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Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura penale e disposizioni transitorie – Titolo I Norme di attuazione – Capo XIII / Capo XVII

Aprile 15, 2014 2:36 pm by: Category: Cod. procedura penale Leave a comment A+ / A-

Capo XIII – Disposizioni relative alle impugnazioni

Art. 164.
Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli

1. Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione. (1).

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

(1) I periodi che recitavano: “I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l’impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell’ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest’ultimo ha sottoscritto l’atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.” sono stati abrogati dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 165.
Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato

1. Prima della notificazione, l’impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi l’ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell’impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Art. 166.
Comunicazione al procuratore generale dell’appello dell’imputato

1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l’appello dell’imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell’articolo 595 del codice.

Art. 167.
Nuovi motivi della impugnazione già proposta

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell’articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell’articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

Art. 168.
Disposizione di rinvio

1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

Art. 169.
Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

2. Con l’atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

Art. 169-bis.
Sezione della corte di cassazione per l’esame dell’inammissibilità dei ricorsi

1. La sezione di cui al comma 1 dell’articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, L. 26 marzo 2001, n. 128.

Art. 170.
Sezioni unite

1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

Art. 171.
Questione dedotta nel corso della discussione

1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.

Art. 172.
Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite

1. Nel caso previsto dall’articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezione unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l’enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

Art. 173.
Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto

1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

Art. 174.
Rettifiche e integrazioni alla motivazione

1. Nel caso previsto dall’articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Art. 175.
Determinazione del giudice di rinvio

1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

Art. 176.
Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario

1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario, a norma dell’articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

Capo XIV – Disposizioni relative ai giurì d’onore

Art. 177.
Deferimento del giudizio a un giurì d’onore

1. Agli effetti dell’articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto s’intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. L’accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

Art. 178.
Componenti del giurì d’onore. Termine per la pronuncia del verdetto

1. Il giurì d’onore si compone di uno o più membri in numero dispari.

2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell’accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Art. 179.
Procedimento davanti al giurì d’onore

1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.

2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.

3. E’ vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

4. Quando lo ritiene necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell’articolo 177 commi 3 e 4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l’obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

Art. 180.
Sanzioni pecuniarie

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall’articolo 178 comma 2 o dall’articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da euro 25 a euro 258 a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell’articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da euro 12 a euro 129 a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell’articolo 664 del codice.

Capo XV – Disposizioni relative alla esecuzione

Art. 181.
Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, la cancelleria del giudice dell’esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato.
2. A tal fine la cancelleria notifica al condannato l’estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all’atto di precetto contenente l’intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione o, se si tratta di decreto, dalla scadenza del termine per proporre opposizione, le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa.
3. L’avviso di pagamento e il precetto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente contengono l’indicazione dell’importo e della scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell’articolo 660 comma 3 del codice. In ogni caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione.
4. La specifica contenuta nell’atto di precetto sostituisce la nota delle spese.
5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero delle spese di mantenimento in carcere
.” è stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 182.
Procedura in caso di insolvibilità (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell’esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma dell’articolo 660 del codice.
2. Al fine di accertare la effettiva insolvibilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari.” è stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 183.
Richiesta di applicazione di pena accessoria

1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l’applicazione al giudice dell’esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.

Art. 183-bis.
Esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide

1. L’espulsione del cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea e dell’apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1).

(1) Articolo aggiunto dal comma 4 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 183-ter.
Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea e di un suo familiare

1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo (1).

(1) L’articolo che recitava: “Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea.
1. L’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
.” è stato prima aggiunto dal comma 4 dell’art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94 e poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, D.L. 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129.

Art. 184.
Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall’articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

Art. 185.
Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione

1. Il giudice, nell’assumere le prove a norma dell’articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.

Art. 186.
Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato

1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall’articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.

Art. 187.
Determinazione del reato più grave

1. Per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato

Art. 188.
Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest’ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell’articolo 444 del codice. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta (1).

(1) Il comma che recitava: “Fermo quanto previsto dall’articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest’ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.” così modificato dall’art. 1, L. 2 agosto 2004, n. 205.

Art. 189.
Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza

1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l’esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.

Art. 190.
Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata

1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell’articolo 228 del codice penale.

2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all’interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell’autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’articolo 231 del codice penale.

3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell’ambito del comune.

4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell’articolo 231 del codice penale.

5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonché al centro di servizio sociale.

6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.

Art. 191.
Applicazione del divieto di soggiorno

1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell’articolo 233 del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

Art. 192.
Annotazione del decreto di grazia

1. Il pubblico ministero competente a norma dell’articolo 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull’originale della sentenza o del decreto penale di condanna.

Art. 193.
Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.

Art. 194.
Iscrizioni nel casellario giudiziale (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall’articolo 685 del codice anche i provvedimenti del pubblico ministero indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonché quelli con i quali è concessa la riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
2. Dei provvedimenti indicati nell’articolo 686 comma 1 lettera d) del codice si fa menzione solo nei certificati previsti dall’articolo 688 del codice
.” è stato abrogato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 195.
Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Il certificato spedito per ragioni di elettorato può essere richiesto anche da una persona diversa da quella alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono. Nella domanda deve essere specificato e dimostrato il legittimo interesse del richiedente.” è stato abrogato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 196.
Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell’imputato (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Le sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell’imputato previste dall’articolo 77 della legge 24 novembre 1981 n. 689 si iscrivono solo agli effetti dell’articolo 80 della medesima legge. Di tali provvedimenti non si fa menzione nei certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti incaricati di pubblici servizi a norma dell’articolo 688 comma 1 del codice.” è stato abrogato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 197.
Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall’interessato (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato non si fa menzione delle condanne per i reati per i quali è stata dichiarata la speciale causa di estinzione prevista dall’articolo 544 del codice penale, abrogato dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442.” è stato abrogato dall’art. 52 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Art. 198.
Certificati che possono essere chiesti dall’interessato (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Oltre il certificato previsto dall’art. 689 del codice, la persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere:
a) un certificato generale nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti a norma dell’articolo 686 del codice, escluse quelle previste dall’art. 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del codice;
b) un certificato civile nel quale sono riportate le iscrizioni esistenti a norma dell’articolo 686 comma 1 lettere b) e c) del codice nonché i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.”
è stato abrogato dall’art. 34, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

Art. 199.
Recupero delle spese del procedimento (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Le spese del procedimento anticipate dall’erario sono recuperate per intero. Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti e le indennità di trasferta spettanti all’ufficiale giudiziario, le spese postali e telegrafiche per la notificazione degli atti a richiesta dell’ufficio o per l’invio dell’informazione di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono recuperati nella misura fissa stabilita con regolamento del ministro delle finanze, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Il regolamento determina la misura stessa, con riferimento al numero degli atti e delle attività mediamente compiute in ciascun procedimento e delle disposizioni di legge che regolano l’imposizione; fissa altresì le percentuali e le modalità di ripartizione delle somme in questione.” è stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 200.
Annotazione delle spese anticipate dall’erario (1)

(1) L’articolo che recitava: “1. Al momento della iscrizione dell’ordine di pagamento nel registro delle spese di giustizia, la cancelleria o la segreteria iscrive l’importo delle spese anticipate dall’erario e recuperabili per intero a norma dell’articolo 199 nella distinta delle spese allegata al fascicolo, indicando la data e l’atto cui l’anticipazione si riferisce.
2. L’importo della somma anticipata è altresì annotato a margine dell’atto predetto.” è stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Capo XVI – Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Art. 201.
Traduzione delle domande provenienti da un’autorità straniera

1. Le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

Art. 202.
Consenso dell’interessato alla estradizione per l’estero

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell’interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.

Art. 203.
Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione

1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l’avvenuta scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza della corte di appello o l’avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

Art. 204.
Comunicazioni all’autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all’estero

1. Le comunicazioni previste dall’articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all’autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell’avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell’emissione del decreto previsto dall’articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

Art. 204-bis.
Comunicazioni all’autorità giudiziaria in tema di rogatoria

1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l’autorità giudiziaria che la invia direttamente all’autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 15, L. 5 ottobre 2001, n. 367.

Art. 205.
Richiesta del testo di leggi straniere

1. L’autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.

Art. 205-bis.
Irrevocabilità del consenso nell’ambito di procedure di cooperazione giudiziaria

1. Quando è previsto dal codice e da accordi internazionali, per l’espletamento di determinati atti, che l’interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l’interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 16, L. 5 ottobre 2001, n. 367.

Art. 205-ter.
Partecipazione al processo a distanza per l’imputato detenuto all’estero

1. La partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto all’estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell’articolo 146-bis.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l’atto e se quest’ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L’imputato ha diritto alla presenza dell’interprete se non conosce la lingua del luogo ove l’atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell’imputato all’estero non può comportare la sospensione o il differimento dell’udienza quando è possibile la partecipazione all’udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l’imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all’udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 147-bis (1).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 16, L. 5 ottobre 2001, n. 367.

Capo XVII – Disposizione finale

Art. 206. Regolamento ministeriale

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;

b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;

c) le altre attività necessarie per l’attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall’articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all’uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura penale e disposizioni transitorie – Titolo I Norme di attuazione – Capo XIII / Capo XVII Reviewed by on . Capo XIII - Disposizioni relative alle impugnazioni Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli 1. Le parti dev Capo XIII - Disposizioni relative alle impugnazioni Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli 1. Le parti dev Rating: 0

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