passaggio tratto dalla sentenza numero 669 del 22 novembre 2013 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso
N. 00669/2013 REG.PROV.COLL. N. 00115/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 115 del 2006, proposto dalla Ricorrente Sa (Omnium De Ricorrente Et De Ricorrente), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Renato Potente e Salvatore Di Pardo, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Salvatore Di Pardo in Campobasso, via Berlinguer, N. 1; contro Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso-Boiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Colalillo, presso il cui studio in Campobasso, corso Umberto I°, N. 43 elegge domicilio; per la condanna del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Campobasso – Bojano al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione nonché per responsabilità precontrattuale conseguente alla revoca di gara di appalto indetta per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto tecnologico per il trattamento di rsu e fanghi biologici con annessa discarica di soccorso di prima categoria. Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso-Boiano; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2013 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con sentenza n. 41/2006 il TAR Molise ha accolto il ricorso promosso dal RTI con capogruppo l’odierna ricorrente contro il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso-Boiano (d’ora innanzi Consorzio) annullando la deliberazione n. 9 del 30.1.1995 con la quale il comitato direttivo del consorzio aggiudicava al RTI capeggiato dalla Alfa S.p.a. l’appalto concorso per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto tecnologico per il trattamento di rsu e fanghi biologici con annessa discarica di soccorso di prima categoria, gara al termine della quale la ricorrente si era classificata seconda. Nel frattempo la Alfa s.p.a cedeva il ramo di azienda facente capo alla divisione rifiuti solidi urbani alla ALFA 2 s.r.l. ed il Consorzio autorizzava la cessione della aggiudicazione con delibera che veniva, dapprima impugnata in sede giurisdizionale dalla RICORRENTE e successivamente revocata dal Consorzio; il TAR definiva tale giudizio con sentenza n. 417/1998 dichiarando cessata, in parte, la materia del contendere, dichiarando al contempo l’obbligo del Consorzio di pronunciarsi sull’istanza della RICORRENTE di scorrimento della graduatoria. Nel frattempo la sentenza n. 41/2006 veniva impugnata sia dalla ALFA 2. s.r.l. che dal Consorzio i quali tuttavia, avendo siglato un accordo transattivo, rinunciavano agli appelli che, previa riunione, venivano dichiarati improcedibili anche perché nelle more il Consorzio con delibere nn. 20 e 87 del 1999 aveva revocato il bando e tutti gli atti di gara adducendo sopravvenute ragioni di interesse pubblico. La ALFA 2. s.r.l., in sostanza, dichiarava di non essere più interessata alla realizzazione dell’opera per la quale risultava cessionaria dell’aggiudicazione a seguito del conferimento di ramo d’azienda da parte della ALFA e con nota del 15.2.1999 comunicava la propria intenzione di cedere a titolo gratuito ogni diritto sul progetto a suo tempo presentato in sede di partecipazione all’appalto concorso. La RICORRENTE SA, invocando l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza del TAR Molise n. 41/1996 a sè favorevole e sul presupposto che tale sentenza avrebbe accertato il proprio diritto alla aggiudicazione, in quanto seconda classificata, con il presente ricorso notificato il 31.1.2006 ha chiesto la condanna del Consorzio al risarcimento del danno da mancata aggiudicazione nonché a titolo di responsabilità precontrattuale per avere colposamente deciso di revocare la gara per ragioni attinenti alla individuazione non ottimale del sito di localizzazione dell’opera, in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nelle trattative. Si è costituito in giudizio il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Campobasso-Boiano per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza nel merito, anche a motivo della omessa impugnazione della delibera di revoca della gara e, comunque, tenuto conto che la decisione di non procedere alla realizzazione dell’impianto era ampiamente motivata dai ragioni di carattere tecnico (presenza di una falda nel sottosuolo dell’area prescelta), di opportunità amministrativa (stante il contrario avviso espresso da numerosi Comuni che promuovevano anche apposite e reiterate azioni giudiziarie contro l’iniziativa) nonché da ragioni di carattere economico (avendo l’originaria aggiudicataria ceduto gratuitamente i diritti di utilizzo di tutta al documentazione progettuale esibita in sede di gara rendendo in tal modo superflua una fase – la progettazione – dell’intervento e, conseguentemente antieconomico l’espletamento della gara alle condizioni di indicate nell’originario invito ad offrire). La causa veniva chiamata in decisione alla udienza pubblica del 12.7.2012 e, successivamente, del 28.3.2013 ma il collegio disponeva incombenti istruttori ravvisando, in particolare, la necessità di acquisire copia integrale delle delibere recanti la revoca della gara, unitamente a tutti gli atti presupposti comprovanti le sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Il Consorzio ottemperava alle predette richieste istruttorie depositando in giudizio la documentazione richiesta. La causa veniva, infine, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 ottobre 2013, previo deposito di memorie conclusive e di replica con le quali le parti provvedevano nuovamente ad illustrare e precisare le rispettive tesi difensive. Il ricorso è infondato. La società ricorrente chiede la condanna del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Campobasso-Boiano al risarcimento dei danni da perdita di chance asseritamente patiti in conseguenza della mancata aggiudicazione della gara di appalto indetta per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto tecnologico per il trattamento di rsu e fanghi biologici con annessa discarica di soccorso di prima categoria, all’esito della quale si era classificata seconda, una volta che il TAR, con sentenza n. 41/96, aveva accertato che la prima classificata avrebbe dovuto essere esclusa e la predetta sentenza era passata in giudicato in seguito alla declaratoria di improcedibilità dell’appello motivata con l’intervenuta revoca degli atti di gara; al contempo ha chiesto anche la condanna del Consorzio al risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale per avere l’ente agito illecitamente, in contrasto con i principi di correttezza e di buona fede, decidendo di non realizzare più l’opera nel sito originario, a motivo di una pretesa inidoneità tecnica dell’area prescelta, nonché per concorrenti ragioni di opportunità politica e per motivazioni di carattere economico. Quanto alla prima pretesa, ha chiesto il riconoscimento del danno emergente e del mancato lucro cessante derivante dalla gestione dell’impianto; quanto alla seconda, il risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negativo e quindi delle spese di progettazione, di partecipazione alla gara e delle mancate occasioni di guadagno. Occorre premettere che le condotte illecite, asseritamente causative del danno, risalgono ad oltre dieci anni prima della notifica del ricorso: la lettera di invito alla procedura ristretta è del 15.10.1994, l’aggiudicazione definitiva del 30.1.1995 (delibera n. 9), la sentenza n. 41 del TAR Molise di annullamento dell’aggiudicazione è del 7.2.1996, la delibera del Comitato direttivo del Consorzio n. 20 di avvio del procedimento di revoca della gara è del 22.2.1999; la n. 87 con cui si delibera la revoca è del 10 settembre 1999; la sentenza n. 4085 del Consiglio di Stato che dà atto della revoca della gara, dichiarando l’improcedibilità dell’appello, è del 31.7.2002. E’ tuttavia con la delibera di revoca della gara che, secondo la prospettazione della ricorrente, la condotta illecita si sarebbe consumata, determinando l’estinzione di ogni chance di effettiva aggiudicazione che la sentenza del TAR n. 41/1996 le aveva riconosciuto, decretando l’esclusione dalla gara della prima classificata. Senonchè la domanda risarcitoria da mancata aggiudicazione è infondata. Sebbene le parti nel presente giudizio abbiamo obliterato il dato, dalla documentazione versata in atti (cfr. produzione documentale della ricorrente del 15.2.2013) emerge l’esistenza di un contenzioso collaterale, seppure strettamente connesso alle vicende per cui è causa, definito con sentenze di questo TAR n. 417/1998 e n. 202/2000. Con quest’ultima sentenza, in particolare, il TAR, ha, tra l’altro, deciso il ricorso proposto dalla ricorrente avverso le delibere del comitato direttivo del consorzio n. 20/1999 e n. 87/1999 con le quali era stata disposta la revoca degli atti di gara, respingendolo nel merito sul presupposto che la revoca fosse stata disposta legittimamente. Siffatto accertamento, condotto in via principale sulla legittimità della revoca, ha efficacia di giudicato tra le parti, sicchè, stante la reiezione del gravame, deve escludersi che il Consorzio abbia posto in essere una condotta causativa di danno ingiusto, non essendo configurabile una lesione di interessi legittimi pretensivi della ricorrente in assenza di danno iniuria datum, posto che la condotta serbata dal Consorzio è risultata, al contraio, secundum ius. Non solo nel caso di specie non sussiste alcuna lesione di interessi legittimi pretensivi ma non risulta comunque provata la spettanza del bene della vita, in applicazione del noto principio giurisprudenziale secondo cui la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente a configurare un’ipotesi di danno ingiusto risarcibile, occorrendo anche la prova della spettanza del bene della vita cui l’interesse legittimo si correla quale posizione giuridica soggettiva strumentale (Cass. SS.UU. n. 500/1999). Sul punto la ricorrente ha omesso di dimostrare che, in assenza della revoca, la gara le sarebbe stata aggiudicata in quanto seconda classificata; venendo infatti in rilievo la prospettata lesione di un interesse pretensivo ad un bene della vita, occorre svolgere il giudizio prognostico circa la sussistenza di una effettiva e reale probabilità che la ricorrente potesse conseguire l’aggiudicazione e un tale giudizio, in presenza di un potere ampiamente discrezionale, conduce, nella specie, ad esito negativo. Ed infatti secondo l’art. 5 della lettere di invito (p. 5) “L’Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione dell’appalto per gli eccessivi oneri di realizzazione dell’impianto tecnologico e della discarica e per motivate ragioni di ordine e/o interesse pubblico che non permettano la esecuzione delle opere oggetto di gara”. Ne discende che la stazione appaltante, mediante l’esercizio del potere di revoca, non ha fatto altro che avvalersi di una clausola della lettera di invito con la quale si era riservata un’ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione, in linea, del resto, con quanto normalmente previsto nei bandi di gara nei quali, di regola, l’amministrazione si riserva sempre un’ultima valutazione circa la convenienza, dal punto di vista tecnico ed economico, dell’offerta risultata vincitrice, come ora confermato, con disposizione di portata generale, dall’art. 81, comma 3 del d. lgs. n. 163 del 2006. Peraltro, trattandosi di un appalto concorso, era ben possibile che la stazione appaltante potesse valutare la soluzione progettuale della ricorrente come non conveniente in relazione all’oggetto del contratto e quindi rifiutare motivatamente la stipulazione e ciò anche alla luce dell’accordo transattivo intercorso tra il Consorzio e l’originaria aggiudicataria subentrante, ALFA 2. s.r.l., che aveva ceduto gratuitamente ogni diritto e facoltà di utilizzo sul progetto predisposto ai fini della partecipazione alla gara. Ne discende che, in presenza di un’ampia discrezionalità in capo alla stazione appaltante in ordine alla scelta se addivenire o meno alla stipulazione del contratto con la seconda classificata, il giudizio prognostico in ordine alla spettanza del bene della vita non risulta assistito da un sufficiente grado di probabilità idoneo a fondare la pretesa risarcitoria che discende dalla allegata lesione di un siffatto interesse pretensivo. La domanda di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione deve, pertanto, essere respinta in quanto infondata. Residua la domanda a titolo di responsabilità precontrattuale per avere il Consorzio coinvolto la ricorrente in una trattativa inutile, in conseguenza della inopinata revoca degli atti di gara, con conseguente lesione della libertà negoziale di quest’ultima e violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative ex art. 1337 c.c.. La ricorrente, in sostanza, a quasi sette anni dalla adozione delle delibere del comitato direttivo n. 20 del 22.2.1999 e n. 87 del 10.9.1999, si lamenta del fatto che la revoca degli atti di gara, e in generale la condotta complessivamente tenuta dal consorzio, avrebbero vanificato la trattativa e chiede il ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla gara, oltre al risarcimento delle mancate occasioni di guadagno, eccependo che la condotta in tal modo tenuta dalla stazione appaltante sarebbe scorretta e, in ogni caso, contraria all’obbligo di buona fede nelle trattative. Si duole dunque, in questa prospettiva, non della violazione delle regole di validità (la cui insussistenza è stata peraltro accertata, quanto al provvedimento di revoca, con forza di giudicato) bensì della violazione delle regole di condotta, ispirate a correttezza e buona fede, che le parti sono tenute a rispettare nella fase delle trattative, secondo un principio generale ritenuto applicabile anche nei rapporti tra amministrazione e parti private, dal noto arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 settembre 2005, n. 6). Occorre premettere che non può trovare accoglimento l’eccezione opposta dal Consorzio secondo cui nulla sarebbe dovuto alla ricorrente in forza della clausola contenuta nella lettera di invito secondo cui “Tutti gli oneri relativi al progetto ed a tutta la documentazione richiamata sono a totale carico della Ditta concorrente che non potrà mai vantare alcun diritto di rimborso nei confronti della Stazione appaltante”. Il Consorzio invoca, in sostanza, l’operatività di una clausola di esonera dalla responsabilità. L’eccezione è infondata. In merito a siffatte clausole, la giurisprudenza ha precisato che il diritto all’indennizzo, previsto dalla legge, può essere escluso legittimamente dall’Amministrazione con un proprio atto – come ad es. il bando di gara – in tutti i casi in cui la pretesa patrimoniale non si ricolleghi a un fatto illecito dell’Amministrazione, come accade nelle ipotesi di revoca (ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990) e di annullamento di ufficio (ex art. 1, co. 136, l. n. 311/2004). Allorquando invece siffatto diritto si ricolleghi a un fatto illecito, come accade nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., l’Amministrazione non può legittimamente imporre ai privati di formalizzare una preventiva rinuncia a siffatto diritto patrimoniale; è, del pari, illegittima la clausola del bando con la quale la stazione appaltante introduca in via preventiva, una modalità limitativa della responsabilità per fatti illeciti dalla stessa, posti in essere nello svolgimento del procedimento (Cons. Stato, Sez. IV, 14 gennaio 2013, n. 156). Venendo al merito della pretesa, reputa il collegio che la stessa sia infondata. Nel caso di specie non possono ritenersi violate le regole di comportamento che impongono alle parti di comportarsi secondo buona fede nel corso delle trattative. E ciò non solo e non tanto in considerazione delle riserve di ordine tecnico legate alla presenza di una falda acquifera nell’area prescelta per la localizzazione della discarica e neppure per ragioni di opportunità politica derivanti dalla ferma opposizione all’iniziativa manifestata da alcuni comuni dell’area, quanto piuttosto per la considerazione che, in seguito all’accordo risolutorio intercorso con la ALFA 2., l’originaria aggiudicataria si era impegnata a cedere a titolo gratuito il progetto per la realizzazione della discarica, con evidente e rilevante vantaggio per il Consorzio dal punto di vista patrimoniale e tecnologico, che rendeva opportuno un riesame generale delle condizioni economiche, tecniche ed amministrative di realizzazione dell’opera pubblica e quindi l’eventuale indizione di una nuova gara sulla base di nuovi presupposti fattuali e giuridici. E’ evidente infatti che la acquisita disponibilità del progetto avrebbe potuto consentire di ridurre l’oggetto dell’appalto alla sola realizzazione dell’opera, inducendo in tal modo un significativo risparmio di spesa. Inoltre la soluzione tecnologica proposta dalla E.M.I.T. era già stata favorevolmente valutata dalla Regione con delibera di Giunta n. 1872/1998 sicchè la scelta del Consorzio di avvalersi di tale soluzione progettuale e tecnologica avrebbe consentito di mantenere ferme le procedure amministrative sino a quella data poste in essere ai fini dell’approvazione del profilo tecnologico dell’impianto evitando una loro integrale rinnovazione o comunque comportandone una indubbia semplificazione in presenza di un avallo preventivo. Infine deve ribadirsi, seppure nella diversa ottica del giudizio di correttezza comportamentale (e non di legittimità della revoca) quanto da questo TAR osservato con sentenza n. 202/2000 e cioè che “La posizione di netta contrarietà all’impianto dei Comune interessati, manifestatasi tra l’altro con reiterate azioni davanti a questo TAR, l’imminenza della discussione dei nuovi ricorsi proposti avverso gli atti adottati dopo il precedente annullamento giurisdizionale, il conseguente rischio di un nuovo arresto dell’iter, sono fattori che comunque toccano l’idoneità in senso lato del sito, e quindi circostanze che possono essere opportunamente valutate ove esse rendano comunque difficoltosa l’esecuzione dell’opera deliberata”. Sostiene ancora la ricorrente, con la memoria depositata il 25.2.2013, ed al limite di una mutatio libelli (rispetto all’unico fatto allegato con il ricorso introduttivo e cioè l’inidoneità del sito prescelto) che il segmento temporale intercorrente tra l’annullamento dell’aggiudicazione a favore della prima classificata ALFA, disposto con sentenza n. 41/1996 del TAR Molise, e la revoca dell’intera procedura di gara, avrebbe fatto maturare il legittimo affidamento della RICORRENTE in ordine alla possibilità di addivenire aggiudicataria dell’appalto; in ogni caso il comportamento tenuto dalla stazione appaltante sarebbe stato gravemente reticente in ordine alle circostanze che rendevano necessario disporre la revoca. Senonchè la ricorrente omette di considerare che la predetta sentenza n. 41/1996 era stata sospesa dalla quinta sezione del Consiglio di Stato con ordinanze nn. 1002 e 1279 del 1996, rese sui distinti appelli notificati dal Consorzio e dalla aggiudicataria subentrante, e che la decisione di merito dell’appello, in assenza della revoca sopravvenuta, ben avrebbe potuto ribaltare l’esito del giudizio di primo grado, sicchè nessun affidamento in ordine alla positiva conclusione della gara poteva ritenersi ragionevolmente maturato; a diverse conclusioni non può pervenirsi neppure in forza della successiva sentenza del TAR n. 417 del 21.12.1998 che ha potuto dichiarare l’obbligo per il Consorzio di pronunciarsi in ordine all’istanza di scorrimento della graduatoria presentata dalla ricorrente, in forza della precedente sentenza n. 41/1996, solo dopo che era venuto meno ogni rapporto tra il Consorzio e la ALFA, e, successivamente, con la ALFA 2. In sostanza sino al 23 novembre 1998, data di adozione della delibera n. 105 (di revoca della autorizzazione al trasferimento della aggiudicazione in favore della ALFA 2. s.r.l.) l’aggiudicataria era la ALFA s.p.a. e, successivamente alla cessione del ramo di azienda ed alla autorizzazione al subentro, era la ALFA 2. s.r.l.. Solo con la cessazione di ogni rapporto intercorso con la ALFA s.p.a. e, successivamente, con la ALFA 2 s.r.l., e quindi a decorrere dal 23 novembre 1998, è maturata la legittima aspettativa di diritto allo scorrimento della graduatoria ma a quel punto, a distanza di appena tre mesi, è sopraggiunta la comunicazione di avvio del procedimento di revoca della gara deliberato con determina del comitato direttivo n. 20 del 22.2.1999.; ne discende che nessun rifiuto di stipulazione può concretamente essere imputato al Consorzio né è configurabile, stante il brevissimo lasso di tempo intercorso, una lesione colpevole dell’affidamento maturato circa la conclusione del contratto. Quanto alla doglianza per cui la condotta reticente della stazione appaltante avrebbe comportato il protrarsi abnorme della procedura, con conseguente lesione della libertà negoziale dell’esponente, deve ribadirsi che, in pendenza del giudizio di appello sulla sentenza n. 41/1996, nessuna certezza poteva aversi circa l’esito della gara e che la revoca si è sovrapposta in una condizione nella quale la ricorrente non poteva nutrire alcuna certezza circa il conseguimento del bene della vita, almeno sino al 23 novembre 1998, data di adozione della delibera n. 105. Né, del resto, v’era obbligo alcuno in capo al consorzio di comunicare alla seconda classificata le vicende societarie della aggiudicataria ed i connessi provvedimenti di autorizzazione al subentro nell’appalto da parte della ALFA 2, come insistentemente afferma la ricorrente. Quanto poi alla contestata tardività con la quale il consorzio avrebbe partecipato all’esponente le circostanze in forza delle quali sarebbe poi stata disposta la revoca, osserva il collegio che, dopo tre mesi dalla cessazione del rapporto con ALFA 2 s.r.l., il consorzio ha dato avvio al procedimento di revoca con determina n. 20 del 22.2.1999, indicando tutte le circostanze in fatto ed in diritto che lo inducevano a valutare l’opportunità di revocare la gara: tra queste una rilevanza centrale riveste la circostanza della avvenuta cessione di tutti i diritti di utilizzo del progetto di ALFA-ALFA 2 e cioè un fatto venuto ad esistenza solo in data 15.2.1999, appena sette giorni prima dell’avvio del procedimento di autotutela (cfr. p. 2 delibera di avvio del procedimento di revoca). Non pare davvero che siffatta condotta possa ragionevolmente essere censurata per violazione degli obblighi di tempestività e completezza informativa nonchè di trasparenza incombenti sulle parti durante le trattative, come opina invece la ricorrente ancora con la memoria del 25.2.2013. In ogni caso la ricorrente non ha dimostrato di aver perduto delle occasioni di guadagno in conseguenza del protrarsi delle vicende connesse alla gara, che, per come descritte, secondo le risultanze istruttorie, integrano la normale alea presente in ogni procedimento di gara e nelle annesse vicende contenziose. Alla luce delle considerazioni che precedono, anche la domanda di risarcimento danni a titolo di responsabilità precontrattuale deve, pertanto, essere respinta non potendosi ravvisare in capo al Consorzio né un comportamento ingiustificatamente dilatorio, né un rifiuto di stipulazione e neppure una condotta scorretta, non improntata a buona fede e posta in essere in violazione degli obblighi di solidarietà sociale che si inscrivono nella relazione procedimentale, stante il quadro di oggettiva complessità in cui il Consorzio si è trovato ad operare e la presenza di molteplici fattori critici, non necessariamente riferibili a sua negligenza, incuria o imperizia, oltre che di ragioni di opportunità economica, economica e tecnica, che hanno giustificato l’abbandono dell’originario progetto localizzativo. Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tenuto conto della estrema complessità dell’iter procedimentale che ha oggettivamente frustrato le aspettative di fatto della ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese di giudizio tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati: Antonio Onorato, Presidente Orazio Ciliberti, Consigliere Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 22/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Sentenza integrale