mancata esclusione della Controinteressata la quale, sorteggiata per comprovare i requisiti di ammissione dichiarati in gara, ha disatteso il termine perentorio dell’8 ottobre 2012, provvedendo al deposito della documentazione soltanto il giorno successivo, senza richiedere alcuna proroga e senza allegare alcun impedimento oggettivo.
5.2. La difesa della Controinteressata, al riguardo, si articola in tre punti:
– in primo luogo, non corrisponderebbe al vero che la documentazione è stata presentata in ritardo, essendo avvenuta tardivamente soltanto la protocollazione della stessa ad opera della A.s.l.;
– in secondo luogo, la predetta documentazione sarebbe stata, comunque, depositata prima della riunione della seduta di commissione, tenutasi nella mattina del 9 ottobre 2012, con la conseguenza che correttamente l’Amministrazione non ha provveduto all’esclusione, in applicazione del principio del favor partecipationis e tenuto conto che il ritardo non ha determinato un effettivo ostacolo alla celerità del procedimento;
– in terzo luogo, l’esclusione non potrebbe in ogni caso essere disposta, atteso che la A.s.l. ha richiesto la comprova dei requisiti ex art. 48 d.lgs. 163/2006 in relazione al progettista, non contemplato dalla norma e dunque non tenuto a tale prova, e atteso che, comunque, la Controinteressata aveva presentato l’attestazione SOA, circostanza che la esimeva da ogni controllo ex art. 48.
5.3. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
5.4. Giova rilevare, in primo luogo, che l’attestazione dell’ufficio protocollo dell’Amministrazione ha natura di atto pubblico, e pertanto fa piena prova – ai sensi dell’art. 2700 c.c – fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale compia od attesti come avvenuti in sua presenza.
Nel caso di specie, fa piena prova in ordine alla data di ricezione della documentazione presentata dalla Controinteressata. Con la conseguenza che quest’ultima non può dolersi della difformità tra data di consegna e data di registrazione al protocollo dei documenti, in assenza del previo positivo esperimento della querela di falso (cfr. nel medesimo senso TAR Basilicata, Potenza, 30 agosto 2007, n. 512).
5.5. In linea generale, va osservato che l’art. 48 del codice dei contratti pubblici impone il deposito della documentazione entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta. È, pertanto, indifferente che l’impresa abbia provveduto al deposito prima della riunione della Commissione, se ciò sia avvenuto dopo il decorso dei dieci giorni prescritti.
A tal proposito, è opportuno rammentare che, sebbene l’art. 48 cit. non contenga un’espressa indicazione in tal senso, la giurisprudenza amministrativa è, ormai, consolidata nel ritenere che il termine previsto dalla norma in esame abbia natura perentoria, attesa la finalità della norma, volta a garantire il regolare e sollecito svolgimento della procedura di gara; ed attesa la automaticità delle sanzioni previste (cfr. in tal senso, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5138; TAR Puglia, Bari, sez. I, 24 gennaio 2013. n. 78; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 16 dicembre 2010, n. 4849). Sanzioni che si articolano nell’esclusione dalla gara e nell’escussione della cauzione provvisoria, oltre che nella segnalazione del fatto all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; e che si applicano non solo nel caso in cui la documentazione prodotta non confermi il contenuto delle dichiarazioni presentate in gara; ma anche per l’ipotesi in cui «la prova non sia fornita», ipotesi che ricomprende anche la presentazione della documentazione richiesta oltre il termine (perentorio, come detto) dei dieci giorni dalla data della ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il che corrisponde a quanto accaduto nella fattispecie concreta in esame.
5.6. La controinteressata Controinteressata ha rilevato, altresì, che l’esclusione non poteva essere disposta, atteso che la Asl aveva chiesto la comprova dei requisiti anche del progettista, ipotesi non contemplata dall’art. 48 cit. che fa, invece, esclusivo riferimento al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo al soggetto offerente.
In stretta correlazione con tale difesa è anche il terzo motivo di ricorso incidentale, con il quale l’impresa Controinteressata deduce l’illegittimità dell’operato della Commissione, ove la richiesta formulata ai sensi dell’art. 48 cit. dovesse intendersi volta a comprovare il possesso dei requisiti in capo al progettista.
5.7. La tesi esposta non può essere condivisa, con la conseguente infondatezza anche del terzo motivo di ricorso incidentale.
Difatti, dalla nota trasmessa dalla Asl in data 26 settembre 2012, si evince che la stazione appaltante si è limitata a richiedere all’impresa la comprova di requisiti tecnici ed economici previsti dal bando, ed in particolare “i documenti atti a dimostrare la dichiarazione resa sul modello 2, punto B.8, ultimo comma lett. F, per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 espletati nonché dichiarati dal concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, nel modello 3. Per la dimostrazione della dichiarazione, l’operatore economico dovrà produrre i certificati, rilasciati dai committenti dei servizi dichiarati nel modello 3, riportanti:
– l’oggetto del servizio svolto,
– la relativa suddivisione nelle classi e categorie di cui alle vigenti tariffe professionali,
– i relativi importi,
– l’anno di affidamento e la quota parte eseguita nel quinquennio di riferimento” (v. doc. n° 11, produzione documentale Ricorrente).
La documentazione richiesta concerne, pertanto, i requisiti prescritti dal bando di gara per i progettisti, in considerazione del fatto che la Controinteressata aveva dichiarato nell’offerta di volersi avvalere, per la progettazione esecutiva, della facoltà (prevista dall’art. 53, comma 3, del codice dei contratti pubblici) di avvalersi di progettisti qualificati.
In tale circostanza, appare del tutto evidente che la stazione appaltante era tenuta a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per i progettisti, il cui possesso è stato dichiarato in gara dall’impresa offerente.
Ove si accedesse all’opposta tesi, sostenuta dalla difesa Controinteressata, si offrirebbe, difatti, agli operatori economici concorrenti un comodo strumento per eludere le norme in materia di affidamento di incarichi di progettazione (e in particolare dell’art. 90, comma 7, del codice dei contratti, e delle norme del regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. n. 207/2010, sui requisiti di capacità tecnica e professionale per l’affidamento dei servizi di ingegneria), con conseguente lesione dell’interesse pubblico alla accurata selezione del contraente (e, dunque, con violazione del principio di buon andamento espresso dall’art. 97 Cost.).
5.8. Alla luce di quanto rilevato è, pertanto, fondato il primo motivo del ricorso principale.
6. Atteso il carattere assorbente della precedente censura, stante l’inidoneità dello scrutinio degli ulteriori motivi di censura proposti avverso Controinteressata a sortire qualsivoglia effetto conformativo in vista del riesercizio del potere amministrativo, si può prescindere dall’esame del secondo motivo del ricorso principale (con il quale Ricorrente deduce l’illegittimità della procedura per mancata esclusione della Controinteressata, in ragione della difformità del progetto definitivo da essa presentato rispetto al capitolato prestazionale); nonché del terzo motivo (con il quale Ricorrente lamenta la violazione della disposizione del disciplinare di gara che imponeva di presentare un progetto di massimo 150 pagine, in formato A4, a fronte del progetto di Controinteressata, che consterebbe di circa 160 pagine).
7. Ne deriva, altresì, l’improcedibilità, per il sopravvenuto difetto di interesse, del correlato secondo motivo di ricorso incidentale (con il quale Controinteressata ha dedotto la nullità, ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, della disposizione del disciplinare che imponeva un numero massimo di pagine per gli elaborati).
8. Con il quarto motivo di ricorso principale, Ricorrente s.p.a. deduce l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante, per non aver escluso dalla gara le offerte presentate dalle società Controinteressata 2 s.r.l., Controinteressata 3 Energie s.r.l. e Controinteressata 4 Impianti s.r.l., i cui progetti definitivi sarebbero incompleti e carenti sotto vari profili.
8.1 Pare opportuno analizzare, dapprima, la censura mossa avverso la mancata esclusione di Controinteressata 2 s.r.l., seconda classificata.
Tale impresa, a dire della ricorrente principale, avrebbe presentato un progetto definitivo incompleto per la mancanza di elaborati progettuali essenziali, come il computo metrico e l’elenco prezzi; e carente sotto il profilo del contenuto tecnico, stante “la mancata previsione delle soluzioni tecniche relative alle connessioni centralizzate nel power center di presidio ed agli impianti di misurazioni dei consumi dei circuiti luce” (pag. 10 del ricorso principale).
8.2. Cosi riassunte le doglianze sollevate dalla ricorrente Ricorrente, è agevole respingere le eccezioni formulate dalla ASL (con la memoria del 18 febbraio 2013), posto che le censure proposte sono sufficientemente determinate e specifiche e non involgono profili insindacabili dell’attività amministrativa.
8.3. Ciò chiarito, è ora necessario vagliare la fondatezza, nel merito, delle censure prospettate da parte ricorrente contro l’offerta di Controinteressata 2 s.r.l.
8.4. Si deve stabilire, anzitutto, se sussista la dedotta difformità tra il contenuto del progetto definitivo depositato da Controinteressata 2, ed il contenuto tipico previsto dall’art. 24 del D.P.R. 207/2010; e se essa, ove esistente, possa determinare l’esclusione della concorrente.
Come risulta dalla documentazione depositata (documentazione Asl di Carbonia depositata in data 4 marzo 2013) e dal verbale della seduta di commissione di gara del 9 ottobre 2012 (doc. n° 4, produzione documentale Ricorrente), Controinteressata 2 s.r.l. ha inserito nella propria offerta una relazione generale, una relazione specialistica e tre tavole grafiche.
Ha, invece, omesso di depositare – come rilevato dalla stessa commissione giudicatrice, che nella seduta del 26 ottobre 2012 (doc. n° 5 Ricorrente) ha evidenziato l’atipicità del progetto rispetto a quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 207/2010 – il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari.
8.5. Sotto il profilo in esame, la doglianza proposta della Ricorrente è, pertanto, fondata.
E’ appena il caso di precisare ulteriormente che, nell’ambito del sistema di affidamento incentrato sull’appalto integrato, in cui i concorrenti sono tenuti a presentare il progetto definitivo quale parte integrante dell’offerta, il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari, unitamente agli ulteriori elaborati previsti dall’art. 24 del Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici, costituiscono elementi essenziali dell’offerta medesima, di modo che l’assenza di uno di essi rende l’offerta insanabilmente incompleta.
8.6. Né può essere condivisa la tesi prospettata dalla Controinteressata, nella memoria del 18 febbraio 2013, secondo la quale – a fronte dell’eventuale atipicità del progetto – la commissione avrebbe dovuto applicare l’istituto del soccorso istruttorio, senza escludere l’offerta Controinteressata 2.
Difatti, in materia di procedure ad evidenza pubblica, secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, il soccorso istruttorio (ex art. 46, comma 1, del codice contratti), trova un limite nel principio della par condicio; con la conseguenza che la stazione appaltante può invitare le imprese concorrenti a regolarizzare la documentazione presentata, ma non può consentire l’integrazione di quella mancante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, sentenza 30 agosto 2012, n. 4654).
Nel caso di specie, la mancanza di taluni elaborati del progetto definitivo, previsti dall’art. 24 del D.P.R. 207/2010, non può essere ricondotta ad una mera irregolarità; ne deriva l’inapplicabilità dell’istituto del soccorso istruttorio.
8.7. Tale conclusione, infine, non si pone in contrasto nemmeno con il principio di tassatività delle cause di esclusione, di cui all’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, come sembra, invece, ritenere la difesa della ASL. E’ sufficiente osservare che la presentazione di un progetto definitivo completo in tutti i suoi elaborati è imposta ai concorrenti dell’appalto integrato dall’art. 53, comma 2, lett. c), del codice dei contratti; e quindi corrisponde ad una precisa prescrizione del codice dei contratti, il cui inadempimento integra una tipica ipotesi di esclusione contemplata dal comma 1 bis dell’art. 46 cit. («La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice …»).
8.8. Dall’accoglimento del motivo sotto il profilo appena esaminato discende l’assorbimento del secondo aspetto sollevata dalla Ricorrente (concernente la carenza anche sotto il profilo tecnico del progetto definitivo depositato da Controinteressata 2).
9. Da ultimo, Ricorrente propone avverso le offerte presentate dalle società Controinteressata 3 e Controinteressata 4, collocatesi rispettivamente al quarto e all’ottavo posto in graduatoria, le medesime censure rivolte contro l’offerta Controinteressata 2.
9.1. Giova, al riguardo, rilevare che sussiste l’interesse al ricorso con riguardo alle offerte presentate dalle due imprese: difatti, la posizione in graduatoria da esse ottenuta (rispettivamente, quarta ed ottava), è suscettibile di venire modificata a seguito dell’esclusione di Controinteressata e Controinteressata 2, atteso che – alla luce dei criteri elaborati nel disciplinare di gara – i punteggi variano in proporzione del numero dei partecipanti.
9.2. Deve, inoltre, essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità per la genericità delle censure, sollevata dall’Amministrazione resistente, sulla considerazione che parte ricorrente non abbia espressamente riproposto i singoli motivi di censura, limitandosi ad effettuare un richiamo alle censure già proposte avverso Controinteressata 2.
Essa è infondata, posto che non vi è ragione per ritenere generica una censura prospettata mediante rinvio, nel corpo del medesimo atto di ricorso, alle identiche argomentazioni già espresse con riguardo all’offerta di altro concorrente.
9.3. Nel merito, anche le censure proposte avverso l’offerta di Controinteressata 3 Energie s.r.l. sono fondate.
Come risulta dalla documentazione depositata (documentazione Asl di Carbonia depositata in data 22 marzo 2013) e dal verbale della seduta di commissione di gara del 9 ottobre 2012 (doc. n° 4, produzione documentale Ricorrente), l’impresa Controinteressata 3 Energie ha inserito nella propria offerta due relazioni tecniche (una per l’ospedale Sirai e una per l’ospedale Santa Barbara), un prospetto relativo alla produzione energetica annua, e n. 10 elaborati grafici.
Ha, invece, omesso di depositare – come rilevato dalla stessa commissione giudicatrice, che nella seduta del 26 ottobre 2012 (doc. n° 5 Ricorrente) ha evidenziato l’atipicità del progetto rispetto a quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 207/2010 – il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari.
Sotto questo profilo, la doglianza è, pertanto, fondata per le medesime ragioni già espresse con riguardo all’offerta della Controinteressata 2, al precedente punto 7 ss.
9.4. Per le stesse ragioni, sono fondate le censure sollevate avverso l’offerta di Controinteressata 4 Impianti s.r.l..
Dalla documentazione depositata (documentazione Asl di Carbonia depositata in data 22 marzo 2013) e dal verbale della seduta di commissione di gara del 9 ottobre 2012 (doc. n° 4, produzione documentale Ricorrente), risulta che l’impresa Controinteressata 4 Impianti ha inserito nella propria offerta due relazioni tecniche (una per Carbonia, l’altra per Iglesias), il computo metrico e n.4 tavole grafiche.
Ha, invece, omesso di depositare l’elenco dei prezzi unitari.
La doglianza proposta dalla Ricorrente è conseguentemente fondata, come anticipato.
10. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, nei termini sopra esposti. Il ricorso incidentale deve essere rigettato.
10. Le spese giudiziali possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della relativa novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
1) annulla la deliberazione n. 1764 del 12 dicembre 2012, prot. PG/2012/0027279, del direttore generale A.S.L. n.7 di Carbonia;
2) annulla i provvedimenti di ammissione alla procedura di gara, di cui ai verbali della commissione giudicatrice, delle offerte presentate dalle società S.A.I.BO s.r.l., CONTROINTERESSATA 2 s.r.l., CONTROINTERESSATA 4 Impianti s.r.l. e Controinteressata 3 Energie s.r.l.;
3) rigetta il ricorso incidentale proposto da S.A.I.BO s.r.l. .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Caro Lucrezio Monticelli, Presidente
Marco Lensi, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)