Un primo auspicio è che la nuova regolamentazione riduca nella massima misura i formalismi non strettamente necessari.
È un’affermazione che faccio sulla base del rilievo che in seno alla gran parte dei giudizi amministrativi in tema di affidamento dei contratti pubblici vengono poste questioni attinenti al “famigerato” art. 38 del codice dei contratti, il quale impone ai partecipanti alle gare di corredare le loro offerte con una serie di dichiarazioni circa il possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alle stesse. Si tratta di dichiarazioni che nel tempo si sono fatte sempre più numerose a seguito di varie integrazioni apportate al testo originario di detto art. 38.
Giorgio Giovannini _Presidente del Consiglio di Stato _Audizione VIII Commissione Senato _14 gennaio 2015
Atto Senato n. 1678
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
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