passaggio tratto dalla sentenza numero 902 del 27 novembre 2013 pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
N. 00902/2013REG.PROV.COLL. N. 00669/2012 REG.RIC. N. 00680/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 669 del 2012, proposto da: contro Fratelli Controinteressata S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Ilardo e Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste N. 89; nei confronti di Controinteressata Vincenzo, Controinteressata Giuseppe, Controinteressata Giuseppe, Controinteressata Pasquale, non costituiti in giudizio; sul ricorso numero di registro generale 680 del 2012, proposto da: contro Fratelli Controinteressata S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Umberto Ilardo e Salvatore Mazza, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste n. 89; nei confronti di Ricorrente Giuseppe, non costituito in giudizio; e con l’intervento di ad adiuvandum: entrambi per la riforma della sentenza del Tar Sicilia – Catania -sezione II n. 962/2012, resa tra le parti, concernente condanna al risarcimento dei danni; Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2013 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avv. M. Mancuso, l’avv. U. Ilardo, l’avv. dello Stato Mango, l’avv. G. Liguori e l’avv. N. Marotta su delega dell’avv. G. Meo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Nel marzo del 1996 il Tribunale civile di Catania dichiarò lo stato di insolvenza della F.lli Controinteressata s.p.a. la quale, in ragione dei suoi requisiti dimensionali, è stata poi sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 95 del 1979. Alla stessa procedura sono poi state sottoposte, ai sensi dell’art. 3 della legge citata, anche le altre società del Gruppo una volta incorse anch’esse nella dichiarazione di insolvenza. Gli odierni appellanti, nella qualità di soci di società controllanti la Capogruppo e di garanti della stessa, nell’anno 2006 hanno proposto avanti al G.O. azione di risarcimento per i danni da essi patiti in conseguenza dell’attività posta in essere dai Commissari straordinari, dal Comitato di Sorveglianza e dal vigilante Ministero delle Attività Produttive. Con sentenza n. 2931 del 2009 l’adito Tribunale civile etneo ha declinato la giurisdizione, osservando che i danni lamentati dagli attori derivavano da attività provvedimentale posta in essere dai vari soggetti attivi nella procedura, la cui legittimità non poteva che essere vagliata dal Giudice amministrativo. Gli interessati hanno quindi riproposto la loro domanda con ricorso avanti al T.A.R. Lazio, successivamente riassunto avanti al T.A.R. Catania a seguito di Regolamento di competenza. E’ intervenuto ad adiuvandum in quel giudizio il sig. Ricorrente Giuseppe, anch’egli socio di società controllante la capogruppo. Nelle more del giudizio, intervenuta una transazione con la Sicilcassa s.p.a, i ricorrenti hanno rinunciato alle domande proposte in ricorso avverso la Sicilcassa medesima. Si è costituito in quella fase del giudizio il Ministero dello sviluppo economico, il quale ha tra l’altro eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. Si è altresì costituita la Fratelli Controinteressata s.p.a. deducendo anch’essa l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame. La società ha altresì richiesto la condanna dei ricorrenti per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 26 secondo comma cod. proc. amm. Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito Tribunale: – ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda spiegata originariamente dai ricorrenti nei confronti della Sicilcassa; – ha dichiarato per il resto inammissibile la domanda risarcitoria per difetto di legittimazione attiva in capo ai soci della società controllante la società in a.s.; – ha rigettato la richiesta di condanna dei ricorrenti per lite temeraria formulata dalla Fratelli Controinteressata s.p.a. La sentenza è stata impugnata con il primo degli atti di appello oggi all’esame dai soccombenti ricorrenti i quali ne hanno chiesto l’integrale riforma. La sentenza è stata altresì impugnata dall’interveniente Ricorrente Giuseppe il quale ne domanda anch’egli la integrale riforma con accoglimento della domanda risarcitoria già proposta in primo grado. Ha altresì proposto appello incidentale la Fratelli Controinteressata s.p.a. la quale torna a richiedere la condanna dei ricorrenti per lite temeraria. Si è costituita l’Amministrazione instando per il rigetto degli appelli ed eccependo peraltro l’inammissibilità del gravame proposto dall’interveniente Ricorrente . Le Parti hanno depositato memorie e repliche insistendo nelle già rappresentate conclusioni. All’Udienza del 20 giugno 2013 gli appelli sono stati posti in decisione. DIRITTO Gli appelli vanno riuniti ai sensi dell’art. 96 cod. proc. amm., in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Essi sono infondati nel merito, il che dispensa il Collegio dallo scrutinare le eccezioni mediante le quali le Parti intimate hanno dedotto l’inammissibilità del gravame proposto dal sig. Ricorrente Giuseppe. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti ricordano di aver originariamente adito il giudice ordinario il quale si è però dichiarato sfornito di giurisdizione in ordine ad una domanda risarcitoria fondata sulla lesione di interessi legittimi. A fronte di tale statuizione la sentenza impugnata afferma invece che la posizione giuridica dei ricorrenti ha consistenza di diritto soggettivo e la sua lesione non è pertanto tutelabile avanti al giudice amministrativo. Ne consegue una sorta di corto circuito o rimpallo giudiziario che lede irrimediabilmente il diritto di difesa dei soggetti coinvolti nella controversia, al quale il TAR avrebbe dovuto ovviare sollevando un rituale conflitto negativo di giurisdizione. Il mezzo non può essere favorevolmente scrutinato. L’art. 59 della legge n. 69 del 2009, nel codificare il principio della translatio iudicii già affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 2007 e dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 4109 del 2007, così dispone per quanto di interesse: “ 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.”. Analogamente l’art. 11 del codice del processo amministrativo così prevede per il caso di translatio al comma 3: “3. Quando il giudizio e’ tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest’ultimo, alla prima udienza, puo’ sollevare anche d’ufficio il conflitto di giurisdizione.”. Ciò premesso nel caso all’esame, come risulta dalla narrativa, il Tribunale civile di Catania declinò la propria giurisdizione affermando che i danni lamentati dai soci della società in a.s. e dei quali gli stessi avevano richiesto il risarcimento derivano da provvedimenti amministrativi ( rispettivamente adottati dal commissari liquidatori, dal comitato di sorveglianza e dal Ministero vigilante) la cui legittimità non poteva essere scrutinata dal giudice civile. In sostanza secondo il giudice ordinario il petitum sostanziale della controversia – ossia lo specifico oggetto della stessa al di là della prospettazione dei ricorrenti – doveva correlarsi al contenuto obiettivo della posizione giuridica dedotta in giudizio la quale, al cospetto di una attività provvedimentale, non poteva che avere consistenza di interesse legittimo. Per parte sua il TAR, avanti al quale la domanda risarcitoria era stata riproposta, con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso riscontrando un radicale difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. In sostanza, secondo il Tribunale, i soci della società collocata in amministrazione straordinaria non hanno titolo a lamentarsi dei danni derivanti dalla illegittima attività amministrativa posta in essere dai vari organi coinvolti nella procedura. Ne consegue che il vero oggetto della pronuncia resa dal T.A.R riguarda la proponibilità della domanda e dunque una questione la quale sul piano processuale non risulta pregiudicata dal previo riconoscimento da parte del G.O. della sussistenza in materia della giurisdizione amministrativa. ( cfr. in chiave sistematica l’art. 386 cod. proc. civ.). Ed anzi, intanto il Tribunale ha potuto dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e l’inammissibilità della loro domanda in quanto ha previamente ritenuto sussistente la propria giurisdizione, di talchè per quanto ora rileva nel caso all’esame, non si è verificato alcun conflitto negativo di giurisdizione tra il Giudice ordinario e quello amministrativo. D’altro canto occorre anche considerare che, come eccepito dalla appellata società, nel corso delle complesse vicende processuali sopra tratteggiate, i ricorrenti hanno significativamente modificato la ragione fondante della loro domanda risarcitoria, dapprima ricollegata all’illegittimità dei provvedimenti adottati dagli organi della procedura e successivamente in questa sede fatta invece essenzialmente derivare dai comportamenti illeciti asseritamente imputabili agli organi in questione. La doglianza degli appellanti va quindi disattesa, dovendosi peraltro osservare che gli stessi restano pur sempre tutelati dalla possibilità di denunciare ( pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009) l’ipotetico conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, secondo comma, cod. proc. civ. ( cfr. SS.UU. n. 16883 del 2013). Con i successivi motivi gli appellanti deducono che ha errato il Tribunale nell’affermare che i soci della società e i fideiussori della stessa non sono legittimati a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla mala gestio posta in essere dalla procedura. Infatti le conseguenze economiche di tale gestione si sono riverberate in modo diretto sui patrimoni personali dei soci, azzerando il valore delle quote sociali in loro possesso. Analogamente i fideiussori hanno subito, a seguito delle perdite determinate dalla gestione commissariale e della conseguente escussione dei loro beni personali, un pregiudizio patrimoniale che li colloca in posizione analoga a quella dei soci illimitatamente responsabili. Tali soggetti, dunque, hanno pieno titolo ad agire in giudizio per il ristoro dei danni patiti, come del resto riconosciuto dal Consiglio di Stato il quale, con la sentenza della VI Sez. n. 1585 del 2009, ha ammesso i soci illimitatamente responsabili di una società in a.s. all’impugnativa dei provvedimenti ministeriali di autorizzazione alla vendita di beni aziendali. I mezzi ora compendiati, che vanno esaminati congiuntamente attesa la loro interconnessione, non sono fondati. La controversia (nella misura in cui investe preliminarmente la legittimazione attiva dei ricorrenti) appare in tutto coincidente con altre, relative principalmente alla liquidazione di beni di società del c.d. Gruppo Controinteressata in amministrazione straordinaria, intorno alle quali è andato formandosi un orientamento consolidato di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, espressamente condiviso nella sentenza gravata e dal quale questo Collegio non ravvisa motivi per discostarsi. In sintesi, alla stregua di tale indirizzo anche nel caso all’esame deve affermarsi che: – la qualità di socio di una società non risulta idonea ad individuare in capo al singolo un interesse legittimo distinto da quello proprio della società e non legittima, pertanto, la proposizione di autonomo ricorso contro il provvedimento lesivo di interessi della società; – riguardo ai provvedimenti amministrativi lesivi degli interessi della società è la società stessa che deve eventualmente insorgere (attraverso i suoi organi ordinari, tuttora esistenti e legittimati); – nelle persone dei soci possono individuarsi soltanto interessi di mero fatto all’accoglimento dei ricorsi proposti delle società incise, che consentono loro la proposizione di atti di intervento ad adiuvandum, ma non di impugnazioni in via autonoma. ( cfr. ad es. C.G.A. nn. 136 del 2001 e 336 del 2003 nonchè più di recente n. 980 del 2009). Infatti i soci della società in a.s. ( siano essi persone fisiche o persone giuridiche) non hanno la disponibilità delle situazioni giuridiche soggettive che restano in capo al soggetto società e ad esso vanno esclusivamente riferite, ben potendo invece i predetti attivare nei confronti degli amministratori, ancorché straordinari, e delle deliberazioni da essi adottate gli specifici rimedi previsti dal Codice e dalla legislazione civilistica a tutela dei loro diritti soggettivi. D’altra parte, come correttamente rilevato dal TAR, nel caso in esame gli appellanti pretendono di far valere in nome proprio il diritto della società mediante un meccanismo sostitutivo ( per così dire ) di secondo grado, essendo essi non soci della F.Lli Controinteressata ma di società a sua volta socia di quella. Tanto chiarito per quanto riguarda i soci, ancor più radicale è il difetto di legittimazione dei fideiussori. A prescidere da ogni approfondimento circa le eccezioni versate dalla società in ordine alla carente prova del possesso effettivo di tale qualità in capo ai ricorrenti ed a prescindere dal fatto che il nocumento per il garante deriva in realtà dalla pregressa e inoppugnata dichiarazione di insolvenza della società garantita, è infatti evidente che il rilascio della garanzia non legittima comunque il fideiussore a sostituirsi nell’esercizio avanti al giudice amministrativo dei diritti spettanti al soggetto garantito. Infatti il processo amministrativo ( fatte salve espresse previsioni normative le quali consentano ricorsi in sostituzione come nel caso dell’art. 9 D. L.vo n. 267 del 2000 secondo cui ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune e alla Provincia) non conosce ipotesi di legittimazione anomala quali quelle proprie dei rapporti civilistici e di cui caso tipico è appunto quello previsto dall’art. 2900 cod. civ. ( azione surrogatoria). Come si è detto, gli appellanti invocano a sostegno della loro pretesa l’orientamento espresso dalla VI^ Sez. del Consiglio di Stato con la decisione n. 1585 del 2009, con la quale i soci accomandatari di una s.a.s. in amministrazione straordinaria furono ritenuti legittimati ad impugnare il provvedimento ministeriale di autorizzazione alla vendita di taluni cespiti aziendali. In linea generale la VI^ Sez. fonda la sua statuizione sul rilievo secondo cui “ ove si accedesse alla tesi del difetto di legittimazione del socio ad agire “jure proprio” l’ autorizzazione ministeriale verrebbe posta in condizione di sostanziale insindacabilità quanto alla correttezza della scelta effettuata in relazione agli scopi di rilievo pubblico cui deve essere finalizzata l’ amministrazione straordinaria dell’ impresa in stato di insolvenza, e ciò in contrasto con i principi di rilevo costituzionale garanti della tutela dei diritti e degli interessi a fronte degli atti della pubblica amministrazione, senza limitazione per tipologie di provvedimenti.”. Al riguardo questo Consiglio ha già avuto modo di evidenziare che il deficit di tutela paventato dagli appellanti in realtà non sussiste ben potendo agire in giudizio la società, alla quale va correttamente imputata l’attività imprenditoriale e nei riguardi della quale gli atti di cui si contesta la legittimità producono i loro effetti diretti. ( cfr. CGA n. 980 del 2009 cit.). In ogni caso, anche volendo prescindere da ogni approfondimento sul punto, deve essere considerato che il caso deciso dalla VI Sez. presenta profili assolutamente peculiari, che invece non ricorrono nel presente giudizio. Ed invero basta considerare che in quella fattispecie per un verso ai ricorrenti in quanto soci illimitatamente responsabili era stata estesa la dichiarazione di insolvenza già originariamente pronunciata nei confronti della società; per altro e decisivo verso gli stessi, in quanto accomandatari, dovevano considerarsi rappresentanti legali della società e dunque risultavano in ogni caso titolati ad agire in nome di quella. Sulla scorta delle considerazioni che precedono gli appelli risultano infondati, dovendosi confermare in rito quanto statuito dal Tribunale etneo circa il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Risulta conseguentemente precluso l’esame nel merito della domanda risarcitoria spiegata dai ricorrenti stessi. Anche l’appello incidentale, col quale la società torna a richiedere la condanna dei ricorrenti per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 comma primo cod. proc. civ., deve essere ad avviso di questo Collegio disatteso. Si premette che nel controricorso versato in prime cure la società ( per un probabile refuso) aveva in realtà richiesto la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 26 comma 2 cod. proc. amm. ma che il TAR ha correttamente riqualificato tale domanda come indubitabilmente volta ad ottenere il risarcimento danni conseguenti a lite temeraria disciplinato dall’art. 96 comma primo cod. proc. civ., cui rinvia il comma 1 dell’art. 26. Dal momento che, in difetto di specifica contestazione, tale qualificazione è coperta da giudicato occorre dunque verificare se nella specie sussistono i presupposti per l’applicazione del citato art. 96. Al riguardo, come è noto, secondo costante giurisprudenza di legittimità l’affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell’art. 96, primo comma, cod. proc. civ., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l’avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio. A giudizio del Collegio – esclusa ogni possibilità di considerare irrituale o fraudolento il ricorso proposto dai soci – nemmeno può ritenersi provato col necessario grado di attendibilità che gli stessi abbiano agito in giudizio con dolo o colpa grave, in quanto da un lato il ricorso è stato da essi riproposto avanti al giudice amministrativo su precisa indicazione del G.O.; dall’altro e soprattutto la questione evocata nel presente giudizio presenta non irrilevanti margini di peculiarità rispetto a quelle in relazione alle quali si era andato nel tempo formando l’ orientamento di questo Consiglio e del TAR Catania sopra richiamato e il cui carattere del tutto consolidato e incontroverso ha indotto ad es. il Collegio della sentenza n. 13 del 2011 a condannare i ricorrenti per responsabilità aggravata. Mentre infatti nei casi precedenti e in quello deciso dalla sentenza ora citata era stata contestata la legittimità di specifiche e puntuali determinazioni amministrative, nella fattispecie all’esame viene in considerazione nel suo complesso un profilo sino ad ora inedito, concernente la complessiva attività di vigilanza che gli organi amministrativi avrebbero omesso. L’appello incidentale va quindi respinto. La reciproca soccombenza e la complessità della prima questione trattata consigliano di compensare tra tutte le Parti costituite spese e onorari del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando così decide: – riunisce gli appelli principali e li respinge; – respinge l’appello incidentale; – compensa spese e onorari di questo grado del giudizio tra tutte le Parti costituite; – ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore Silvia La Guardia, Consigliere Pietro Ciani, Consigliere Giuseppe Barone, Consigliere L’ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/11/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Sentenza integrale
Ricorrente Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Mancuso e Gianluca Torrisi, con domicilio eletto presso Marcello Mancuso in Palermo, via I. La Lumia n. 11;
Ministero delle Attivita’ Produttive, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi n. 81;
Controinteressata Vincenzo in proprio e quale socio Zeutron S.p.A., Controinteressata Giuseppe ( 1946) in proprio e quale socio Zeutron S.p.A., Controinteressata Giuseppe ( 1952) in proprio e quale socio Zeutron S.p.A., Controinteressata Pasquale, in proprio e quale socio Zeutron S.p.A., rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Liguori, Concetto Costa e Armando Finocchiaro, con domicilio eletto presso Giovanni Liguori in Palermo, via P.Pe di Villafranca, 91;
Ministero Delle Attivita’ Produttive, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi n. 81;
Sicilcassa S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Meo, con domicilio eletto presso Pierluigi Vigneri in Palermo, via Messina n. 15;