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dichiarazione inaffidabile perché falsa o incompleta è lesiva interessi affidamento concorrenti idonei

Aprile 29, 2014 12:56 pm by: Category: 2. Cauzioni Leave a comment A+ / A-

La questione da dirimere attiene alla legittimità degli atti di autotutela con i quali l’Università degli studi di Siena ha disposto l’annullamento delle aggiudicazione degli appalti per cui è causa dopo aver accertato ( a mezzo dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziario) che, nelle dichiarazioni allegate in sede di offerta dal raggruppamento d’imprese oggi appellante, era stata omessa l’indicazione di una condanna penale a carico di un amministratore di una delle società in raggruppamento temporaneo che avevano poi ottenuto l’affidamento dei servizi.

Il Tar, nella impugnata sentenza, ha ritenuto che la omessa indicazione della condanna penale poteva integrare motivazione sufficiente del disposto annullamento delle aggiudicazioni dato che quella omissione aveva impedito alla Commissione di gara di valutare l’esistenza del reato per stabilire se esso fosse o meno ostativo, ai sensi dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della partecipazione alla gara.

L’appellante assume al contrario che né dalla lettera del bando, né da quella del disciplinare di gara avrebbe potuto desumersi una interpretazione della lex specialis secondo cui ogni condanna penale, anche se non incidente sulla moralità professionale, avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione, di tal che la pur riconosciuta omissione nella dichiarazione non avrebbe potuto rappresentare giusta causa di annullamento dell’aggiudicazione. In particolare, poichè nella fattispecie non ricorrerebbe una ipotesi di condanna ostativa in ragione del titolo del reato contestato, la pur generica dichiarazione resa in sede di gara dall’odierna appellante circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), peraltro conforme al modello B1 inserito negli allegati della documentazione predisposta dalla stazione appaltante, avrebbe dovuto ritenersi sufficiente a comprovare il requisito di moralità. In ogni caso, l’appellante deduce che l’esclusione dalla gara (rectius, il ritiro dell’aggiudicazione ) avrebbe dovuto al più conseguire all’accertamento in concreto della negativa incidenza sulla moralità professionale del precedente penale da cui risultava attinto il soggetto munito di poteri di amministrazione, senza che potesse ex se rilevare il dato formale della omissione della dichiarazione, peraltro indotta dai modelli di dichiarazione predisposti dalla stazione appaltante

Ritiene il Collegio che la censura d’appello non meriti condivisione.


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di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla decisione numero 1771 dell’11 aprile 2014 pronunciata dal Consiglio di Stato

Sentenza integrale


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