la dichiarazione di assenza di carichi penali, poi invece risultanti dai controlli effettuati dall’Amministrazione, integra un’autonoma causa di esclusione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723; Cons. St., sez. V, 6 giugno 2002, n. 3183).
Riformando la sentenza di primo grado (Tar Lazio, Roma, 20.04.2009 n. 3984), il Consiglio di Stato afferma la legittimità di un annullamento di un’aggiudicazione (con l’escussione della relativa cauzione provvisoria) per omessa dichiarazione di una sentenza conseguita nel 2005 ex art. 444 c.p.p., per omicidio colposo da incidente stradale a carico del legale rappresentante della ditta partecipante
Deve, inoltre, ritenersi in contrasto coi principi che informano le procedure ad evidenza pubblica l’assunto del TAR Lazio secondo cui è necessario che la stazione appaltante, quando si avveda della presenza di reati commessi e non dichiarati dal concorrente, formuli comunque il giudizio di gravità richiesto dalla lettera del primo comma lett. e) dell’art. 38: al di là dell’omessa dichiarazione – costituente autonoma fattispecie – è di palmare evidenza la considerazione per cui si consentirebbe, in tal modo, il superamento della fase di ammissione dei concorrenti alla gara vera e propria falsando tutto il procedimento, con violazione della par condicio dei partecipanti.
decisione numero 428 del 2 febbraio 2010 emessa dal Consiglio di Stato
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