Passaggio tratto dall’ ordinanza numero 848 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato
Sentenza integrale
N. 00848/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00601/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello nr. 601 del 2013, proposto dal CONSORZIO RICORRENTE COSTRUZIONI – RICORRENTE Soc. coop., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Vinti e Ferruccio Barone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Emilia, 88,
contro
il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro pro tempore, e il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DI LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti di
CONTROINTERESSATA – CONTROINTERESSATA COSTRUZIONI APPALTI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via sant’Elena, 29,
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio nr. 4438 del 7 dicembre 2012, emanata nell’ambito del giudizio nr. 8608/2012, instaurato dal Consorzio Ricorrente Costruzioni – RICORRENTE Soc. Coop.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate e di CONTROINTERESSATA – Controinteressata Costruzioni Appalti S.r.l.;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013, il Consigliere Raffaele Greco;
Uditi l’avv. Vinti per l’appellante, l’avv. Ranalli per la appellata e l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni per l’Amministrazione;
Ritenuto che l’ordinanza appellata appare meritevole di conferma, tenuto conto che il più recente indirizzo giurisprudenziale – che questo Collegio condivide – è nel senso della perentorietà anche del termine di cui al comma 2 dell’art. 48 del d.lgs. nr. 163 del 2006, oltre che di quello del comma 1 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012, nr. 1321), come peraltro confermato anche dalla più recente introduzione nella norma del comma 1-bis il quale, richiamando solo in parte il precedente comma 1, conferma a contrario che il successivo richiamo contenuto nel comma 2 deve intendersi integrale, con conseguente identità di “regime” anche quanto al termine per la produzione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati;
Ritenuto, con riguardo al caso di specie, che le predette conclusioni non mutano per la allegata circostanza che sarebbe stata la stessa stazione appaltante ad autorizzare informalmente l’inosservanza del termine, tenuto conto anche del fatto che il disciplinare di gara (pagg. 16-17) espressamente escludeva la concedibilità di proroghe ai termini fissati per la produzione dei documenti;
Rilevato che la ribadita fondatezza del ricorso incidentale di primo grado è assorbente di ogni approfondimento delle doglianze articolate col ricorso principale;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello (Ricorso numero: 601/2013).
Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere, Estensore
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)