passaggio tratto dalla sentenza numero 240 del 10 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
Sentenza integrale
N. 00240/2013 REG.PROV.COLL.
N. 06055/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6055 del 2011, proposto da: Ricorrente Costruzioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Biagio Capasso, con domicilio eletto presso Biagio Capasso in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
contro
Comune di Grazzanise in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso Fabrizio Perla in Napoli, via Santa Brigida, n. 39;
nei confronti di
CONTROINTERESSATA Costruzioni Generali S.r.l., CONTROINTERESSATA 2 società consortile a r.l., rappresentate e difese dall’avv. Luigi M. D’Angiolella, con domicilio eletto presso Luigi M. D’Angiolella in Napoli, viale Gramsci, 16; CONTROINTERESSATA 3. di C_ Vincenzo & C. S.a.s., B_ Mario, CONTROINTERESSATA 4 Costruzioni S.r.l., Consorzio Stabile CONTROINTERESSATA 5 S.c.r.l., Controinteressata 6 Costruzioni S.r.l., Controinteressata 7 S.r.l., Controinteressata 8 Raffaele Costruzioni S.r.l., * Costruzioni e Restauri S.r.l., Progettazione & Costruzioni – CONTROINTERESSATA 10. S.r.l., Controinteressata 11 S.r.l.;
per l’annullamento
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 141 DEL 17/10/2011 RECANTE L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA “REALIZZAZIONE DELL’EMISSARIO DI GRAZZANISE, OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E IL RISANAMENTO SANITARIO DEL TERRITORIO COMUNALE”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Grazzanise in persona del Sindaco p.t., di CONTROINTERESSATA. Costruzioni Generali S.r.l. e di CONTROINTERESSATA 2 società consortile a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– con ricorso notificato il 23 novembre 2011 e depositato il 1° dicembre 2011, la Ricorrente Costruzioni s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta dal Comune di Grazzanise, per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di “realizzazione dell’emissario di Grazzanise, opere per la riqualificazione ambientale ed il risanamento igienico-sanitario del territorio comunale” (determina a contrarre n. 55 del 27 aprile 2011; bando del 27 aprile 2011, prot. n. 3993): — determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 141 del 17 ottobre 2011, recante l’aggiudicazione definitiva in favore dell’ATI CONTROINTERESSATA. Costruzioni Generali s.r.l. – CONTROINTERESSATA 3. di C_ Vincenzo & C. s.a.s. – B_ Mario, comunicata con nota del 20 ottobre 2011, prot. n. 9136, anticipata via fax; — verbali di gara n. 1 del 29 luglio 2011, n. 2 del 4 agosto 2011, n. 3 del 9 settembre 2011, n. 4 del 14 settembre 2011, n. 5 del 15 settembre 2011, n. 6 del 16 settembre 2011, n. 7 del 21 settembre 2011; — bando di gara, in parte qua e ove lesivo, — ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente;
– richiedeva, altresì, la declaratoria di inefficacia e il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria definitiva ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente monetario;
– a sostegno dell’esperito gravame, la ricorrente, sesta classificata nella graduatoria di gara dopo l’ATI CONTROINTERESSATA. – CONTROINTERESSATA 3. – B_ Mario, il Consorzio stabile CONTROINTERESSATA 5, l’ATI Controinteressata 7 s.r.l. – Controinteressata 8 Raffaele Costruzioni s.r.l., la CONTROINTERESSATA 9 s.r.l. Costruzioni e Restauri e la Controinteressata 11 s.r.l., denunciava i seguenti vizi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 40 ss. del d.lgs. n. 163/2006; violazione del bando di gara; violazione dell’art. 4 del d.p.r. n. 34/2000; violazione della l. n. 241/1990; eccesso di potere; erroneità; inesistenza dei presupposti; disparità di trattamento; 2) violazione degli artt. 38 ss. del d.lgs. n. 163/2006; violazione della l. n. 241/1990; eccesso di potere; disparità di trattamento; violazione della previsione della regolarità contributiva; 3) violazione del bando di gara e del d.lgs. n. 163/2006; violazione della l. n. 241/1990; eccesso di potere; illogicità; disparità di trattamento; 4-8) violazione e falsa applicazione degli artt. 83 ss. del d.lgs. n. 163/2006; violazione del bando di gara; violazione della l. n. 241/1990; eccesso di potere; erroneità; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e segretezza;
– in estrema sintesi, lamentava che: — la ditta individuale B_ Mario, mandante dell’ATI aggiudicataria, la Controinteressata 6 Costruzioni s.r.l., consorziata designata per l’esecuzione dell’appalto dal Consorzio stabile CONTROINTERESSATA 5, secondo classificato, la Controinteressata 7 s.r.l. e la Controinteressata 8 Raffaele Costruzioni, rispettivamente, mandataria e mandante dell’ATI terza classificata, non sarebbero state in possesso di una certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 (richiesta a pena di esclusione ad ogni concorrente associato o consorziato) che corrispondesse alla categoria di lavori OG6 e non avrebbero potuto, quindi, godere del beneficio della dimidiazione della garanzia provvisoria ex art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006; — alla stregua del DURC esibito in gara, la PROGECO s.r.l. Progettazioni & Costruzioni, ausiliaria della CONTROINTERESSATA 9, quarta classificata, non sarebbe risultata in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi; — in sede di valutazione delle offerte tecniche, alla Ricorrente Costruzioni sarebbe stato attribuito un punteggio sensibilmente inferiore rispetto alla Controinteressata 11, quinta classificata, nonostante la proposta migliorativa di quest’ultima denotasse minor pregio qualitativo; — dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente enucleato subcriteri di valutazione di ordine motivazionale, se non addirittura con funzione integrativa rispetto a quelli previsti dalla sezione VIII.2.1, n. 1, 2 e 3, del bando; — non sarebbero state indicate nei verbali di gara le forme di custodia osservate dalla commissione giudicatrice a garanzia della integrità e segretezza delle offerte tecniche;
– costituitisi sia l’intimato Comune di Grazzanise sia le controinteressate CONTROINTERESSATA. e CONTROINTERESSATA 2 società consortile a r.l. (costituita dall’ATI aggiudicataria per l’esecuzione dell’appalto), eccepivano l’irricevibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto;
– alla camera di consiglio del 21 dicembre 2011, la proposta istanza cautelare veniva respinta con ord. n. 2050/2010, confermata in appello dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato con ord. n. 973/2012;
– successivamente, all’udienza pubblica del 7 novembre 2012, la causa veniva trattenuta in decisione;
Considerato, in rito, che:
– nella seduta pubblica del 21 settembre 2011, la commissione giudicatrice si è limitata a formare la graduatoria di gara, alla quale sono susseguite, dapprima, l’aggiudicazione provvisoria, disposta con determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 131 del 29 settembre 2011, e, poi, l’aggiudicazione definitiva, disposta con determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 141 del 17 ottobre 2011;
– rispetto ad un atto endoprocedimentale, quale, appunto, la formazione della graduatoria provvisoria di gara, non incombeva sulla Ricorrente Costruzioni alcun onere decadenziale di immediata impugnazione, ricollegabile unicamente all’aggiudicazione definitiva, comunicata con raccomandata a.r. anticipata via fax e recapitata il 27 ottobre 2011 (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1907; sez. V, 12 luglio 2010, n. 4483; sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7586; sez. V, 20 giugno 2011, n. 3671; sez. III, 4 novembre 2011, n. 5866);
– a norma dell’art. 79, comma 5 bis, del d.lgs. n. 163/2006, la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva mediante fax avrebbe potuto rilevare, ai fini del decorso del termine ex art. 120, comma 5, cod. proc. amm., soltanto se tale modalità informativa fosse stata espressamente autorizzata dal concorrente;
– ora, nella documentazione versata in atti non figura una simile autorizzazione da parte della Ricorrente Costruzioni;
– in considerazione di ciò, il dies a quo per gravare l’aggiudicazione definitiva (determinazione del responsabile dell’Area tecnica n. 141 del 17 ottobre 2011) deve intendersi risalente non già al momento in cui quest’ultima è stata anticipata via fax – momento, peraltro, incerto, atteso che il rapporto di trasmissione reca una data (18 ottobre 2011) anteriore a quella di emissione dell’inviata nota informativa (20 ottobre 2011, prot. n. 9136) –, bensì al momento in cui la stessa è stata ritualmente comunicata mediante recapito di raccomandata a.r. (27 ottobre 2011);
– conseguentemente, il ricorso in epigrafe risulta tempestivamente notificato entro lo spirare del richiamato termine decadenziale ex art. 120, comma 5, cod. proc. amm. (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 settembre 2012, n. 3744);
Considerato, nel merito, che:
– il giudizio comparativo tecnico-discrezionale sull’offerta economicamente più vantaggiosa, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge al sindacato dell’adito giudice amministrativo, ove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sotto il profilo dell’illogicità manifesta, dell’erroneità dei presupposti di fatto, dell’incoerenza del procedimento valutativo (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 aprile 2006, n. 2372; 29 maggio 2006, n. 3231; sez. VI, 4 settembre 2006, n. 5100; sez. V; 21 gennaio 2009, n. 282; TAR Campania, Napoli, sez. I, 2 luglio 2007, n. 6403; 18 marzo 2011, n. 1496; TAR Molise, Campobasso, 18 luglio 2007, n. 637; TAR Puglia, Bari, Bari, sez. I, 30 ottobre 2007, n. 2647);
– ebbene, siffatti vizi non sono ravvisabili nella specie, non essendo adeguatamente documentata dalla ricorrente l’esatta, incontrovertibile ed effettiva superiorità qualitativa della propria offerta tecnica rispetto a quella formulata dalla Controinteressata 11, ma essendo, viceversa, dalla stessa fornito un quadro sinottico soggettivo, opinabile, atomistico e parziale delle offerte tecniche in parola, come tale non accreditabile in sede giurisdizionale;
– a norma dell’art. 61, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, la certificazione del sistema di qualità aziendale (UNI EN ISO 9000) deve intendersi “riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”, e cioè ai settori di attività delle imprese riguardati nel loro insieme (ad es., lavori pubblici), a prescindere dalle singole e specifiche categorie di qualificazione e dalle relative graduazioni in classifiche di valore economico (ad es., nella specie, categoria OG6, classifica V, individuata come prevalente dalla sez. III.2 del bando);
– in assenza di espresse limitazioni, essa ricomprende, quindi, tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per i quali ha conseguito l’attestazione SOA; di guisa che, nell’alternativa tra il ritenere necessaria l’espressa menzione delle categorie di opere previste in appalto e il reputare sufficiente il riferimento al sistema gestionale complessivo dell’impresa, indipendentemente dall’indicazione delle singole categorie di opere, deve privilegiarsi, al cospetto del tenore letterale delle norme di legge, l’interpretazione più aderente al favor participationis, secondo la quale, ai fini considerati, la certificazione del sistema di qualità aziendale non va rapportata al dettaglio delle categorie di opere enucleate dall’ordinamento (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 30 novembre 2011, n. 1808);
– ciò posto, nella specie, le sez. V.2, V.4, XI.2.2, lett. g e n, del bando vanno interpretate nel senso che, anche ai fini del beneficio della dimidiazione della garanzia provvisoria ex art. 75, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, la prescritta certificazione del sistema di qualità aziendale deve sussistere ex se in capo a ciascun concorrente, individuale o associato, indipendentemente dalla specifica categoria e classifica di qualificazione dal medesimo posseduta per l’esecuzione di lavori pubblici;
– diversamente opinando, si perverrebbe al risultato abnorme di vanificare le disposizioni – e le sottese finalità improntate al favor participationis – in virtù delle quali i requisiti di qualificazione possono essere ripartiti tra singole imprese riunite in raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE (cfr. art. 37, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006: “nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all’articolo 40, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo … i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale”; art. 92, commi 2, 3, e 4, del d.p.r. n. 207/2010: “per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d, del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e, del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f, del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale e’ posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori … i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma … nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara … per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d, del codice, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e, del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f, del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola … i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente … per i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f-bis, del codice, si applicano i commi 1, 2 e 3 rispettivamente nel caso di concorrente singolo, di raggruppamento di tipo orizzontale e di raggruppamento di tipo verticale”) ovvero possono essere prestati da un’impresa ausiliaria (cfr. art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006: “il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”): ed invero, se – stando alla prospettazione di parte ricorrente – la certificazione del sistema di qualità aziendale, richiesta dalla lex specialis in capo a ciascun concorrente, individuale o associato, fosse intrinsecamente ancorata alle categorie e classifiche di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici, il possesso di queste ultime – e non solo della predetta certificazione del sistema di qualità aziendale – si imporrebbe indefettibilmente per intero in capo a ciascuna impresa raggruppata ovvero in capo all’impresa avvalente (oltre che all’ausiliaria), con conseguente svuotamento delle disposizioni citate ed a discapito della sottesa finalità di ampliamento della platea dei potenziali concorrenti;
– stante l’infondatezza delle censure dianzi scrutinate, relative all’ammissione in gara dell’aggiudicataria (ATI CONTROINTERESSATA. – CONTROINTERESSATA 3. – B_ Mario), della seconda (Consorzio stabile CONTROINTERESSATA 5), della terza (ATI Controinteressata 7 – Controinteressata 8 Raffaele Costruzioni) e della quinta classificata (Controinteressata 11), la ricorrente non potrebbe ritrarre alcuna utilità e, quindi, vantare alcun interesse concreto e attuale all’accoglimento dell’ulteriore censura relativa all’ammissione in gara della quarta classificata (CONTROINTERESSATA 9 Costruzioni e Restauri);
Considerato, ancora, in merito alle doglianze volte all’annullamento dell’intera gara, che:
– nella seduta del 14 settembre 2011 (cfr. verbale di gara n. 4, in pari data), la commissione giudicatrice ha rilevato che: — “il progetto esecutivo posto a base d’asta presenta una serie di criticità, dovute tanto a carenze progettuali quanto alle difficoltà che la natura stessa dell’intervento comporta”; — “l’aspetto prioritario riguarda la soluzione al problema dei ricorrenti allagamenti di alcune zone del centro urbano, evitando di realizzare un tratto di fognatura in pressione della lunghezza di circa 3,2 km che risulta in contrasto con le norme tecniche vigenti … nonché con le disposizioni in materia di tutela dell’ambiente … è possibile infatti derogare all’obbligo di realizzare il drenaggio delle acque reflue attraverso correnti a pelo libero solo per brevi tratti e comunque adottando ogni accorgimento tecnico finalizzato a scongiurare il pericolo di fuoriuscita di acque luride nell’ambiente”; — “la scelta di un materiale metallico quale la ghisa sferoidale per la realizzazione di gran parte delle condotte non appare certamente felice per i problemi di scarsa durabilità delle tubazioni che l’aggressività dei liquami convogliati inevitabilmente comporterebbe”; in base a tali rilievi, aveva, quindi, determinato “di orientarsi a graduare l’attribuzione dei punteggi, previsti per gli elementi 1, 2 e 3 nella tabella del punto VIII.2.1 del bando di gara, privilegiando, nell’esame delle proposte di migliorie tecniche, quelle soluzioni che affrontino e risolvano nel modo migliore le insufficienze sopra evidenziate”;
– al riguardo, giova, in primis, sottolineare che, anche dopo la soppressione – ad opera dell’art. 1 del d.lgs. n. 152/2008 – dell’art. 83, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui consentiva di fissare, prima dell’apertura delle buste recanti le offerte tecniche, i criteri motivazionali per l’attribuzione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo indicati nel bando, è stata reputata legittima, purché anteriore all’apertura delle buste, l’articolazione in subcriteri dei punteggi da assegnare in base ai criteri principali prefissati dal bando ovvero l’integrazione di questi ultimi ovvero la fissazione di opportuni e adeguati criteri per la modulazione del punteggio da assegnare ad ogni singolo elemento entro il massimo stabilito dalla lex specialis, sempre, peraltro, col duplice, fondamentale e imprescindibile limite temporale dell’apertura delle buste e sostanziale del divieto di innovare i parametri valutativi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2010, n. 810; 13 luglio 2010, n. 4502);
– giova, altresì, rammentare che è stata reputata legittima la fissazione, da parte della commissione giudicatrice, della metodologia di attribuzione dei punteggi, per rendere più trasparente il proprio apprezzamento, a garanzia della par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008, n. 4271; sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 489; sez. V, 11 maggio 2010, n. 2826; 13 luglio 2010, n. 4502; 1° ottobre 2010, n. 7256; 28 febbraio 2011, n. 1255; sez. VI, 15 settembre 2011, n. 5157);
– anche all’indomani della modifica introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 152/2008, la giurisprudenza ha, dunque, riconosciuto alla commissione giudicatrice sia pur circoscritti margini applicativi dei criteri di valutazione prefissati dal bando di gara; margini entro i quali risulta avere, nella specie, correttamente operato l’organo tecnico collegiale in parola;
– in particolare, nella menzionata seduta del 14 settembre 2011, in omaggio al principio di trasparenza ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 ed alla regola generale di cui all’art. 3, comma 1, della l. n. 241/1990, sono state delineate, a fini meramente esplicativi, le ragioni giustificative dei giudizi in via di formulazione entro i ranges ponderali (elemento qualitativo n. 1: “proposta migliorativa inerente al pregio tecnico della rete fognaria rispetto al progetto esecutivo”; elemento qualitativo n. 2: “proposta migliorativa in funzione della geologia del territorio e della natura dei terreni attraversati, utilizzo di materiali atti a garantire una maggiore durabilità e ciclo di vita utile dell’intera opera”; elemento qualitativo n. 3: “organizzazione del cantiere e accorgimenti per la minimizzazione delle interferenze con il traffico veicolare e pedonale e informativa all’utenza”), nonché in base al metodo aggregativo-compensatore previsti dalla sez. VIII.2.1 del bando;
– detto altrimenti, la commissione giudicatrice, tramite le enunciazioni riportate nel verbale di gara n. 4 del 14 settembre 2011, non ha integrato i parametri valutativi prefissati dalla lex specialis ovvero enucleato specifici subcriteri, subpunteggi o subpesi – attività, queste, da svolgersi necessariamente prima dell’apertura delle buste recanti le offerte tecniche –, ma ha soltanto esplicitato ciò che avrebbe potuto legittimamente restare immanente ai giudizi espressi in via numerica dai propri componenti in conformità ai predetti parametri valutativi, essendosi limitata a fornire ragguagli circa la determinazione puramente indicativa di premiare le soluzioni tecnico-migliorative volte ad ovviare a talune carenze dell’esaminato progetto esecutivo a base d’asta;
– a dispetto delle doglianze di parte ricorrente, risulta, poi, puntualmente e sufficientemente verbalizzata la circostanza che il presidente della commissione giudicatrice ha assunto “la custodia in luogo sicuro di tutta la documentazione di gara” e prelevato i plichi “dal luogo sicuro” (cfr. verbali di gara n. 3 del 9 settembre 2011, n. 5 del 15 settembre 2011, n. 6 del 16 settembre 2011, n. 7 del 21 settembre 2011);
Ritenuto, in conclusione, che:
– stante l’accertata infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto, unitamente alle connesse domande di risarcimento in forma specifica o per equivalente monetario;
– le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, essere poste a carico della parte ricorrente;
– dette spese vanno liquidate in complessivi € 8.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 4.000,00 in favore, rispettivamente, dell’amministrazione resistente e della parte controinteressata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe e la connessa domanda risarcitoria.
Condanna la Ricorrente Costruzioni s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 8.000,00, da ripartirsi nella egual misura di € 4.000,00 in favore del Comune di Grazzanise e di € 4.000,00 in favore della CONTROINTERESSATA Costruzioni Generali s.r.l. e della CONTROINTERESSATA 2 società consortile a r.l., in solido tra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Paolo Corciulo, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
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L’ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/01/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)