Passaggio tratto dalla sentenza numero 3709 dell’ 11 aprile 2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma
Sentenza integrale
N. 03709/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10150/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10150 del 2006, proposto da
S.P.A. RICORRENTE, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituita con la RICORRENTE 2 s.p.a., la Ricorrente 3 s.r.l. e la RICORRENTE 4 s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Alessandria n. 130 presso lo studio degli avv.ti Vittorio e M. Beatrice Zammit che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio
per la condanna
al risarcimento dei danni subiti dal 19/12/03 al 31/12/05 per effetto dei provvedimenti ministeriali prot. n. 2777 del 17/10/03 e prot. n. 4361 del 04/11/03 con cui è stata respinta l’istanza dell’ATI Ricorrente – Ricorrente 2 – Ricorrente 4 – VT Ricorrente 3 per la riattribuzione dell’autolinea Termoli – Perugia – Siena – Firenze ed è stata autorizzata la M_ Trasporti s.r.l. a modificare l’autolinea Termoli – Roma mediante l’istituzione di coppia di corse aggiuntive in partenza da Termoli e dirette a Perugia, Siena e Firenze senza transito per la Capitale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 20/10/06 e deporicorrente 2to il 09/11/06 la s.p.a. Ricorrente, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la RICORRENTE 2 s.p.a., la Ricorrente 3 s.r.l. e la Ricorrente 4 s.r.l., ha chiesto la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al risarcimento dei danni subiti dal 19/12/03 al 31/12/05 per effetto dei provvedimenti ministeriali del 17/10/03 prot. n. 2777 e del 04/11/03 prot. n. 4361 con cui è stata respinta l’istanza dell’ATI Ricorrente – Ricorrente 2 – Ricorrente 4 – Vt Ricorrente 3 per la riattribuzione dell’autolinea Termoli – Perugia – Siena – Firenze ed è stata autorizzata la M_ Trasporti s.r.l. a modificare l’autolinea Termoli – Roma mediante l’istituzione di coppia di corse aggiuntive in partenza da Termoli e dirette a Perugia, Siena e Firenze senza transito per la Capitale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituitosi in giudizio con comparsa deporicorrente 2ta l’11/05/11, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 14 febbraio 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto secondo quanto in prosieguo specificato.
La s.p.a. Ricorrente, in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita con la RICORRENTE 2 s.p.a., la Ricorrente 3 s.r.l. e la Ricorrente 4 s.r.l., chiede la condanna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al risarcimento dei danni subiti dal 19/12/03 al 31/12/05 (così individuato il termine finale come desumibile dalla quantificazione del danno contenuta nel ricorso e relativa a tutto il 2005) per effetto dei provvedimenti ministeriali prot. n. 2777 del 17/10/03 e prot. n. 4361 del 04/11/03 con cui il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha respinto l’istanza dell’ATI Ricorrente – Ricorrente 2 – Ricorrente 4 – Vt Ricorrente 3 per la riattribuzione dell’autolinea Termoli – Perugia – Siena – Firenze ed ha autorizzato la M_ Trasporti s.r.l. a modificare l’autolinea Termoli – Roma mediante l’istituzione di coppia di corse aggiuntive in partenza da Termoli e dirette a Perugia, Siena e Firenze senza transito per la Capitale.
Dall’esame degli atti emerge che:
– con istanza del 20/04/99 la ricorrente ha chiesto al Ministero dei trasporti l’autorizzazione per esercitare l’autolinea interregionale di nuova istituzione Termoli – Campobasso – Isernia – Venafro – Perugia – Siena – Firenze;
– con provvedimento prot. n. 10243 del 03/03/00 il Ministero ha accolto l’istanza;
– con sentenza n. 6541/2002 (confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1985/2003) il TAR Lazio ha annullato il provvedimento in esame per la mancata valutazione dell’istanza presentata dalla M_ Trasporti s.r.l.;
– con provvedimento prot. n. 1615 del 5 giugno 2003 il Ministero dei trasporti ha concesso alla M_ Trasporti s.r.l. di modificare l’autolinea Roma – Campobasso – Termoli, già esercitata, al fine di coprire il tratto Termoli – Firenze;
– con ordinanza n. 3391/03 il TAR Lazio ha sospeso l’efficacia del provvedimento in esame ritenendo illegittima la mancata comparazione delle domande presentate dalla Ricorrente s.p.a. e dalla M_ Trasporti s.r.l.;
– con provvedimento prot. n. 2777 del 17/10/03 il Ministero ha nuovamente concesso alla M_ Trasporti s.r.l. la modifica dell’autolinea di cui sopra con le precisazioni di cui al successivo atto del 04/11/03;
– gli atti da ultimo indicati sono stati annullati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2861/2005;
– con provvedimento prot. n. 2621 del 28/09/05 il Ministero ha nuovamente concesso alla M_ Trasporti s.r.l. la modifica dell’autolinea Roma – Campobasso – Termoli secondo le modalità ivi indicate;
– con sentenza n. 6528/2006 il TAR Lazio ha annullato l’atto del 28/09/05;
– con provvedimento del 29/11/06 n. 57198 il Ministero dei trasporti ha di nuovo concesso alla M_ Trasporti s.p.a. la modifica della linea sopra indicata. L’atto in esame è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1040/08;
– con provvedimento prot. n. 19603 del 26/02/09 il Ministero ha confermato alla M_ Trasporti s.p.a. la modifica dell’autolinea Roma – Campobasso – Termoli. L’atto è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1006/2011;
– con sentenza n. 3831/2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato nullo il provvedimento del 9 maggio 2011 n. 11.560/U/TSI (con cui il Ministero aveva nuovamente attribuito alla M_ Trasporti s.p.a. la facoltà di prolungare a Firenze, Siena e Perugia il servizio di linea Roma – Termoli) ed ha ordinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di rilasciare, in favore dell’odierna ricorrente, l’autorizzazione per l’autolinea diretta Termoli – Campobasso – Isernia – Venafro – Perugia – Siena – Firenze;
– con provvedimento n. 16947/U-TSI del 14/07/11 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza della citata sentenza del Consiglio di Stato, ha rilasciato alla ricorrente l’autorizzazione richiesta.
Dall’esposizione dei fatti emerge l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa vigente per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Ed, infatti, nella fattispecie sussiste il requisito dell’“ingiustizia” del danno derivante dall’adozione degli atti amministrativi illegittimi, in precedenza citati ed annullati dalle richiamate sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato, e dalla persistente omissione del Ministero resistente nell’espletamento del giusto procedimento e nel conseguente rilascio dell’autorizzazione in favore della ricorrente.
Con riferimento specifico alla “spettanza” del bene della vita, costituente presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda risarcitoria (Cons. Stato sez. IV n. 1406/2013; Cons. Stato sez. VI n. 16/2010; Cass. n. 4326/2010), deve essere evidenziato che con sentenza n. 3831/2011 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad ottenere l’autorizzazione per l’autolinea diretta Termoli – Campobasso – Isernia – Venafro – Perugia – Siena – Firenze.
Quanto, poi, al coefficiente psicologico, richiesto dall’art. 2043 c.c., per il risarcimento dei danni, va evidenziato che nella fattispecie la colpa dell’amministrazione è chiaramente desumibile dalla stessa evoluzione procedimentale e dalle sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato che nel corso degli anni hanno affermato l’illegittimità dei provvedimenti emessi dall’amministrazione.
In particolare, ai fini della prova della colpa, non può non essere evidenziata la persistente condotta omissiva e commissiva dell’amministrazione la quale, lungi dal procedere all’effettiva comparazione delle istanze sulla base della normativa e dell’istruttoria riferibili alla data di presentazione delle stesse, si è limitata nel corso degli anni a consentire reiteratamente alla M_ Trasporti s.r.l. di modificare l’autolinea già esercitata e ciò senza tenere conto, per altro in assenza di idonea motivazione, delle univoche indicazioni provenienti dalle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che, in più occasioni, sono intervenute nella vicenda (per la possibilità di valutare, sulla base di determinati presupposti, l’illegittimità quale indice del coefficiente psicologico si veda Cons. Stato sez. IV n. 482/2012).
In relazione al danno risarcibile il Collegio ritiene che lo stesso debba essere liquidato nel modo che segue.
La ricorrente chiede la condanna del Ministero al pagamento della somma di euro 154.843,28 in relazione al mancato utile riconducibile all’omessa gestione dell’autolinea per gli anni 2004 e 2005.
Dall’esame del prospetto contenuto nel ricorso emerge che il danno è stato così quantificato partendo da un incasso presunto per l’anno 2003 pari a 189.423,89 euro con la previsione di un aumento per ciascuno degli anni successivi sulla base di una percentuale annuale di crescita pari al 16,099%, così desunta dall’andamento dei ricavi nelle annualità 2002 – 2003, per un totale complessivo, per gli anni 2004-2005, di 475.243,28 euro di ricavi dai quali vanno sottratti i costi, pari a 320.400,00 euro (quantificati moltiplicando il costo chilometrico, stimato in euro 0,89, per il numero dei chilometri – 360.000 – previsti per i due anni sopra citati), così giungendo ad un totale di euro 154.843,28.
Il Tribunale ritiene che il risarcimento dei danni riconoscibile alla ricorrente, per il periodo 2004 e 2005, possa essere quantificato, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella somma complessiva di 110.000,00 (centodiecimila/00) euro, così calcolata con riferimento ai valori attuali, e, quindi, tenendo conto della svalutazione intervenuta nel corso degli anni di riferimento.
La diminuzione rispetto al “quantum” prospettato nel ricorso si giustifica, da una parte, in quanto il metodo di calcolo indicato nell’atto introduttivo non considera il prevedibile aumento dei costi nel corso degli anni (riconducibile all’incremento del costo delle materie prime e del personale se non altro per il fenomeno inflattivo) che diminuisce, pertanto, l’utile atteso, e, dall’altra, perchè la percentuale d’incremento degli utili annuale, indicata nell’atto introduttivo in misura pari al 16,099%, deve essere rivista al ribasso in considerazione della prevedibile flessione degli incassi correlata al periodo di crisi economica in cui si trovava il nostro Paese anche negli anni di riferimento.
Sulla somma così calcolata a titolo di risarcimento dei danni, come già precisato da ritenersi rivalutata all’attualità, devono essere riconosciuti gli interessi compensativi per il mancato guadagno riconducibile al ritardo nella liquidazione; tali interessi possono, in via equitativa, essere quantificati in riferimento alla metà del tasso legale medio riferibile al periodo gennaio 2004 – dicembre 2005 (Cass. n. 3931/10; Cass. n. 1215/2006).
Per questi motivi il ricorso va accolto e, per l’effetto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere condannato a pagare, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di centodiecimila/00 euro oltre interessi secondo le modalità in precedenza evidenziate.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo.
Il Tribunale, infine, ritiene necessario disporre che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente per le valutazioni di competenza in ordine ai fatti oggetto del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a pagare, in favore della ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro centodiecimila/00 oltre interessi secondo le modalità indicate in motivazione;
2) condanna il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPORICORRENTE 2TA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)