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Dichiarazioni ex art. 38 hanno mantenuto ferma loro connotazione elementi essenziali offerta

Premesso che l’autocertificazione che le imprese concorrenti devono presentare ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del codice degli appalti, in ordine all’inesistenza di condanne penali per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, riguarda anche la posizione del responsabile o direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

Rilevato che l’aggiudicatario CONTROINTERESSATA ha omesso di produrre la detta dichiarazione in relazione alla posizione di DL Giovanna, direttore tecnico del consorzio sino al 31.10.2012 e che la stessa dichiarazione non è stata acquisita neppure attraverso il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio”; 

Considerato per altro che, anche in base alla giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore dell’art. 46, comma 1-bis, del codice degli appalti, in tema di tassatività delle cause di esclusione, le dichiarazioni ex art. 38 hanno mantenuto ferma la loro connotazione di elementi essenziali a corredo della domanda, la cui carenza è sanzionata, direttamente dalla legge, con l’esclusione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012 n. 21; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 ottobre 2012 n. 4130; nello stesso senso, cfr. A.V.C.P., pareri 27.9.2012 n. 153 e 16.5.2012 n. 74) 

a cura di Sonia Lazzini 

passaggio tratto dalla sentenza  numero 1719   del 2 agosto     2013 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

Sentenza integrale

 

N. 01719/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01202/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2013, proposto da:
Ricorrente Project S.R.L., rappresentato e difeso dall’avv. Lodovico Visone, con domicilio eletto presso Lodovico Visone Avv. in Salerno, via Dogana Vecchia,40, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Lullo, con domicilio eletto presso Marco Di Lullo in Salerno, via Dogana Vecchia,40 c/o Visone, rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Carta, con domicilio eletto presso Mattia Carta in Salerno, via Dogana Vecchia,40 c/o Visone;

contro

Comune Di Minori in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Ruggiero Musio, con domicilio eletto presso Ruggiero Musio Avv. * * in Salerno, viale Filanda,N.3-Capezzano-;

nei confronti di

Controinteressata – Consorzio Manutenzioni Generali;

per l’annullamento

della determina n. 29/13 con cui è stata aggiudicata la procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune Di Minori in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che l’autocertificazione che le imprese concorrenti devono presentare ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del codice degli appalti, in ordine all’inesistenza di condanne penali per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, riguarda anche la posizione del responsabile o direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Rilevato che l’aggiudicatario CONTROINTERESSATA ha omesso di produrre la detta dichiarazione in relazione alla posizione di DL Giovanna, direttore tecnico del consorzio sino al 31.10.2012 e che la stessa dichiarazione non è stata acquisita neppure attraverso il ricorso al c.d. “soccorso istruttorio”;

Considerato per altro che, anche in base alla giurisprudenza formatasi dopo l’entrata in vigore dell’art. 46, comma 1-bis, del codice degli appalti, in tema di tassatività delle cause di esclusione, le dichiarazioni ex art. 38 hanno mantenuto ferma la loro connotazione di elementi essenziali a corredo della domanda, la cui carenza è sanzionata, direttamente dalla legge, con l’esclusione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 7 giugno 2012 n. 21; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 15 ottobre 2012 n. 4130; nello stesso senso, cfr. A.V.C.P., pareri 27.9.2012 n. 153 e 16.5.2012 n. 74);

Ritenuto sussistere i presupposti per una decisione in forma semplificata;

Ritenuto che, per i motivi di cui sopra, il ricorso si palesa manifestamente fondato, mentre è possibile compensare le spese del giudizio, stante la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina di aggiudicazione 2 maggio 2013 n. 29, salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Giovanni Sabbato, Consigliere

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/08/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

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