Eccezionale negli appalti di servizi il ricorso alla trattativa privata
Una mera indagine conoscitiva non presuppone un obbligo a contrarre, lasciando libera la stazione appaltante di intraprendere idonea procedura concorrenziale
Illegittima individuazione del contraente – necessità di comparazione di carattere organizzativo e non solo esclusivamente economico – utilizzazione dei servizi di una società mista a prevalente capitale pubblico, costituita da un Consorzio di Comuni – per ragioni di economia – normali criteri di contabilità pubblica
Non corretta individuazione della procedura – modello della trattativa privata senza previa pubblicazione di un bando di gara – scelta non conforme direttiva comunitaria né legislazione nazionale di recepimento
Risarcimento del danno – solo se si crea un affidamento di sicura consistenza in merito al rinnovo contrattuale – utile d’impresa quantificabile nel 10% del prezzo offerto – dovuto previa dimostrazione, dopo averli lasciati all’uopo disponibili, della non utilizzazione di mezzi e maestranze – ridotta l’entità del risarcimento per possibile riutilizzo
Così nella massima ufficiale di Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5860
Le norme comunitarie sugli appalti di servizi (direttiva 92/50/CEE) e a quelle nazionali di recepimento (d.lgs.n.157/1995 e successive modifiche e integrazioni) ammettono il ricorso alla trattativa privata, non preceduta dalla pubblicazione di un bando, solo in ipotesi eccezionali.
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