passaggio tratto dalla sentenza numero 1105 del 24 ottobre 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino
Sentenza integrale
N. 01105/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00677/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 677 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio Ricorrente Soc.Coop., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Mastroviti e Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Schina, 15;
contro
Ministero Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l’annullamento
– del decreto del 10 aprile 2008 prot. 4233/P/C14, con cui il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha dichiarato, in danno del raggruppamento ricorrente la decadenza dall’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e attività ausiliare presso gli istituti scolastici della Regione Piemonte, l’esecuzione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza;
– dei provvedimenti di verifica dei requisiti di ammissione in capo al raggruppamento ricorrente;
– del bando e del disciplinare di gara, in parte de qua;
– di tutti gli atti presupposti consequenziali e connessi a quello impugnato..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero Pubblica Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Giovanni Pescatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando del 9 giugno 2006 l’Ufficio Scolastico della Regione Piemonte ha indetto una procedura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 157/1995, per l’affidamento triennale dei servizi di pulizia e attività ausiliarie da espletarsi negli istituti scolastici regionali. L’importo di gara era previsto in € 64.423.680,00 e il criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla gara ha partecipato unicamente il raggruppamento ricorrente, in favore del quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in data 7 novembre 2006.
2. Per ciò che maggiormente interessa il presente giudizio:
– l’art. 5 del disciplinare (rubricato “adempimenti per il contratto”) prevedeva a carico dell’aggiudicatario provvisorio la produzione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in gara, e in particolare la dichiarazione ai sensi dell’art. 46 L. 445/2000 attestante “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”;
– per le società diverse dalle s.a.s. e s.n.c, tale dichiarazione doveva essere resa “dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i componenti l’organo di amministrazione”;
– nell’allegato 4 al bando, al punto 23, si prevedeva, inoltre, che “l’U.S.R. si riserva di procedere d’ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione”; al successivo punto 24 si aggiungeva che “qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risulta aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata o revocata”;
– al punto 7 b) dello stesso allegato si prevedeva, infine, che l’impresa “in caso di aggiudicazione si impegna a produrre certificato del casellario giudiziario o dichiarazione sostitutiva del certificato stesso”.
3. Avendo riscontrato dichiarazioni inveritiere circa i precedenti penali di alcuni dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento, con decreto del 10 aprile 2008 – qui impugnato – l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha dichiarato, in danno del raggruppamento ricorrente, la decadenza dall’aggiudicazione della gara, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità di Vigilanza.
L’impugnato provvedimento reca la seguente motivazione: “accertato che dalle verifiche della suddetta documentazione (prevista al punto 5 del bando di gara) e dal controllo d’ufficio circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, effettuate ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 e come previsto nell’allegato 4, alcune risultanze non sono conformi alle dichiarazioni rese dagli interessati; visto il già citato allegato 4 che al punto 24 prevede che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata o, se risulta aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata o revocata”.
4. In ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi di censura.
Con il primo – rubricato “Violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 11 agosto 1990. Difetto di motivazione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione” – si lamenta la mancata indicazione delle specifiche dichiarazioni, tra quelle rese, che non risulterebbero conformi agli accertamenti effettuati. Sicché, dal contenuto dell’atto, non sarebbero desumibili i presupposti in fatto e in diritto della determinazione di revoca.
Con un secondo motivo – “Violazione del D.Lgs. n. 157 del 1995. Violazione del principio di irretroattività della Legge” – si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui ha disposto la segnalazione all’Autorità di Vigilanza, non prevista dal d.lgs. 157/1995, ma solo dal successivo d.lgs. 163/2006 (art. 48, comma 1), non ancora vigente alla data di pubblicazione del bando de quo (avvenuta sulla G.U.C.E. del 15 giugno 2006). Rileva la ricorrente, in particolare, che le norme di cui all’art. 48, del D.Lgs. n. 163 del 2006, in tema di obblighi di segnalazione all’Autorità di Vigilanza, sono entrate in vigore solo il 1° luglio 2007, giusta la previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 257 D.Lgs. n. 163/2006; e che alcuna previsione di segnalazione all’Autorità di Vigilanza, per il caso di non veridicità delle dichiarazioni, era prevista negli atti di gara, i quali si limitavano a prevedere l’esclusione dalla gara e l’escussione della cauzione.
5. Le doglianze sono state integrate da motivi aggiunti, sulla scorta della documentazione resa accessibile su disposizione d’ufficio.
5.1 Ad integrazione del già eccepito difetto di motivazione, la ricorrente, pur riconoscendo il dato storico dell’omessa indicazione di svariate condanne penali riportate da taluni dei rappresentanti del raggruppamento, ha tuttavia rilevato: a) che in relazione a tali condanne i suddetti soggetti avevano beneficiato della “non menzione”; b) che le stesse, pertanto, non risultavano iscritte nel casellario giudiziario accessibile ai privati; c) che, dunque, le dichiarazioni rese sulla scorta delle risultanze del casellario non potevano ritenersi inveritiere, poiché lo stesso art. 12, comma 1, lett. b) del d.lgs. 157/1995 (fonte regolativa della gara de qua) consentiva che il concorrente potesse rendere la dichiarazione dei requisiti mediante la produzione di certificati.
La portata precettiva attribuibile all’art. 12, comma 1, lett. b) risulterebbe confermata – a contrario – dal confronto con l’attuale art. 38, comma 2, d.lgs. 163/2006, il quale, innovando sul punto la previgente omologa disposizione, espressamente estende l’obbligo dichiarativo anche alle condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della “non menzione”.
5.2 Sotto un diverso profilo, la parte ricorrente ha evidenziato come l’art. 5 del disciplinare, nel dettare il contenuto della dichiarazione da rendere dopo l’aggiudicazione provvisoria, ribadisce che devono essere dichiarate le sentenze di condanne e gli ulteriori provvedimenti “iscritti nel casellario giudiziario”: da tale formulazione si ricaverebbe che gli atti di gara attribuiscono rilievo unicamente alle condanne iscritte nel casellario giudiziario accessibile e producibile dal privato, e non a quelle iscritte nel casellario “integrale” (accessibile solamente alla p.a.) di cui all’art. 21 d.p.r. 313/2002, che include tutte le condanne subite, ivi comprese quelle per cui è stato concesso il beneficio della non menzione.
5.3 Un’eventuale diversa interpretazione sul punto renderebbe illegittimo lo stesso bando di gara – al quale viene estesa in via subordinata l’impugnazione – in quanto contrastante con le disposizioni dettate dall’art. 12 del d.lgs. 157/1995 in tema di cause di esclusione.
5.4 Lo stesso bando viene contestato nella parte in cui attribuisce rilevanza anche alle condanne penali riportate degli amministratori, laddove l’art. 12, comma 1, lett. b) del d.lgs. 157/1995 individua i soli legali rappresentanti come soggetti tenuti a rendere la dichiarazione.
5.5 La ricorrente evidenzia, ancora, come nessuno dei reati contestati rientri tra quelle tipologie (reati offensivi della moralità professionale o delitti finanziari) per le quali l’art. 12, comma 1, lett. b) del d.lgs. 157/1995 commina l’esclusione dalla gara.
5.6 Farebbero difetto, inoltre, i presupposti della “gravità” e della “colpevolezza” della falsa dichiarazione, cui l’art. 12, comma 1, lett. f) del d.lgs. 157/1995 subordina la sanzione dell’esclusione dalla gara.
5.7 Si contesta, infine, la sussistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate, in capo al raggruppamento, idonee a giustificare il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione provvisoria.
6. A seguito della costituzione dell’amministrazione intimata e della reiezione dell’istanza cautelare (decisione confermata anche in sede di reclamo), la causa è stata trattenuta a decisione all’esito dell’udienza pubblica del 10 ottobre 2013.
7. Il Collegio reputa il ricorso non meritevole di accoglimento, confermando la prognosi negativa già formulata in sede cautelare.
8. Va innanzitutto respinta la censura di inadeguatezza della motivazione del decreto impugnato, contraddetta dalla chiara indicazione nello stesso del presupposto fattuale e giuridico della decisione, individuato nella circostanza che “alcune risultanze non sono conformi alle dichiarazioni rese dagli interessati”. A chiarire il senso di tale affermazione compaiono nel provvedimento impugnato puntuali riferimenti alle disposizioni normative e di gara che prescrivono gli obblighi dichiarativi in capo ai soggetti partecipanti. La motivazione si arricchisce, infine, di un ampio richiamo ad un parere legale reso dalla locale Avvocatura dello Stato, citato a supporto delle ragioni giuridiche della determinazione assunta.
Alla luce dei dati esplicativi sin qui richiamati, deve ritenersi che la mancata indicazione delle specifiche posizioni individuali risultate non veritiere, peraltro acquisibili mediante accesso agli atti, non abbia inciso sulla complessiva intelligibilità del provvedimento e dei suoi presupposti in fatto e in diritto.
9. Nel merito, è pacifico, oltre che riscontrabile dalla documentazione versata in atti, che i certificati del casellario giudiziale depositati a richiesta dell’amministrazione, riportano – relativamente alla posizione di numerosi legali rappresentanti dei soggetti componenti il consorzio ricorrente – svariate condanne penali, non indicate nelle autodichiarazioni prodotte nella procedura di gara. Si tratta di condanne corredate dal beneficio della “non menzione”.
9.1 Per saggiare la rilevanza di tale omissione occorre premettere che, ai sensi del d.P.R. n. 313 del 2002, nel certificato del casellario giudiziale spedito “a richiesta dell’interessato” (a differenza di quanto avviene per il certificato integrale rilasciato alle pubbliche amministrazioni) non possono essere riportate, fra l’altro, le iscrizioni relative alle condanne beneficiate di non menzione, alle condanne di applicazione della pena su richiesta e alle misure di prevenzione (cfr. art. 24 del citato D.P.R.).
9.2 Ciò posto, lo specifico parametro normativo alla cui stregua vanno vagliate le conseguenze delle omesse dichiarazioni è rappresentato, nel caso in esame, innanzitutto dal disposto dell’art. 5 del disciplinare di gara, il quale prevede a carico dell’aggiudicatario provvisorio la produzione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in gara, e, in particolare, della “dichiarazione ai sensi dell’art. 46 L. 445/2000 attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”, nonché “di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”.
9.3 Il Collegio ritiene che la chiara locuzione adoperata dalla lex specialis non contenga elementi sintomatici di un possibile distinguo, rilevante ai fini della autodichiarazione, tra condanne menzionate e condanne non menzionate nel certificato del casellario. D’altra parte, appare poco verosimile ritenere, come sostenuto dalla ricorrente, che il bando abbia voluto rimettere la prima valutazione della rilevanza delle condanne allo stesso dichiarante e non alla stazione appaltante. A tal fine appare utile richiamare l’ulteriore attestazione – prescritta dall’art. 5 del disciplinare – “di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali”: essa pare confermare la massima estensione e completezza dell’onere informativo che il concorrente doveva osservare nella redazione della dichiarazione.
9.4 La modalità della autodichiarazione prevista dall’art. 5 del disciplinare di gara appare, poi, del tutto in linea con il disposto dell’articolo 77-bis del D.P.R. 445/2000, che prevede la possibilità di documentare con autodichiarazioni anche le certificazioni o attestazioni richieste nelle “procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali “.
Non è dubbio, ad avviso della giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la norma qui richiamata abbia abilitato le amministrazioni pubbliche a richiedere specifiche autodichiarazioni ai concorrenti alle gare pubbliche anche con riguardo ai requisiti che avrebbero potuto essere documentati solo mediante la produzione del certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti (Cons. St., sez. V, 29 novembre 2005, n. 6721; id., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6279).
9.5 La premessa è utile per dimostrare che l’Ufficio Scolastico aveva l’obbligo di verificare se le autodichiarazioni rese dai legali rappresentanti dell’unica concorrente fossero o meno veritiere, anche prescindendo dalla esibizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Laddove, infatti, il bando prescriva specificamente, in aggiunta alla produzione del certificato del casellario, anche la produzione di autodichiarazioni di insussistenza di reati, è onere dei concorrenti rendere una dichiarazione veritiera, enunciando anche gli eventuali reati che non siano iscritti nel casellario giudiziale (Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6279).
9.6 Nel caso di specie tale obbligo di veridicità non è stato rispettato.
Le autodichiarazioni rese da alcuni dei legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del raggruppamento consorzio, secondo il modulo predisposto dall’amministrazione, contengono l’espressa enunciazione dell’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 157/1995, e, in particolare, l’affermazione dell’assenza di condanne penali.
Tali dichiarazioni, tuttavia, non sono risultate veritiere ad un oggettivo riscontro con le informazioni acquisite dalla stazione appaltante, riscontrabili dai documenti versati in atti. L’esito della verifica effettuata sul punto dall’amministrazione ha quindi giustificato la revoca dell’aggiudicazione.
9.7 Sulla congruità della misura della revoca dell’aggiudicazione occorre osservare che la falsa dichiarazione (cioè la mancata menzione delle condanne riportate) trova la sua sanzione tipica nell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ove è per l’appunto previsto che, qualora in sede di controllo da parte della P.A. “emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”. Poiché, nella fattispecie, il beneficio consisteva nell’aggiudicazione provvisoria della gara, ne consegue che la falsa dichiarazione ha comportato la perdita di tale beneficio, cioè la revoca dell’aggiudicazione.
9.8 Va aggiunto che la stessa lex specialis, al punto 24 dell’allegato 4 (facsimile dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) – opportunamente richiamato in motivazione dal provvedimento gravato – sanciva che “qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è stata rilasciata o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata”.
9.9 Dal costrutto logico sin qui esposto emerge l’inconsistenza della censura appuntata sul bando di gara, contestato in quanto recante una ipotesi di esclusione ulteriore e diversa da quelle sancite dall’art. 12 d.lgs. 157/1995. In realtà, il bando non apporta alcuna integrazione alla normativa primaria. È piuttosto l’argomentazione proposta in ricorso che mira ad un ortopedico ridimensionamento della portata dell’art. 12: si assume cioè che le uniche condanne penali escludenti siano quelle risultanti dal certificato del casellario giudiziale acquisibile dalla parte, in forza della riconosciuta facoltà di cui dispone il privato di attestare i requisiti di partecipazione anche mediante certificato (art. 12, comma 2, d.lgs. 157/1995).
L’argomentazione non può essere condivisa in quanto, come già esposto, l’art. 12, nel far riferimento alle condanne penali, non attribuisce rilevanza esclusiva alle condanne riportate nel certificato del casellario; mentre l’esibizione di tale certificazione è certamente ammessa ma non obbligata, sussistendo in alternativa la possibilità dell’autodichiarazione. Quand’anche poi si voglia rilevare un margine di incertezza sul coordinamento di tali disposizioni, esso risulta del tutto fugato laddove il bando di gara espressamente richieda l’indicazione di ogni tipo di condanna e a tal fine consenta il ricorso all’autocertificazione. In ipotesi siffatta, infatti, non può dubitarsi circa la sussistenza di un onere in capo ai concorrenti di rendere una dichiarazione completa e veritiera, comprensiva anche di eventuali reati che non risultino iscritti nel casellario giudiziale (Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2003, n. 6279).
In definitiva, nell’ipotesi da ultimo menzionata e coincidente con quella per cui è causa, la possibilità prevista dall’art.12, comma 2, d.lgs. 157/1995, non significa affatto che il partecipante che scelga la forma dell’autocertificazione possa dolosamente o capziosamente occultare le condanne che non compaiono nel certificato emesso su sua richiesta (Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004, n. 1660).
10. Va infine osservato che se la sanzione per l’omessa dichiarazione delle condanne subite deve essere rinvenuta (come si è precisato) nell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, diventa superflua ogni valutazione circa la rilevanza di siffatte pronunce sulla moralità professionale del partecipante; ovvero circa la “gravità” e la “colpevolezza” della falsa dichiarazione, cui fa riferimento l’art. 12, comma 1, lett. f) del d.lgs. 157/1995.
La disposta revoca dell’aggiudicazione provvisoria deve, infatti, conseguire di necessità all’accertata non corrispondenza delle autodichiarazioni alle risultanze emerse invece dai controlli d’ufficio effettuati ex art. 71, D.P.R. n. 445/2000 e all’imperatività del disposto sopra riportato dell’art. 75, stesso decreto, il quale impone alla P.A. di pronunciare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento (nel caso di specie, dell’aggiudicazione provvisoria) adottato sulla base della dichiarazione riscontrata non veritiera.
11. Per completezza si osserva, in merito alla riconducibilità dei reati non dichiarati tra quelli individuati come ostativi dall’art. 12, comma 1, lett. b) del d.lgs. 157/1995 (reati offensivi della moralità professionale o delitti finanziari), che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che anche a fronte di formulazioni di tal fatta, si impone comunque ai partecipanti alle gare di appalto di dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, non già solamente i “reati gravi”, ma tutti quelli ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati, escluso ogni spazio valutativo, in questo ambito, in capo ai concorrenti, essendo costoro tenuti ad attestare puntualmente, senza possibilità di operare alcuna distinzione tra i reati oggetto di dichiarazione, quale sia la posizione dei loro amministratori, in carica o no, di fronte alla legge penale (Cons. St., V, 20 aprile 2009, n. 2364; T.A.R. Palermo sez. III, 01 aprile 2011, n. 643).
Non pare inutile ribadire, poi, che non appare irrazionale rimettere esclusivamente al prudente apprezzamento della stazione appaltante la valutazione dell’incidenza dei reati sull’affidabilità morale e professionale; e che appare inaccettabile che sia la stessa impresa concorrente, anche se soltanto “in prima battuta” e facendo salvi i poteri di verifica della stessa appaltante, a valutare la rilevanza, sull’affidabilità morale e professionale, di comportamenti in grado di incidere sui requisiti di ammissione alla gara, sostituendo con ciò proprie valutazioni ad apprezzamenti riservati alla P.A..
12. L’ulteriore motivo di ricorso con il quale si fa valere l’assenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate in capo al raggruppamento, idonee a giustificare il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione provvisoria, appare inconferente rispetto al contenuto dell’atto impugnato, la cui motivazione in alcun modo attiene a profili di carattere fiscale.
Si tratta, quindi, di tematica del tutto avulsa dalle ragioni fondanti l’atto gravato.
13. Con riferimento alla contestazione della segnalazione all’Autorità di Vigilanza dell’atto di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, l’impugnazione risulta inammissibile, trattandosi di atto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile, in quanto meramente endoprocedimentale e prodromico all’eventuale provvedimento che l’Autorità di Vigilanza, al termine dello specifico procedimento in contraddittorio dalla stessa previsto e regolamentato, potrebbe andare ad adottare ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.lg. n. 163 del 2006. Tale futuro provvedimento lesivo non si pone, infatti, come conseguenza inevitabile della mera segnalazione, costituendo esplicazione di un potere discrezionale e procedimentalizzato dell’Autorità di Vigilanza.
Difetta quindi l’interesse all’impugnazione dell’atto di segnalazione, non presentando tale comunicazione alcuna immediata lesività per la parte ricorrente (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 26 gennaio 2012, n. 33; Cons. Stato, VI, 5 luglio 2010, n. 4243, T.A.R. Toscana, sez. I, 06 aprile 2011 , n. 606 , T.A.R. Palermo, sez. III, 18 marzo 2011, n. 504).
14. Resta da rilevare inoltre che, anche considerando la segnalazione come condotta potenzialmente generativa di danno risarcibile, non risulta formulata nel caso di specie alcuna istanza risarcitoria.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso in esame non può trovare accoglimento.
Stante la peculiarità delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, ai sensi di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario
Giovanni Pescatore, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)