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dopo sentenza primo grado obbligo restituzione cauzione illegittimamente incamerata

la sentenza n. 4454 del 2 marzo 2011del Tar Roma aveva dichiarato il diritto alla restituzione della cauzione: sussiste quindi il dovere del Ministero di restituire la quota-parte di pertinenza dell’odierna appellata

Assume in sintesi il Ministero il Ministero della Difesa appellante che:

— non avrebbe provveduto sulla richiesta di restituzione della cauzione in quanto non avrebbe mai materialmente proceduto al relativo incameramento: in conseguenza non sarebbe insorto alcun specifico obbligo al riguardo;

— l’Impresa ricorrente, in sede di primo grado, non avrebbe fornito alcuna prova dell’avvenuto incameramento della cauzione;

— la Compagnia garante con la nota del 1 luglio 2013 aveva comunicato di non aver proceduto ad alcun pagamento.

Di qui l’interesse dell’Amministrazione ad impugnare una sentenza che avrebbe imposto un pagamento del tutto privo di un legittimo titolo giuridico.

Deve al contrario rilevarsi che il presupposto su cui si basa l’appello è fattualmente errato.

Infatti il Ministero non tiene conto che, in data 2.7.2010, la CONTROINTERESSATA DUE spa aveva versato, il 100% dell’importo della predetta cauzione effettuando un bonifico bancario di importo di € 321.354,00 alla Banca d’Italia quale Tesoriere della Direzione Generale dei Lavori e del Demanio.

Ciò posto, dato che nel caso in esame, la sentenza n. 4454 del 2 marzo 2011 aveva dichiarato il diritto alla restituzione della cauzione sull’evidente presupposto che questo fosse eventualmente avvenuto è evidente in conseguenza che, essendosi comunque verificata l’evenienza dell’incameramento della cauzione, deve condividersi la decisione per l’ottemperanza “de quo agitur”

In conseguenza sussiste quindi il dovere del Ministero di restituire la quota-parte di pertinenza dell’odierna appellata, sempreché naturalmente non sia stata già, nel frattempo, comunque integralmente restituita alla CONTROINTERESSATA DUE spa che l’aveva versata.

In ogni caso l’appello va respinto per insussistenza del presupposto logico e fattuale e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata in punto di fatto.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione   numero  759 del 19  febbraio 2014  pronunciata dal Consiglio di Stato

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