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Doglianza errata perchè copia polizza in visione non era stata rilasciata nel testo integrale

non è corretto affermare che la polizza provvisoria era carente di alcuni elementi essenziali 

Con il secondo motivo dell’atto introduttivo del giudizio si afferma che la controinteressata Controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché la garanzia a corredo dell’offerta non era validamente costituita, essendo carente di alcuni elementi essenziali. 

Anche tale motivo è privo di fumus, in punto di fatto. 

Dalla copia integrale della cauzione depositata in atti dalle controparti, si evince che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, contenendo: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 4); la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. (art. 4); l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante (art. 4); l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, qualora nelle more non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (art. 2, lett. b); l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione (art. 1). 

Rileva peraltro il Collegio che di tale conclusione sembra essere convinta la stessa ricorrente che, pur non avendo formalmente rinunciato al motivo, né nell’atto di motivi aggiunti né nella memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione insiste più sullo stesso, lasciando anzi intendere che la doglianza era stata dedotta perché la copia della polizza che aveva avuto in visione non era stata rilasciata nel testo integrale (pag. 9 dell’atto di motivi aggiunti) 

a cura di Sonia LAzzini 

passaggio tratto dalla sentenza numero 8862 del 15 ottobre   2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Sentenza integrale

 

 

N. 08862/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01778/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 1778 del 2013, proposto dalla Ricorrente s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Ati formata con la mandante Consorzio Ricorrente 2 Sinergie Soc. Cons. a r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Girardi, Andrea Manca e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5,

contro

A.S.L. 110 di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Marcone, presso il cui studio in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7, è elettivamente domiciliata;
A.S.L.108 – Rm/H, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano Merelli, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 7, presso lo studio dell’avv. Vincenza Di Martino, nonché;

nei confronti di

Soc Controinteressata Coop Sociale Integrata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Renato Ciamarra, e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scialoja, n. 3 presso l’avv. Luigi Passalacqua,

per l’annullamento

della nota della Regione Lazio – Azienda Unità sanitaria locale Rieti – u.o.c. prot n. 621 del 7 gennaio 2013, con la quale si comunica l’aggiudicazione della gara con procedura aperta per l’affidamento in outsourcing del servizio Cup delle Aziende Usl di Rieti e Roma H, numero gara 4143813 – cig 41720840a2; del non conosciuto atto deliberativo n. 1250 del 20 dicembre 2012 di affidamento del servizio Cup a favore della Controinteressata Coop Sociale Integrata; dei non conosciuti atti relativi alla verifica ex art. 48, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006 condotta nei confronti dell’aggiudicataria, incluso il non conosciuto esito; dei contratti, se medio tempore stipulati; dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva da parte della A.S.L. Rm H, ove adottato; dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria disposti dalla A.S.L. 108 – Rm H e dalla A.S.L. 110 di Rieti; dei verbali di gara, nelle parti in cui hanno ammesso e valutato l’offerta della controinteressata Controinteressata Coop Sociale Integrata e, in particolare, del verbale n. 1 del 3 settembre 2012, nella parte in cui la Commissione “ha preso atto che la concorrente in esame [la Controinteressata Coop Sociale Integrata] ha fornito quanto richiesto dagli elaborati di gara in maniera completa e conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara”, e ammette l’offerta della controinteressata alle successive fasi della gara; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o conseguenziali, antecedenti e/o successivi, benché non conosciuti, quali l’atto deliberativo n. 369 del 16 aprile 2012 di indizione della gara, il disciplinare di gara, il bando di gara, il Capitolato speciale di appalto e i chiarimenti e le rettifiche rese in corso di gara, nonché

per la condanna della A.S.L. di Rieti e della A.S.L. Rm H all’aggiudicazione della gara a favore della ricorrente, con declaratoria di inefficacia dei contratti se stipulati, nonché

per l’accesso ai documenti illegittimamente non ostesi, nonché

per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni patiti per effetto degli atti illegittimamente posti in essere,

nonché

con l’atto di motivi aggiunti, depositato il 24 maggio 2013, per l’annullamento, per ulteriori vizi di illegittimità, degli stessi atti già gravati con l’atto introduttivo del giudizio.

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. 110 di Rieti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della A.S.L. 108 – Rm H;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Soc. Controinteressata Coop Sociale Integrata;

Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 20 maggio 2013 e depositato il successivo 24 maggio;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

 

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2013 e depositato il successivo 21 febbraio la Ricorrente s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Ati formata con la mandante Consorzio Ricorrente 2 Sinergie Soc. Cons. a r.l., ha impugnato, tra gli altri, la nota della Regione Lazio – Azienda Unità sanitaria locale Rieti – u.o.c. prot n. 621 del 7 gennaio 2013, con la quale è stata comunicata l’aggiudicazione della gara (non conosciuta) con procedura aperta per l’affidamento in outsourcing del servizio Cup delle Aziende Usl di Rieti e Roma H alla controinteressata Soc. Controinteressata Coop Sociale Integrata. Ha chiesto altresì la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimità degli atti di gara.

Espone, in fatto, che la A.S.L. di Rieti ha bandito una gara a procedura aperta per l’affidamento, in outsourcing, del servizio Cup delle Aziende Usl di Rieti e Roma H per l’ammontare complessivo presunto di € 4.774.000,00, di cui € 2.400,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenza. La gara, alla quale hanno partecipato tre società, è stata aggiudicata alla Soc. Controinteressata Coop Sociale Integrata con un totale di 86,17 punti (di cui 47 per l’offerta tecnica e 39,17 per quella economica) mentre la ricorrente Ati Ricorrente si è collocata al secondo posto con un totale di 84,64 punti (di cui 45 per l’offerta tecnica e 39,64 per quella economica).

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Violazione e falsa applicazione di legge: artt. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 e 3.1, lett. c, del Disciplinare di gara – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento – Violazione del principio della par condicio.

La controinteressata Soc. Controinteressata Coop Sociale Integrata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per aver presentato la dichiarazione ex art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006 incompleta.

b) Violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 75, d.lgs. n. 1763 del 2006 e 3.1, lett. h, del Disciplinare di gara) – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento – Violazione del principio della par condicio.

La controinteressata Soc. Controinteressata Coop Sociale Integrata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché la garanzia a corredo dell’offerta non era validamente costituita, essendo carente di alcuni elementi essenziali.

c) Illegittima esclusione di accesso alla documentazione tecnica della Soc Controinteressata Coop Sociale Integrata.

3. Con ordinanza n. 1207 del 14 marzo 2013 è stata accolto il motivo proposto avverso il diniego di accesso ai documenti ed è stato ordinato il rilascio dell’offerta tecnica della controinteressata se questa non ha motivatamente opposto il hnow-how industriale e commerciale; è stata invece respinta l’istanza cautelare di sospensiva (reiezione confermata dalla sez. III del Consiglio di Stato con ordinanza n. 1611 del 3 maggio 2013) .

4. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 20 maggio 2013 e depositato il successivo 24 maggio, la ricorrente, presa visione dell’offerta tecnica della controinteressata, ha proposto nuove censure avverso gli atti già impugnati con l’atto introduttivo del giudizio.

Ha, in particolare, denunciato l’errata valutazione, da parte della commissione di gara, dell’offerta tecnica della controinteressata con riferimento al sub criterio a.1.1., relativo alla “gestione operativa del servizio con riguardo alle procedure operative e ai protocolli organizzativi utilizzati nella gestione del servizio, aventi ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo): turnazioni, sostituzioni, adattamento alle eventuali procedure regionali”. In relazione a tale voce illegittimamente alla controinteressata sono stati attribuiti 15 punti, mentre alla ricorrente 12.

5. Con ordinanza n. 2416 del 19 giugno 2013 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva chiesta con l’atto di motivi aggiunti.

6. Si è costituita in giudizio la A.S.L. 110 di Rieti, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

7. Si è costituita in giudizio la A.S.L. 108 – Rm H, che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

8. Si è costituita in giudizio la Soc. Controinteressata Coop Sociale Integrata, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, per diversi profili, dell’atto di motivi aggiunti mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

.9. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

10. All’udienza del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Come esposto in narrativa la Ricorrente s.p.a., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’Ati formata con la mandante Consorzio Ricorrente 2 Sinergie Soc. Cons. a r.l. (d’ora in poi, Ricorrente), ha impugnato l’aggiudicazione della gara – bandita dalla A.S.L. di Rieti per l’affidamento, in outsourcing, del servizio Cup delle Aziende Usl di Rieti e Roma H – alla Soc. Controinteressata Coop Sociale Integrata (d’ora in poi, Controinteressata), con un totale di 86,17 punti, di cui 47 per l’offerta tecnica e 39,17 per quella economica. All’esito della gara la ricorrente si è collocata al secondo posto con un totale di 84,64 punti, di cui 45 per l’offerta tecnica e 39,64 per quella economica.

Con il primo motivo dedotto con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente afferma che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver correttamente presentato le dichiarazioni ex art. 38, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, avendole omesse per 8 consiglieri di amministrazione componenti l’organo societario. Tra questi avrebbe dovuto rendere la dichiarazione soprattutto il sig. Enrico Monacelli, che riveste anche la carica ed esercita i poteri di vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.

Con riferimento ai consiglieri di amministrazione componenti l’organo societario è sufficiente rilevare che, ai sensi degli artt. 36 e 37 dello Statuto della Controinteressata, il Consiglio di amministrazione non ha poteri rappresentativi ma solo deliberativi, fatta eccezione per il suo Presidente relativamente alla rappresentanza legale in giudizio e ai rapporti bancari.

Quanto poi al vicepresidente, sig. Enrico Monacelli, dallo stesso Statuto emerge con evidenza – come rilevato anche dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 1611 del 3 maggio 2013 di reiezione dell’appello sul diniego di sospensione cautelare del giudice di primo grado – che questi può svolgere funzioni vicarie del Presidente (con poteri di rappresentanza) solo eventualmente ed a seguito di delibera dello stesso Consiglio di amministrazione; non rientra, quindi, fra i soggetti per i quali doveva essere presentata la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006. In altri termini, i poteri rappresentativi del vicepresidente sono solo potenziali e non in atto. Richiedere la dichiarazione anche di chi potenzialmente potrebbe esercitare tali poteri comporterebbe, per assurdo, la necessità di pretendere le dichiarazioni di tutti i consiglieri ai quali, in corso di svolgimento dell’appalto, con modifica statutaria, potrebbero essere mutate le competenze ed assegnati poteri rappresentativi.

2. Con il secondo motivo dell’atto introduttivo del giudizio si afferma che la controinteressata Controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché la garanzia a corredo dell’offerta non era validamente costituita, essendo carente di alcuni elementi essenziali.

Anche tale motivo è privo di fumus, in punto di fatto. Dalla copia integrale della cauzione depositata in atti dalle controparti, si evince che la stessa è conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara, contenendo: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 4); la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. (art. 4); l’operatività della garanzia stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante (art. 4); l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, qualora nelle more non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (art. 2, lett. b); l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione (art. 1).

Rileva peraltro il Collegio che di tale conclusione sembra essere convinta la stessa ricorrente che, pur non avendo formalmente rinunciato al motivo, né nell’atto di motivi aggiunti né nella memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione insiste più sullo stesso, lasciando anzi intendere che la doglianza era stata dedotta perché la copia della polizza che aveva avuto in visione non era stata rilasciata nel testo integrale (pag. 9 dell’atto di motivi aggiunti).

3. Con l’atto di motivi aggiunti, proposto a seguito della presa visione dell’offerta tecnica presentata dalla Controinteressata, la ricorrente deduce l’illegittima valutazione che è stata fatta in relazione al sub criterio a.1.1, relativo alla “gestione operativa del servizio con riguardo alle procedure operative e ai protocolli organizzativi utilizzati nella gestione del servizio, aventi ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo): turnazioni, sostituzioni, adattamento alle eventuali procedure regionali”. In relazione a tale voce illegittimamente alla controinteressata sono stati attribuiti 15 punti, mentre alla ricorrente solo 12. Infatti, le carenze riscontrate nel punto a.1.1 dell’offerta della Ricorrente sono rinvenibili anche in quella della Controinteressata.

Prima di passare ad affrontare il merito di tale motivo, occorre esaminare le eccezioni che sono state sollevate dalle parti resistenti.

Priva di pregio è l’eccezione di inammissibilità dell’unica censura dedotta con l’atto di motivi aggiunti, sollevata sia dalla A.S.L. di Rieti che dalla controinteressata Controinteressata sul rilievo che la stessa implicherebbe una non ammissibile interferenza del giudice amministrativo nella valutazione tecnica della Commissione di gara.

Ricorda infatti il Collegio che le valutazioni di merito, espresse dalle Commissioni aggiudicatrici di appalti pubblici, non sono sindacabili in sede giurisdizionale salvo che siano affette da errori di fatto o manifesta illogicità, atteso che il giudice amministrativo nel vagliare, su richiesta di chi si ritiene leso, la correttezza dell’azione dei soggetti chiamati ad esercitare una funzione pubblica, ha il potere di verificare il rispetto delle regole dettate dall’ordinamento nazionale e comunitario e, per le pubbliche gare, anche delle ulteriori regole dettate dalla stazione appaltante, ma non può estendere l’esame fino a sovrapporre una propria valutazione di merito alle scelte di carattere discrezionale o tecnico/discrezionale operate da tali soggetti (Cons. St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761; id., sez. III, 13 marzo 2012, n. 1409; id., sez. V, 16 febbraio 2012, n. 799; id., sez. III, 26 gennaio 2012, n. 349; id. 19 gennaio 2012, n. 249).

La ricorrente nell’unica censura dedotta con l’atto di motivi aggiunti chiede al tribunale di accertare se è vero che la Commissione di gara è incorsa in un evidente errore di fatto o in una manifesta illogicità di valutazione avendo ritenuto che alcuni vizi, che aveva rinvenuto nel punto a.1.1. dell’offerta della Ricorrente, non fossero presenti anche in quella della Controinteressata.

Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, questa volta sollevata dalla sola Controinteressata sul rilievo che la ricorrente avrebbe lamentato che la valutazione espressa, per alcuni criteri o sub criteri (quali il punti a.1.1.), con soli punteggi numerici è stata integrata con un giudizio motivato, circostanza questa che essa avrebbe potuto già evincere dai verbali di gara, con conseguente tardività del motivo.

Giova rilevare che la ricorrente ha espressamente chiarito (pag. 12 dell’atto di motivi aggiunti) di non contestare affatto – ma, anzi, di approvare – la decisione della Commissione di integrare la valutazione dell’offerta espressa con il punteggio numerico con motivazioni in relazione a criteri e sub criteri di più ampia portata. Ha aggiunto che solo il rilascio della copia dell’offerta tecnica della Controinteressata le ha dato modo di esaminare la parte relativa al punto a.1.1. e di trarre la convinzione che lo scarto di 3 punti tra le due voci di offerta non è giustificata in considerazione delle motivazioni espresse dall’organo collegiale.

Infine, non è suscettibile di positiva valutazione neanche l’eccezione di inammissibilità della censura dedotta con l’atto di motivi aggiunti, anch’essa sollevata dalla controinteressata Controinteressata questa volta per mancanza di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato che una diversa valutazione dell’offerta tecnica relativamente al sub criterio a.1.1. avrebbe eliminato il divario esistente tra i punteggi attribuiti alle due concorrenti.

Al fine di verificare l’interesse della Ricorrente in relazione a tale censura, occorre rilevare che lo scarto tra il punteggio attribuito all’aggiudicataria Controinteressata (86,17) e quello assegnato alla ricorrente Ricorrente (84,64) è di soli 1,53 punti e che, in relazione al sub criterio a.1.1, alla controinteressata sono stati attribuiti 15 punti e alla ricorrente 12. Una differenza dunque di 3 punti, tale che una diversa, e ad avviso della ricorrente più corretta, valutazione avrebbe con molte probabilità eliminato lo scarto minimo tra i due punteggi totali (che, come si è detto, è di soli 1,53 punti). Di qui l’ammissibilità dell’atto di motivi aggiunti.

4. Passando all’esame del merito della censura dedotta con l’atto di motivi aggiunti giova preliminarmente ricordare che: a) in relazione alla contestata voce a.1.1. lo scarto tra i punti attribuiti alla ricorrente (12) e all’aggiudicataria (15) è di 3; b) la ricorrente non contesta solo le carenze riscontrate nella propria offerta ma afferma soprattutto che le stesse sono rinvenibili anche in quella della controinteressata, con la conseguenza che non ha ragion d’essere la differenza di 3 punti tra i due giudizi.

Ricorda il Collegio che relativamente all’offerta della ricorrente, per la parte relativa al criterio a.1.1, la Commissione di gara ha rilevato: 1) l’inesattezza tra orario richiesto nel Capitolato speciale di appalti e orario riportato nel progetto; 2) il numero di personale trascritto nel progetto è indicato in modo orientativo e risulta inferiore a quello indicato nel Capitolato; 3) l’inesattezza dell’esplicazione delle sedi operative e dell’orario.

Afferma parte ricorrente, con riferimento all’analogo punto (a.1.1.) dell’offerta della Controinteressata, che essa: 1) si limita, quanto alla specificazione del numero delle prestazioni, degli orari di svolgimento del servizio e delle relative sedi a rinviare alla lex specialis di gara, sulla base del fatto che è l’attuale gestore del servizio; 2) non prevede alcuna esplicitazione di sedi ed orari, in virtù del predetto rinvio; 3) non riporta neppure la copertura oraria annua.

Rileva il Collegio, quanto al motivo: 1) “inesattezza tra orario richiesto nel Capitolato speciale di appalti e orario riportato nel progetto”, che la Controinteressata, con il rinvio all’art. 1 del Capitolato speciale di appalto e ad i suoi Allegati 1 e 2 ha accettato – e si è dunque impegnata – a prestare tutte le attività ivi riportate, secondo gli orari e le metodologie indicate. Tale rinvio ob relationem, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, non è una forma di “silenzio” serbato in parte qua dall’offerta ma costituisce una modalità comunque ammissibile – e anzi forse più chiara – di individuare le prestazioni erogate perché si sostanzia nel vincolo ad effettuare tutto quanto indicato nel Capitolato.

Alle stesse conclusioni si può pervenire con riferimento al motivo 2) “non prevede alcuna esplicitazione di sedi ed orari, in virtù del predetto rinvio”, e al motivo 3) “inesattezza dell’esplicazione delle sedi operative e dell’orario”, avendo anche per questa parte la controinteressata utilizzato la tecnica del rinvio al Capitolato, che costituisce dunque parte integrante della sua offerta.

5. La Ricorrente afferma che in ogni caso il giudizio assegnato dalla Commissione alla propria offerta, relativamente al punto a.1.1 è eccessivamente punitivo, soprattutto se messo a confronto con l’offerta della Controinteressata.

Con riferimento alle inesattezze dell’esplicazione delle sedi operative e dell’orario, ad esempio, non si sarebbe tenuto conto che anche la propria offerta, in parte qua, rinviava al Capitolato speciale, al pari di quella della Controinteressata.

Rileva però il Collegio che a differenza dell’offerta dell’aggiudicataria, quella della ricorrente non si è limitata a rinviare integralmente a quanto richiesto dal Capitolato ma ha allegato uno schema in cui erano indicate postazioni e orari per ogni Distretto sanitario. Mettendo a confronto tale schema con l’Allegato 1 al Capitolato si evince che non c’è perfetta coincidenza. Ne consegue che avrebbe dovuto essere la Commissione di gara, in presenza di voci discordanti, a decidere di dare la prevalenza al rinvio per relationem al Capitolato, e ciò in violazione del principio che esclude che l’organo collegiale possa supplire a sostanziali carenze dell’offerta presentata, integrandola o rielaborandola, così superando decadenze o situazioni d’inammissibilità già verificatesi (Cons. St., sez. V, 26 settembre 2013, n. 4760). La Commissione quindi, in ragione della rilevata incertezza e indeterminatezza, ed a presidio della par condicio tra i concorrenti che non le consentiva interventi suppletivi ex post, non ha potuto integrare le due manifestazioni di volontà in alcune parti divergenti ma, in applicazione del principio del favor partecipationis, in luogo di escludere l’offerta per contraddittorietà in parte qua, ha ritenuto di valutare questa parte dell’offerta imprecisa.

Quanto poi al numero di dipendenti che sarebbe stato impegnato nel servizio, la ricorrente ha proposto “circa” 170 unità, che è cosa ben diversa dalle 172 unità richieste dal Capitolato speciale. Ma la diversità sostanziale tra quanto richiesto e quanto offerto non è soltanto nel fatto che è stato individuato dalla Ricorrente un numero di dipendenti inferiore a quello richiesto e, oltretutto, non ben precisato, quanto soprattutto nel non aver indicato come questo personale sarebbe stato distribuito tra le due Aziende, contrariamente a quanto previsto dal Capitolato, che imponeva 67 unità presso la A.S.L. di Rieti e 105 presso la A.S.L. Rm H.

La correttezza del giudizio espresso dalla Commissione in ordine ai primi due punti giustifica la penalizzazione di almeno due punti, con la conseguenza che ove pure non fosse corretta la valutazione relativa all’”inesattezza tra orario richiesto nel Capitolato e orario riportato nel progetto”, la ricorrente non riuscirebbe a colmare la differenza di 1,56 punti tra il punteggio totale assegnato alla propria offerta e quello attribuito alla Controinteressata.

6. L’infondatezza nel merito del ricorso comporta il rigetto della domanda di risarcimento del danno atteso che l’illegittimità del provvedimento impugnato è condizione necessaria per accordare il risarcimento richiesto; la reiezione della parte impugnatoria del gravame impedisce infatti che il danno stesso possa essere considerato ingiusto o illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione (Cons. St., sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4628; id., sez. V, 15 gennaio 2013, n. 176).

7. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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