Capo IX – Disposizioni relative ai procedimenti speciali
Art. 134.
Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso
1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all’imputato non comparso, unitamente all’avviso di deposito della sentenza medesima.
Art. 134-bis.
Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato
1. Nei casi previsti dall’articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell’imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 14, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 135.
Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena
1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l’esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.
Art. 136.
Limiti all’effetto estintivo
1. L’effetto estintivo previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
Art. 137.
Concorso formale e continuazione
1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell’articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall’articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l’ultima sentenza.
2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.
Art. 138.
Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo
1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell’articolo 431 del codice. Quando l’imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all’udienza.
Art. 139.
Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato
1. Durante i termini previsti dall’articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 454 comma 2 del codice.
Art. 140.
Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna
1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell’articolo 459 comma 1 del codice.
Capo X – Disposizioni relative al procedimento di oblazione
Art. 141.
Procedimento di oblazione
1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari (1), il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari.
2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l’interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all’oblazione e che il pagamento dell’oblazione estingue il reato.
3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l’oblazione e non è stato dato l’avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell’imputato.
4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all’oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all’interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l’estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice (2).
4-bis. In caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, l’imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato (3).
(1) Le parole che recitavano: “ovvero a norma dell’articolo 557 del codice” sono state soppresse dall’art. 53, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(2) Periodo aggiunto dall’art. 53, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
(3) Comma aggiunto dall’art. 53, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Capo XI – Disposizioni relative al dibattimento
Art. 142.
Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso
1 (…) (1).
2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell’articolo 210 del codice è richiesto l’ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario.
3. L’atto di citazione contiene:
a) l’indicazione della parte richiedente e dell’imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;
b) le generalità e il domicilio della persona da citare;
c) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;
d) l’indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice;
e) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell’articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l’indicazione dell’imputato.
(1) Il comma che recitava: “1. I testimoni, i periti, gli interpreti e i consulenti tecnici sono citati almeno tre giorni prima della data fissata per il dibattimento” è stato abrogato dall’art. 2, comma secondo, lettera b), D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.
Art. 143.
Rinnovazione della citazione a giudizio
1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.
Art. 144.
Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. Gli importi delle spese e delle indennità dovuti ai testimoni, periti e consulenti tecnici citati a richiesta delle parti private non ammesse al gratuito patrocinio sono anticipati dalle parti richiedenti.
2. Il presidente può esonerare l’imputato, che ne faccia domanda, dalla anticipazione degli importi indicati nel comma 1, per tutte o alcune delle persone di cui è chiesta la citazione.
3. Con il regolamento previsto dall’articolo 206 comma 1 sono disciplinate le modalità di liquidazione e di versamento degli importi indicati nel comma 1.” è stato abrogato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 145.
Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti
1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all’inizio dell’udienza.
2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.
Art. 145-bis.
Aule di udienza protette
1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d’appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l’aula protetta per il dibattimento nell’ambito del distretto. Qualora l’aula protetta non sia disponibile nell’àmbito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d’appello nel cui distretto si trova il giudice competente l’indicazione dell’aula disponibile, individuata nel distretto di corte d’appello più vicino.
2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell’articolo 133 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 6, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 146.
Aula di udienza dibattimentale
1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all’organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.
Art. 146-bis.
Partecipazione al dibattimento a distanza
1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, nonché nell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi (1):
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L’esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;
c) (…) (2).
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all’articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest’ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice (3).
2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d’ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell’udienza.
3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.
4. E’ sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l’imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell’aula di udienza e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l’imputato si collega in audiovisione è equiparato all’aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l’imputato e ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l’esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l’imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell’imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l’imputato, in vece dell’ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all’imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l’ausiliario o l’ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell’articolo 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell’imputato o ad altro atto che implica l’osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell’imputato nell’aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell’atto.
(1) L’alinea che recitava: “Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi” è stato così modificato dall’art. 8, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374.
(2) La lettera che recitava: “c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e integrazioni” è stata soppressa dall’art. 15, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.
(3) Comma aggiunto dall’art. 15, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, e, successivamente, così sostituito dalla lett. b-bis) del comma 1 dell’art. 2, D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9.
Art. 147-bis.
Esame degli operatori sotto copertura, delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso (1)
1. L’esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all’esame, determinate, d’ufficio ovvero su richiesta di parte o dell’autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.
1-bis. L’esame in dibattimento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, degli ausiliari e delle interposte persone, che abbiano operato in attività sotto copertura ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni, si svolge sempre con le cautele necessarie alla tutela e alla riservatezza della persona sottoposta all’esame e con modalità determinate dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente, in ogni caso idonee a evitare che il volto di tali soggetti sia visibile (2).
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell’esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l’ausiliario redige verbale a norma dell’articolo 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l’esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:
a) quando l’esame è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio di protezione previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, o alle speciali misure di protezione di cui al citato articolo 13, commi 4 e 5, del medesimo decreto-legge (3);
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all’esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall’articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;
c) quando, nell’ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, o dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell’articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis o dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti (4);
c-bis) quando devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, anche appartenenti ad organismi di polizia esteri, nonché ausiliari e interposte persone, in ordine alle attività dai medesimi svolte nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. In tali casi, il giudice o il presidente dispone le cautele idonee ad evitare che il volto di tali soggetti sia visibile (5).
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell’articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l’esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell’articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.
(1) La rubrica che recitava: “Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso” è stata così modificata dal n. 1) della lettera b) del comma 4 dell’art. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136.
(2) Comma aggiunto dal n. 2) della lettera b) del comma 4 dell’art. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136.
(3) La lettera che recitava: “a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell’ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall’articolo 51, comma 3-bis, nonché dall’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice.” è stata così sostituita dal comma 2 dell’art. 11, L. 13 agosto 2010, n. 136.
(4) La lettera che recitava: “c) quando, nell’ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell’articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dal medesimo articolo 51, comma 3-bis, anche se vi è stata separazione dei procedimenti” è stata così sostituita dall’art. 8, D.L. 18 ottobre 2001, n. 374.
(5) Lettera aggiunta dal n. 3) della lettera b) del comma 4 dell’art. 8, L. 13 agosto 2010, n. 136.
Art. 147-ter.
Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia
1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ed altro atto che implica l’osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l’accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell’atto.
2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell’aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell’articolo 473, comma 2, del codice.
3. Se l’atto da assumere non ne rende necessaria l’osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.
Art. 148.
Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento
1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell’art. 491, comma 4 del codice, sono restituiti al pubblico ministero.
Art. 149.
Regole da osservare prima dell’esame testimoniale
1. L’esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell’aula di udienza.
Art. 150.
Esame delle parti private
1. L’esame delle parti private, nell’ordine previsto dall’articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l’assunzione delle prove a carico dell’imputato.
Art. 151.
Assunzione di nuove prove
1. Nel caso previsto dall’articolo 507 del codice, il giudice dispone l’assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l’ordine previsto dall’articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando è stato disposto di ufficio l’esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all’esito, la parte che deve condurre l’esame diretto.
Art. 152.
Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell’articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell’articolo 225 del codice.
Art. 153.
Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
1. Agli effetti dell’articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.
Art. 154.
Redazione non immediata dei motivi della sentenza
1. Nei casi previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.
2. L’estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.
3. La minuta, sottoscritta dall’estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell’originale.
4. Il presidente e l’estensore, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.
4-bis. Il Presidente della Corte d’appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall’articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura (1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 4, D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Art. 154-bis.
Liberazione dell’imputato prosciolto
1. L’imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.
2. L’imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l’immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l’istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l’istituto anche senza accompagnamento. E’ vietato l’uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.
Art. 154-ter.
Comunicazione della sentenza
1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di un’amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo all’amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito (1).
(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell’art. 70, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.
Capo XII – Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica
Art. 155.
Decisione sulla richiesta di incidente probatorio (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. Ai fini della decisione prevista dall’articolo 551 comma 2 del codice, il giudice per le indagini preliminari può chiedere in visione il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate.” è stato abrogato dall’art. 54, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 156.
Opposizione alla richiesta di archiviazione (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. La persona offesa dal reato, con l’opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa.
2. A seguito dell’opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell’articolo 554 comma 2 del codice.” è stato abrogato dall’art. 54, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 157.
Ulteriori indagini. Avocazione
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l’esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell’articolo 414 del codice.
2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.
Art. 158.
Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. Nel caso previsto dall’articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l’ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che può disporre l’avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l’imputazione entro i cinque giorni successivi.
2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l’avocazione è immediatamente comunicato al pubblico ministero.
3. Disposta l’avocazione, il procuratore generale formula l’imputazione entro il termine previsto dall’articolo 554 comma 2 del codice ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti del codice.” è stato abrogato dall’art. 54, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 159.
Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio
1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.
2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all’applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall’articolo 444, comma 1, del codice.
Art. 160.
Determinazione della data dell’udienza dibattimentale o del procedimento speciale
1. Ai fini dell’emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall’articolo 132 comma 2 è proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari. 2. (…) (1).
(1) Il comma che recitava: “2. Quando il pubblico ministero deve fissare l’udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l’individuazione della data dell’udienza è effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal presidente del tribunale” è stato abrogato dall’art. 54, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 161.
Deposito degli atti per il giudizio abbreviato (1)
(1) L’articolo che recitava: “1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell’articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, è contenuto l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facoltà per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.” è stato abrogato dall’art. 54, L. 16 dicembre 1999, n. 479.
Art. 162.
Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale
1. La delega prevista dall’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all’applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.
4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l’udienza per il tempo strettamente necessario.
Art. 163.
Presentazione dell’arrestato per la convalida
1. Nel caso previsto dall’articolo 558 comma 1, la presentazione dell’arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l’atto mediante il quale formula l’imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all’udienza.
Capo XII-bis – Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale (1)
(1) Il capo XII-bis con gli articoli 163-bis e 163-ter sono stati aggiunti dall’art. 217, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 163-bis.
Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale
1. L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
2. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.
Art. 163-ter.
Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata
1. Nei casi previsti dall’articolo 461 comma 1 e dall’articolo 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.