Dopo l’escussione della cauzione provvisoria, non è ammissibile richiederne una riduzione quasi si trattasse di una penale e non di una caparra confirmatoria!
Qualora la Stazione Appaltante ritenesse di dover richiedere l’escussione della cauzione provvisoria per la mancata dimostrazione dei requisiti di gara, può l’impresa interessata richiedere una riduzione dell’importo richiesto a titolo di garanzia, adducendo un ad un non consentito arricchimento senza causa dell’amministrazione.?
Circa la possibilità di prevedere, in materie diverse dai lavori pubblici, la prestazione di una cauzione provvisoria (in aggiunta al rilievo della sentenza gravata concernente la mancata, tempestiva impugnazione degli atti che nella specie l’avevano imposta), il Collegio ritiene di dover condividere il precedente della Sesta Sezione, 3 marzo 2004, n. 1058, a mente del quale l’istituto in questione trova la sua base legale nel r.d. 23 maggio 1924, n. 827 che tuttora disciplina, sia pure in via residuale, l’attività contrattuale della p.a._ Né, dovendosi ragionare in termini di caparra confirmatoria e non di clausola penale (cfr. in citato precedente), è previsto alcun potere di riduzione. Men che meno è teoricamente configurabile una domanda di illecito arricchimento giacché, a prescindere dalla giurisdizione, questa presuppone la mancanza di causa del supposto arrichimento, il che nella specie evidentemente non è.
Merita di essere segnalata la decisione numero 4873 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Stato
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