passaggio tratto dalla sentenza numero 2189 del 26 aprile 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
Sentenza integrale
N. 02189/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 974/ 3 R.G., proposto da:
Centro Assistenza Fiscale C.A.F. A.C.A.I. Dipendenti e Pensionati Srl Sede N. 6 di Caserta, rappresentato e difeso dall’avvocato Caterina Fusco, con domicilio eletto presso Simona D’Antonio in Napoli, via Sigmund Freud n. 7;
contro
Comune di Recale in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
C.A.F. Conf. Lavoratori Srl e Pietro Ianniello, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Colella, con domicilio eletto presso Andrea Amatucci in Napoli, via Toledo n.156;
per l’annullamento
del provvedimento di affidamento in favore della controinteressata della procedura di gara inddetta dal Comune di Recale per l’individuazione di un CAF cui affidare il servizio di assistenza sociale per anni cinque.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Pietro Ianniello, in qualità di rappresentante sindacale del CAF aggiudicatario;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella camera di consiglio del 10 aprile 2013 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con avviso n. 9820 del 20 dicembre 2012 il Comune di Recale indiceva un procedura volta alla selezione di un soggetto cui affidare i compiti di centro di assistenza fiscale per la durata di cinque anni. Alla selezione partecipavano tre concorrenti, il CAF ACAI Dipendenti e Pensionati di Recale, il CAF ACAI Dipendenti e Pensionati di Caserta e il CAF Conf. Lavoratori s.r.l. di Palmi con delega al signor Pietro Ianniello; alla seduta del 7 gennaio 2013, dopo l’esclusione del CAF ACAI Dipendenti e Pensionati di Recale, si accertava che la migliore offerta era stata quella del CAF Conf. Lavoratori s.r.l. di Palmi; in quella sede, il CAF ACAI Dipendenti e Pensionati di Caserta sollevava alcune questioni inerenti alla regolarità della documentazione amministrativa della concorrente risultata migliore offerente, con particolare riguardo alla delega relativa alla presentazione dell’offerta economica; alla seduta successiva del 5 febbraio 2013, la commissione, dopo aver ritenuto che, ai fini della gara, era sufficiente l’autodichiarazione dei requisiti e la verifica della migliore offerta, dichiarava il CAF Conf. Lavoratori s.r.l. di Palmi aggiudicatario provvisorio; seguiva determinazione dirigenziale n. 7 del \14 febbraio 2013 di aggiudicazione definitiva per un prezzo mensile di €130.00.
Avverso l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva ha proposto ricorso a questo Tribunale il CAF ACAI Dipendenti e Pensionati di Caserta, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari e dichiarazione di inefficacia della convenzione, ove stipulata.
Con la prima censura è stato dedotto che la dichiarazione di partecipazione e di possesso dei requisiti presentata dall’aggiudicataria era priva della seconda pagina del modello previsto dal bando, carenza che ne avrebbe dovuto imporre l’esclusione. Seconda ragione di ricorso e di mancata estromissione consisteva nel fatto che la sottoscrizione della predetta dichiarazione da parte del legale rappresentante, signora B_ Domenica, era in fotocopia e non in originale, anche perché la domanda stessa era un documento presentato in fotocopia; infine, la delega a presentare offerta rilasciata al signor Pietro Ianniello dalla predetta signora B_ Domenica, legale rappresentante del CAF aggiudicatario, era anche questa in fotocopia e non in originale.
Si è costituito in giudizio il CAF aggiudicatario rilevando che la propria domanda di partecipazione alla procedura era completa, che la delega rilasciata al signor Ianniello era stata accompagnata dal documento di riconoscimento del legale rappresentante del delegante, oltre ad essere stata confermata dalla documentazione presentata in sede di verifica dei requisiti all’indomani dell’aggiudicazione; del resto, il bando non conteneva un a simile formalità e comunque avrebbe dovuto essere applicato in senso favorevole alla più ampia partecipazione dei concorrenti; infine, la controinteressata ha addotto l’esistenza di ragioni di esclusione della ricorrente, sia con riferimento a vizi di confezione dell’offerta, sia per l’ipotizzato collegamento sostanziale con la terza concorrente.
Alla camera di consiglio del 10 aprile 2013, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio, ritenuta la sussistenza dei presupposti per una sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
Innanzitutto, va dichiarata l’inammissibilità della terza argomentazione difensiva della controinteressata, ove volta ad ottenere l’esclusione della ricorrente dalla gara, potendo ogni ragione in tal senso essere spesa in ambito processuale solo attraverso l’espletamento di una’azione incidentale, in questa sede non proposta.
Va, inoltre, preso atto della rinuncia al primo motivo di impugnazione, operata dalla difesa di parte ricorrente alla camera di consiglio del 10 aprile 2013.
Passando all’esame delle altre censure, il ricorso è fondato.
Costituisce principio generale in materia di contrattualistica pubblica quello secondo cui la dichiarazione di voler partecipare ad una gara e di essere in possesso dei necessari requisiti debba recare la sottoscrizione autografa del dichiarante; la necessità della sottoscrizione, anche relativamente all’offerta, va ricondotta ad insopprimibili esigenze di serietà della dichiarazione medesima, nonché di certezza e regolarità della procedura, sia in ragione dell’affidamento degli altri partecipanti, sia a tutela della stessa amministrazione indicente, interlocutore finale e potenziale contraente di chi, attraverso una propria dichiarazione, e con relativa assunzione di responsabilità, attesta di trovarsi nelle condizioni di stipulare un contratto valido. Ebbene, le descritte esigenze non possono ritenersi in alcun modo assolte attraverso la presentazione di un documento di cui la provenienza del dichiarante non sia affatto certa, quale, appunto, l’esibizione di una sua semplice fotocopia; questa, invero, consiste in una mera riproduzione di un documento, in cui, ove trattasi di una dichiarazione firmata, di fatto, finisce per mancare una vera sottoscrizione, in quanto presente solo in altro e distinto documento, ovverosia l’originale; ciò, senza pensare che la sussistenza di esigenze di assoluta provenienza e autenticità ben possono ricondursi anche alla circolazione dell’atto medesimo, potendo una mera fotocopia più facilmente sfuggire al controllo ed all’ uso diretto che ne faccia il sottoscrittore; né valga, in senso contrario, quanto obiettato da parte controinteressata a proposito dell’avvenuta allegazione del documento di identità della dichiarante/sottoscrittrice, signora Domenica B_, dal momento che l’invocata normativa di semplificazione prescrive che la dichiarazione rechi la sottoscrizione originale, rispetto alla quale la fotocopia del documento di identità assume carattere di requisito formale necessario, ma non sufficiente; nel caso di specie, risulta non contestato essere una mera fotocopia sia la sottoscrizione della dichiarazione, sia il documento di identità del dichiarante. Ed ancora, a nulla rileva che tutta la documentazione, alla fine, sarebbe stata presentata dalla controinteressata all’esito della aggiudicazione ed in vista della stipulazione della convenzione, dal momento che, ratione temporis, in tale fase non ci si può che limitare ad un riscontro di quanto già correttamente dichiarato dal concorrente in fase di partecipazione, senza che possa essere ammessa anche la possibilità di integrare o correggere eventuali carenze o errori documentali, senza con questo violare esigenze di par condicio e trasparenza proprie della sola fase di ammissione alla procedura.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con annullamento degli atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva disposti in favore della controinteressata e dichiarazione di inefficacia della convenzione, ove eventualmente stipulata, come dichiarato, ma non documentalmente provato, da quest’ultima nei suoi scritti difensivi.
Le spese seguono la soccombenza, con condanna del Comune di Recale e della controinteressata al relativo pagamento in favore della ricorrente nella misura, ciascuna, di €1.000,00(mille/00), da attribuirsi al procuratore antistatario, tale dichiaratosi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati atti di aggiudicazione, dichiarando l’inefficacia della convenzione, se stipulata.
Condanna il Comune di Recale e la controinteressata al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente nella misura di €1.000,00(mille/00), per ciascuna di esse, importi da attribuirsi in favore del difensore distrattario, tale qualificatosi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore
Renata Emma Ianigro, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)