è dunque fondata la doglianza di violazione del tetto del 2% per avere la P.A. richiesto di produrre una garanzia provvisoria di misura pari al 4,76% dell’importo a base di gara.
Non v’è margine di incertezza e dubbio nell’imperatività del riportato disposto codicistico, conseguendone che a fronte di una base di gara di 2.100.000 euro, poteva essere richiesta la produzione di una cauzione provvisoria pari a soli € 42.000, che costituiscono il 2% della base d’asta, ammissibile a norma del codice dei contratti.
Si prospetta pertanto ingiustamente gravatoria la richiesta di una garanzia provvisoria pari ad oltre il doppio del cennato limite del 2%.
commento allasentenza numero 1292 dell’ 1 marzo 2010 emessa dal Tar Piemonte, Torino
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