Anche le controparti devono essere a conoscenza della richiesta di risarcimento del danno
Qualora un ricorso per ottenere il risarcimento del danno sia inammissibile, in quanto non ritualmente notificata alle controparti, il nuovo codice del processo amministrativo consente di richiedere comunque il parere del giudice nel merito della controversia
Poi, il ricorrente potrà proporre, nuovamente, autonoma richiesta di risarcimento nel caso di atto illegittimo
Nella memoria conclusiva la ricorrente principale (che in sede di ricorso si era “riservata” di chiedere il risarcimento dei danni), ha formalmente chiesto la condanna del Comune al “risarcimento del danno ingiusto, da liquidarsi anche in via equitativa”.
A tal riguardo, va osservato che, in base all’art. 30, comma 5, cod. proc. amm, nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento, “la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza” (cfr. art. 30, comma 5, cod. proc. amm).
sentenza numero 98 del 10 marzo 2011 pronunciata dal Tar Trentino Alto Adige, Provincia Autonoma di Bolzano
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