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deve intanto rilevarsi che il silenzio serbato dall’Amministrazione anche oltre i centottanta giorni dalla presentazione dell’istanza, deve essere valutato unitamente alla condotta della società istante

che avrebbe fin da subito potuto incidere sulla tempistica del procedimento e che invece non ha promosso il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art.2 della L.n.241/1990 (nel testo vigente all’epoca dei fatti) il cui termine per la proposizione scadeva nel novembre 2008.

Tar Sicilia, Palermo sentenza numero 914 del 7 aprile 2016


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